L'autonomia del giudizio di rinvio
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in sede di rinvio, preliminarmente osserva di non poter discutere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente con il ricorso in riassunzione relativamente all'art. 63, comma 2, d.lgs n. 546/1992 nella parte in cui dispone che se «la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue», con la conseguente reviviscenza dell'originario atto impositivo e indipendentemente dalle sentenze eventualmente favorevoli al contribuente o dai giudicati (interni) nelle more formatisi (in sostanza, come se il processo non fosse mai esistito).
Il giudizio di rinvio, chiosa il Collegio, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova e autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, mirando a una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti secondo il principio di diritto esposto dalla Corte di Cassazione.
Nel ricorso per riassunzione, proseguono i giudici, i motivi di impugnazione devono coincidere (o comunque essere coerenti) con il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità. Laddove (come nel caso di specie) venga proposto un ricorso in riassunzione con oggetto una questione contraria, o comunque non coincidente con il principio di diritto che di tale riassunzione rappresentava la causa e l'oggetto, i giudici “del rinvio” non potranno neppure ritenere le altre questioni implicitamente dedotte dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato nell'articolo 112 del codice di procedura civile, e vizio, quindi, di ultrapetizione, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso in riassunzione per la mancata corrispondenza al modello legale d'impugnazione.
La Corte ha, quindi, rilevato la definitività dell'originario avviso di accertamento a seguito della mancata riassunzione da parte della contribuente, non essendo più contestabile giudizialmente.