Nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma può avere una potenziale capacità espansiva anche in altri giudizi nei quali risultano costituiti le stesse parti secondo le regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno.
È questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13916/2006 in concomitanmza della quale hanno appunto precisato che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”; e “tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato”.
Tanto rilevato, in ordine alla possibile applicabilità di un giudicato esterno ad altro giudizio si è pronunciata anche ampia giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Diverse pronunce della CGT adita hanno spiegato che il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, allorquando, il giudicato in questione incide su elementi che sono evidentemente rilevanti per più periodi di imposta e riguardino elementi costitutivi di fattispecie a carattere duraturo.
Una condizione altresì necessaria ai fini dell'estensione del giudicato esterno è che venga prodotta in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della stessa.