Se i giudizi riguardano diversi periodi di imposta la fattispecie deve essere “tendenzialmente permanente” per dar luogo all'estensione
06 Febbraio 2023
Massima
La Cassazione torna ad occuparsi dell'idoneità della sentenza nel rivestire efficacia vincolante al di fuori del processo all'esito del quale è stata pronunciata, e lo fa ribadendo con forza il suo costante insegnamento. In altre parole, in occasione della questione impositiva di cui si tratta i giudici di legittimità hanno focalizzato i criteri specifici in considerazione dei quali è possibile che il giudicato esterno formatosi in concomitanza di un giudizio diverso possa essere esteso in altra controversia. In particolare, ciò che rileva secondo gli Ermellini quale conditio imprescindibile è la configurabilità degli stessi elementi costitutivi della fattispecie che dovranno avere necessariamente il carattere della stabilità e della permanenza indipendentemente dall'anno d'imposta oggetto della controversia. Il caso
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società contribuente e contenente rilievi ai fini IRES ed IRAP. Risultava che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso ulteriori due avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, per tassazione per trasparenza, ex art. 5 del TUIR, che venivano impugnati con autonomi ricorsi. La Commissione tributaria provinciale di Avellino rigettava il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento. Veniva proposto appello avverso tale sentenza che veniva però anche questo rigettato dai giudici di merito.
La questione
Con riferimento alla casistica specifica i giudici di legittimità rigettando il ricorso introduttivo depositato dalla società che preliminarmente aveva eccepito la mancata applicazione da parte del giudice del gravame, di un giudicato esterno, già espressosi su una casistica identica a quella in oggetto, hanno pertanto focalizzato i presupposti che legittimano il richiamo espresso ad un giudicato esterno precisando che “l'efficacia esterna” del giudicato richiede che l'accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato in primis, abbia ad oggetto gli stessi elementi costitutivi della fattispecie controversa i quali estendendosi necessariamente ad una pluralità di periodi di imposta devono assumere un carattere “tendenzialmente permanente”. La soluzione giuridica
Nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma può avere una potenziale capacità espansiva anche in altri giudizi nei quali risultano costituiti le stesse parti secondo le regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno.
È questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13916/2006 in concomitanmza della quale hanno appunto precisato che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”; e “tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato”.
Tanto rilevato, in ordine alla possibile applicabilità di un giudicato esterno ad altro giudizio si è pronunciata anche ampia giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Diverse pronunce della CGT adita hanno spiegato che il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, allorquando, il giudicato in questione incide su elementi che sono evidentemente rilevanti per più periodi di imposta e riguardino elementi costitutivi di fattispecie a carattere duraturo. Una condizione altresì necessaria ai fini dell'estensione del giudicato esterno è che venga prodotta in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della stessa. Osservazioni
Pertanto, deve trattarsi di elementi costitutivi che evidenziano chiaramente il carattere della permanenza e della stabilità a nulla rilevando l'anno d'imposta diverso a cui la stessa fattispecie si riferisce. Diversamente, il giudicato esterno non può avere alcuna efficacia vincolante all'interno di un altro giudizio allorquando l'accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto “potenzialmente mutevoli”.
Ne deriva che, è la permanenza dei fatti costitutivi che hanno legittimato la pretesa impositiva oggetto dell'atto opposto e che, pertanto, legittima l'estensione di un giudicato esterno a nulla rilavando il diverso periodo d'imposta oggetto della pretesa impositiva a cui la stessa si riferisce.
Nell'ordinaza in commento i giudici di legittimità, contrariamente a quanto espresso dalla società ricorrente hanno rilevato che nel caso de qua il motivo di doglianza non poteva considerarsi autosufficiente risultando confusi ed incerti proprio gli elementi costitutivi della domanda giudiziale sui quali i ricorrenti avrebbero dovuto fondare l'eccezione di giudicato dimostrando la permanenza o meglio la confrigurabilità degli elementi costitutivi che avevano legittimato la richiesta impositiva dell'ufficio convenuto. |