La suprema Corte, richiamandosi anche a precedente giurisprudenza (es. Cass. sez. un. 8/03/2019 n. 6882), ha ricordato un principio consolidato secondo il quale “la clausola di un contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. … qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di specifica diversa disposizione di legge.”
Un possibile contrasto con l'art. 53 Cost. invece potrebbe verificarsi nel caso in cui – oltre a non esserci le caratteristiche elencate nel principio qui sopra enunciato – l'imposta non venisse corrisposta al fisco dal percettore del reddito, ma da un soggetto diverso, il quale si troverebbe a pagarla per conto del primo.
La Cassazione, in secondo luogo, ha evidenziato come la clausola contrattuale contestata riguardasse esclusivamente le imposte gravanti sull'immobile e inerenti al contratto. Non venivano considerate nell'oggetto della clausola, invece, tutte le imposte dirette a cui risultava essere soggetto il locatore. Questo fatto era confermato dal testo della clausola, il quale recitava “il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati ed al presente contratto … il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativo al proprio reddito”.
Infine il giudice di merito si è soffermato sul genere di imposte patrimoniali gravanti sull'immobile locato, durante il periodo di validità del contratto di locazione oggetto della vertenza.
Il contratto di locazione era stato stipulato nell'anno 2003. In tale annualità gli immobili non erano più soggetti all'imposta denominata “INVIM”, ma semmai trovava applicazione l'ICI e, dal 2012, l'IMU.
La Corte ha evidenziato come, mentre la normativa disciplinante l'INVIM proibiva – a pena di nullità – “qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta” (art. 27 d.P.R. n. 643/1972), le normative ICI ed IMU non prevedevano e non prevedono nessun divieto simile.
L'assenza di tale divieto nella normativa applicabile al caso concreto, quindi, permetterebbe – nel rispetto di precisi limiti normativi – l'esistenza di una sorta di “patto traslativo d'imposta”.