Seppur non espressamente richiamata nel responso di cui si sta trattando, la materia era stata oggetto di un prima valutazione resa con la sentenza n. 154/22/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, la quale era giunta alla conclusione che l'istanza di accertamento con adesione, prodotta dalla parte all'Ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, non produce la sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione prevista dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997.
Sulla medesima linea interpretativa si poneva la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con sent.n. 73 del 18 luglio 2012, dichiarava l'inammissibilità, per tardiva presentazione del ricorso, in quanto, dall'analisi del comportamento concreto tenuto dal contribuente, il procedimento di adesione appariva instaurato (nell'occasione) con mera finalità dilatoria, ovvero proposto al solo scopo di ottenere un allungamento dei termini di impugnazione, senza un'effettiva volontà di tentare di addivenire ad una soluzione concordata col Fisco. Secondo tale Giudice, la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non è di per sé sufficiente a sortire la sospensione dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti ritenuti lesivi (essendo, invece, necessario che l'istante provi, "con comportamento fattivo, di avere una concreta e reale volontà di avviare per lo meno un dialogo con l'Amministrazione finanziaria").
L'istanza presentata per mero scopo dilatorio, essendo finalizzata ad un "indebito vantaggio fruito per effetto della sospensione dei termini per ricorrere", oltre a violare il principio di buona fede, integrerebbe – secondo quanto prospettato dal giudice trevigiano - un'ipotesi di abuso del diritto e, di conseguenza, "il ricorso avverso gli avvisi di accertamento risulta inammissibile, perché presentato oltre il termine previsto ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992".
Tale orientamento non si è dimostrato isolato.
Aderivano (talvolta con argomentazioni anche diverse tra loro): Comm. trib. Reg Marche, 27 settembre 2021, n.1115, Comm. Trib. Prov. Milano, 27 gennaio 2020, n. 275, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 8 novembre 2017, n. 1573, Comm. Trib. Prov. Caltanissetta, 12 ottobre 2016, n. 1023; contra : Comm. Trib. Reg. Piemonte, 13 settembre 2012, n.858 , Comm. Trib. Reg. Aosta , 3 giugno 2013, n. 15 (tutte in One Fiscale WKI)
Nonostante tali argomentazioni, i giudici della Suprema Corte sono però pervenuti alla conclusione che, in tema di accertamento con adesione ed in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni – ex ai sensi degli artt. 6 e 12 d.Lgs. n. 218/1997 - previsto per impugnare, essendo volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell'accertamento stesso (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019, Rv. 652379 - 01). Infatti, il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dell'atto impositivo sorge automaticamente al momento della presentazione dell'istanza di definizione.
Conseguentemente, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di novanta giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione non equiparabile alla formale rinuncia all' istanza nè è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti della stessa (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019, Rv. 655805 - 01).
Da notare che la Corte, a suffragio del proprio pensiero, ha richiamato una conclusione che può essere utile agli operatori del settore tributario; è stato rammentato infatti che “In questa prospettiva, è stato anche ritenuto che il deposito dell'istanza di accertamento con adesione presso un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8178 del 22/03/2019, Rv. 653344 - 01).”.