Preliminarmente, la pronuncia in commento evidenzia un principio non di poco conto riconducibile alla esenzione IMU della aree pertinenziali, quindi, accessorie rispetto a quella o a quelle principali.
In particolare, nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la falsa applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con il comma 741 dell'art. 1, L. 160/2019 nonché art. 817 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di appello, mancato erroneamente di rilevare la natura pertinenziale dei terreni rispetto al fabbricato e al magazzino, precludendo tale destinazione (accessoria) la soggettività passiva IMU.
Sul punto i giudici di Cassazione hanno precisato che l'esenzione IMU di un'area pertinenziale è strettamente subordinata all'accertamento rigoroso della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 817 c.c.; con la conseguenza che, la natura accessoria dell'area deve essere necessariamente dimostrata nel senso che, non deve essere possibile una diversa destinazione dell'immobile senza una radicale trasformazione dello stesso; diversamente, nessuna esenzione IMU può essere riconosciuta al legittimo proprietario.
Ne, può dirsi sufficiente per dimostrare la natura pertinenziale dell'immobile la risultanza catastale che nel caso di specie ha una valenza meramente formale. Tanto rilevato, i giudici di legittimità hanno escluso nella casistica in esame, la possibilità di una esenzione IMU della presunta pertinenza, non avendola il contribuente ne anche indicata in dichiarazione, evidenziando soltanto sub judice la destinazione pertinenziale dell'area in questione.
Ancora, con riferimento alla eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 del previgente d.lgs. n. 504/1992 la Suprema Corte ha accolto il motivo di doglianza del ricorrente (l'unico tra i motivi di doglianza eccepiti dal ricorrente) per avere il giudice tributario di appello erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IMU/2012 benché lo stesso fosse privo delle indicazioni specifiche riconducibili al valore venale di riferimento in comune commercio che per le aree edificabili rappresenta senza dubbio il parametro principale a cui è strettamente subordinata la debenza IMU.
L'orientamento palesato agli Ermellini conferma, senza dubbio, l'obbligo da parte del Comune impositore di dimostrare, anche in chiave meramente motivazionale (ex art. 7 della L. n. 212/2000), i parametri principali in considerazione dei quali, attraverso una stima diretta e concreta degli stessi, il Comune ha quantificato il valore venale in comune commercio. In altre parole, la ponderazione delle principali caratteristiche urbanistiche riconducibili all'area edificabile monitorata dal Comune, non possono essere disattese in sede di quantificazione del valore venale in comune commercio. Ciò, al fine di assicurare la determinazione di un parametro di riferimento sostanzialmente congruo che rappresenti l'effettiva potenzialità edificatoria dell'area accertata.