Il recente “cambio di rotta”
Con la recentissima pronuncia, la medesima Corte (sentenza n. 163 del 18 gennaio 2023) rammenta che la soggettività passiva al pagamento delle imposte in Italia non dipende dalla nazionalità ma dalla residenza fiscale e che l'art. 3 TUIR prevede, come principio generale, la tassazione in Italia di tutti i redditi percepiti da parte dei soggetti ivi fiscalmente residenti mentre, al contrario, i non residenti fiscalmente sono assoggettati a tassazione soltanto per i redditi ivi prodotti.
Con riferimento, poi, allo specifico ambito delle relazioni consolari, i giudici hanno evidenziato, completando il quadro normativo di riferimento, come l'art. 71 della stessa Convenzione di Vienna (rubricato “Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza”) al comma 2 preveda che: “gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza (...), godono delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato” e che l'art. 4 del d.P.R. n. 601/73 (rubricato “Rappresentanze estere”), prevede che, a condizione di reciprocità, sono esclusi dall'imposizione diretta i redditi percepiti solo dai soggetti non cittadini italiani che svolgono l'attività di consoli, di agenti consolari, nonché di impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri.
A ciò i giudici aggiungevano che la previsione di cui all'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile del 1978, ratificata con L. n. 844/1980, (titolato “Funzioni Pubbliche”) dispone che: “Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona che è residente di detto Stato: … abbia la nazionalità di detto Stato … o non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi”.
Dal complesso normativo di riferimento, la Corte, nel caso di specie, ha desunto che il cittadino brasiliano persona fisica che sia residente in Italia e percepisca redditi dal Consolato brasiliano per servizi resi in Italia (luogo di esecuzione dell'attività lavorativa) a favore dello stesso Consolato, è soggetto a imposizione fiscale Irpef in Italia, laddove non abbia acquisito la residenza solo in funzione della prestazione lavorativa a favore del Consolato, ma per altre ragioni e motivi. I giudici hanno considerato dirimente il fatto che il contribuente non risultava aver acquisito la residenza fiscale in Italia solo in relazione ed in funzione del rapporto di lavoro con il Consolato Brasiliano ma ben prima e, evidentemente, per ragioni, motivi e cause del tutto diverse.