L'indennizzo su immobile danneggiato non rientra tra gli interventi edilizi
22 Marzo 2023
Il caso di specie L'istante, proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale, in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso avvenuto il 24 luglio 2021, subiva ingenti danni che interessavano le superfici il tetto, i muri perimetrali e le facciate. A tal proposito, dichiarava che, dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il 29 luglio 2021, erano iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile. A fronte dei danni subìti, l'istante ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e con l'erogazione di una somma di denaro in suo favore a titolo di risarcimento e/o indennizzo dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali presenti e futuri. Ciò posto, l'Istante chiede se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l'immobile possa beneficiare delle detrazioni previste in tema di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.
Aspetti fiscali La richiamata Circolare n. 28/E del 2022 si espressa sul punto chiarendo che l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, nel caso di specie, tenuto conto che l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subìti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, pertanto, detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima. |