Bonus barriere architettoniche anche per i soggetti Ires

Redazione scientifica
22 Marzo 2023

Detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Il caso di specie

L'istante Società detiene, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all'interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all'ingrosso. Nell'àmbito del miglioramento dell'accessibilità ai locali commerciali in uso, l'istante manifesta di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell'art. 119-ter d.l. n. 34/2020, il quale prevede una detrazione fiscale del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche; in particolare, la Società dichiara che l'intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter. Ciò posto, l'Istante chiede se la citata detrazione possa spettare anche ai soggetti IRES.

Aspetti fiscali

L'art. 119-ter, comma 1, d.l. n. 34/2020 (modificato dall'art. 1, comma 365, l. n. 197/2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2023) prevede che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Quindi, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione di edilizia".

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, il quesito interpretativo proposto dall'interpellante, relativo alla possibilità di fruire, in quanto soggetto IRES, della misura agevolativa in esame, trova risposta nella recente Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, secondo cui rientrano nell'àmbito soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

In conclusione, nel caso in esame, l'Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

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