Il ristoratore non ha l'obbligo di organizzare la propria attività secondo modalità idonee a non arrecare danno agli utenti
27 Marzo 2023
Nel caso di caduta nell'area antistante un ristorante, non può delinearsi alcun nesso tra la prestazione di ristorazione e l'obbligo di garanzia alla stessa connesso durante la consumazione, per cui non può essere ragionevolmente imputata alcuna responsabilità contrattuale al ristoratore; diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe alla conclusione che il ristoratore sarebbe onerato di una prestazione contrattuale del tutto inesigibile ed inattuabile, ossia un obbligo di garanzia dell'utente che trascende la prestazione strictu sensu di ristorazione. Bussole di inquadramento |