Condominio e locazione

Il ristoratore non ha l'obbligo di organizzare la propria attività secondo modalità idonee a non arrecare danno agli utenti

Redazione scientifica
27 Marzo 2023

Non sussiste alcun automatico nesso causale tra l'attività di ristorazione svolta e la responsabilità per la caduta di un utente avvenuta nell'area antistante il locale, tale da determinare un obbligo di garanzia.

Nel caso di caduta nell'area antistante un ristorante, non può delinearsi alcun nesso tra la prestazione di ristorazione e l'obbligo di garanzia alla stessa connesso durante la consumazione, per cui non può essere ragionevolmente imputata alcuna responsabilità contrattuale al ristoratore; diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe alla conclusione che il ristoratore sarebbe onerato di una prestazione contrattuale del tutto inesigibile ed inattuabile, ossia un obbligo di garanzia dell'utente che trascende la prestazione strictu sensu di ristorazione.

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