Il ristoratore non deve organizzare la propria attività secondo modalità idonee a non arrecare danno agli utenti

Redazione scientifica
27 Marzo 2023

Non sussiste alcun automatico nesso di causalità tra l'attività di ristorazione svolta e la caduta di un utente nell'area antistante il locale, tale da determinare la sussistenza di un obbligo di garanzia in capo al ristoratore.

Nel caso di caduta nell'area antistante un ristorante, non può delinearsi alcun nesso tra la prestazione di ristorazione e l'obbligo di garanzia alla stessa connesso durante la consumazione, per cui non può essere ragionevolmente imputata alcuna responsabilità contrattuale al ristoratore; diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe alla conclusione che il ristoratore sarebbe onerato di una prestazione contrattuale del tutto inesigibile ed inattuabile, ossia un obbligo di garanzia dell'utente che trascende la prestazione strictu sensu di ristorazione.

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