Recupero morosità condominiali in caso di unità immobiliare oggetto di trust traslativo
26 Aprile 2023
Massima
Qualora un'unità immobiliare, compresa in un edificio in regime di condominio, sia stata conferita in un trust traslativo, l'amministratore, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere pro quota i contributi, per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, direttamente ed esclusivamente dal trustee, che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile, ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo trustee venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del trust. Il caso
Veniva impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte d' Appello la quale aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto da un Condominio nei confronti di una Società fiduciaria. L'opponente aveva dedotto, in via principale, che l'unità immobiliare, cui si riferivano le spese condominiali intimate, era stata conferita in un trust liquidatorio, del quale la medesima Società rivestiva la mera qualità di trustee, sicché, nel giudizio di opposizione, aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di riscossione dei contributi azionata dal Condominio in assenza di spendita della suddetta qualità, o, comunque, l'impignorabilità dei beni amministrati per conto del trust. Il Tribunale - per quel che qui rileva - aveva, invece, ritenuto: a) che il trustee era tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust, laddove il richiamo alla natura di Società fiduciaria della debitrice ingiunta avrebbe potuto, al più, acquisire rilievo in sede esecutiva; b) che la spendita della qualità di trustee non incideva sulla validità della costituzione del rapporto processuale; c) che, ad ogni buon conto, la Società fiduciaria non aveva allegato, né dimostrato di aver trascritto l'atto costitutivo del trust; e d) che neppure rilevava la pretesa dichiarazione di “impignorabilità dei beni” amministrati dalla medesima Società. La questione
Si trattava di verificare se la Società fiduciaria intimata fosse o meno tenuta a corrispondere le spese condominiali dell'unità immobiliare de qua, in quanto la ricorrente in cassazione sosteneva che non potesse essere considerata legittimata passiva della pretesa azionata in via monitoria dal Condominio al fine di recuperare le relative morosità. Le soluzioni giuridiche
I giudici di legittimità hanno ritenuto tale tesi infondata. Si è richiamato, al riguardo, il costante orientamento secondo cui l'amministratore del condominio ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. nonché 63, comma 1, disp. att. c.c. - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè da ciascuno dei “titolari di diritti reali” sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti dei titolari di diritti personali di godimento della singola unità immobiliare, tant'è che si afferma risolutivamente che, “di fronte al condominio, esistono solo i condomini” (Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2009, n. 25781; Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 1994, n. 1104). Per il recupero della quota di spese di competenza di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva, è, quindi, passivamente legittimato il vero proprietario della suddetta unità, e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede (Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23621). Nello specifico, si era accertato, in punto di fatto, che l'unità immobiliare compresa nel Condominio ingiungente, alla quale si riferivano i contributi oggetto del decreto ingiuntivo per cui è causa, era stata conferita in un trust traslativo, sicché la trustee Società fiduciaria era divenuta titolare della proprietà della stessa, pur se tale proprietà risultava limitata nell'esercizio in vista della realizzazione del programma stabilito dal disponente. In quest'ordine di concetti, la stessa Società era tenuta a sostenere le spese relative alla suddetta unità immobiliare, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto, in vista del successivo ed eventuale trasferimento della titolarità dei beni vincolati al soggetto beneficiario. Osservazioni
I tre centri di imputazione della vicenda sono il disponente, il trustee ed il beneficiario, ma il trust non rileva quale soggetto giuridico dotato di una distinta individualità; a ciò consegue, altresì, che il trustee è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando - non quale rappresentante del trust o del beneficiario, bensì - quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9648, secondo la quale, poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio del beneficiario; in senso conforme, v. Cass. civ., sez. V, 30 maggio 2018, n. 13626; cui adde Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2043, in materia di azione esecutiva). D'altronde, questa interpretazione trae fondamento dall'art. 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo la quale “per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. Il trust presenta, dunque, le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Del tutto diversa dal trust - e, pertanto, estranea alla fattispecie oggetto di scrutinio dei magistrati di Piazza Cavour - è la disciplina posta dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, la quale riguarda la mera amministrazione di beni per conto di terzi, conferita a Società fiduciarie mediante mandato, salva rimanendo la proprietà effettiva in capo ai mandanti (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2022, n. 13143). Ad avviso degli ermellini, infine, alcuna conseguenza comportavano, ai fini dell'attribuzione della titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi a beni mobili o immobili, le considerazioni svolte dalla Società ricorrente sui numeri di codice fiscale o sulla soggettività tributaria del trust, riguardando tali ambiti l'autonoma problematica dell'individuazione del soggetto al quale imputare l'obbligazione d'imposta per i redditi dei beni, come è apparso agevole negare, nel presente giudizio, attinente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, ogni rilevanza delle questioni attinenti alla pignorabilità degli immobili, che invece concernevano le condizioni della distinta azione esecutiva. Per completezza, sul versante fiscale, e segnatamente in tema di ICI, si è chiarito (Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2019, n. 16550) che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, va considerato soggetto passivo dell'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché, in caso di beni immobili conferiti in un trust traslativo, il soggetto passivo è il trustee, siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto. In una fattispecie particolare, sempre sul presupposto che il trust postula, in capo al trustee, una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del beneficiario, si è affermato che i tre centri di imputazione - disponente, trustee e beneficiario - non possono coincidere e che, in caso contrario, il trust è affetto da nullità rilevabile d'ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del trustee da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja sopra richiamata (Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 2017, n. 12718). Riferimenti
De Roberto, Decreto ingiuntivo e opposizione del trustee, in Trusts, 2019, 146; Cirla - Monegat, Il fondo speciale per le opere straordinarie ed il trust, in Immob. & proprietà, 2013, 552; Lupoi, Vicende riguardanti il trustee e cessazione del trust, in Trusts, 2012, 611; Battistella - Trommacco, L'opposizione del trustee all'esecuzione forzata, in Altalex.com, 2011; Coscarelli - Corsano, Discrezionalità del trustee e trasparenza del trust, in Fisco, 2009, 537; Gatto, Un trust per la personalità giuridica del condominio, in Arch. loc. e cond., 2008, 5; Monegat, Trust e condominio, in Immob. & proprietà, 2008, 696; Condò, La figura del trustee, in Trusts, 2007, 228; Tonelli, Nuove norme in materia di condominio e applicazione del trust, in Trusts, 2005, 78; Di Ciommo, Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo, in Foro it., 2004, I, 1296; Barla De Guglielmi, Potere del trustee di assolvere un debito del beneficiario, in Trusts, 2002, 407. |