Bonus facciate e attestazione alternativa al bonifico parlante
04 Maggio 2023
Il caso di specie L'Istante è comproprietaria, al 50 percento, di un'unità immobiliare sulla quale, nel corso del 2021, ha realizzato degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne. Al riguardo, evidenzia che, a fronte della fattura emessa dal fornitore, per ''mero errore'' è stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante''. Al fine di ''sanare'' tale situazione, ha acquisito dall'impresa esecutrice dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021 Premesso ciò, l'Istante chiede se tale circostanza gli permetta di fruire della detrazione “Bonus Facciate”.
Aspetti fiscali Con riferimento alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella circolare n. 28/E del 2022 è stato confermato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico; qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, anche con riferimento al ''bonus facciate'', se non è possibile ripetere il bonifico, l'Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa. Resta fermo che, implicando valutazioni di ordine fattuale, l'appuramento della circostanza di essere impossibilitati, in concreto, a ripetere il pagamento effettuato utilizzando un bonifico ordinario in luogo di quello ''parlante'' esula dalle competenze esercitabili in sede di risposta alle istanze di interpello, essendo demandata all'attività di accertamento e di controllo la verifica che il comportamento posto in essere dal contribuente tenda ad eludere il rispetto della normativa sull'applicazione della ritenuta d'acconto. Va, tuttavia, rilevato, che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico ''parlante'' ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale. |