Spetta all'Ufficio provare le specifiche caratteristiche tecniche che hanno condotto ad una diversa classificazione doganale

10 Maggio 2023

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 487 del 7 febbraio scorso ha ricordato le regole che disciplinano l'onere della prova nel processo tributario. Nello specifico, i giudici ritengono condividere il principio giurisprudenziale secondo cui, in base all'onere della prova, «compete all'Agenzia dimostrare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la maggiore pretesa impositiva»; in particolare, ai fini della classificazione doganale occorre dimostrare non l'uso possibile del prodotto ma quello per esso precipuamente previsto, valutato sulle caratteristiche e della proprietà oggettive alla data dell'importazione.
Massima

Ai fini dell'adempimento dell'onere della prova, compete all'Ufficio dimostrare le specifiche caratteristiche tecniche che in sede di rettifica hanno determinato nelle importazioni una diversa classificazione doganale.

Il caso

Una società, specializzata nella fornitura, installazione e assistenza post-vendita di prodotti certificati per il mercato della segnaletica digitale (digital signage), nel corso del 2016 effettuava importazioni dalla Cina di pannelli predisposti per l'illuminazione, denominati tecnicamente "pannelli indicatori a diodi emettitori di luce led”, che venivano dichiarati alla voce doganale "8531 2020 90 pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)" (dazio 0%).

L'Ufficio delle Dogane emetteva avviso di accertamento suppletivo e di rettifica riclassificando la merce importata alla voce doganale “8529 9092 99” con assoggettamento dei beni al dazio del 5%.

La revisione dell'accertamento veniva motivata dall'Ufficio in quanto, dalla disamina della documentazione prodotta e di quanto riportato sul sito internet del venditore, gli oggetti importati offrivano come funzioni speciali un'alta definizione di visualizzazione dell'immagine utilizzata in molteplici luoghi (come stadi, centri commerciali, etc), essendo in grado di riprodurre immagini video.

La questione

Tra i motivi di ricorso, la società eccepiva che la classificazione dichiarata dei beni in questione risponde a una consolidata prassi di settore, che risulta anche coerente con le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) adottate da altre dogane europee nei confronti di concorrenti comunitarie.

La ricorrente faceva, inoltre, presente che la Dogana aveva ipotizzato di poter attribuire una nuova classificazione doganale rispetto a quella ormai consolidata senza eseguire nessuna verifica fisica della merce in contestazione e limitandosi a un esame documentale.

I giudici di primo grado confermavano la rettifica di maggiori dazi operata dalla Dogana ritenendo che i beni importanti fossero certamente qualcosa di più di mere segnalazioni visive e sonore, consentendo anche la visualizzazione di immagini; ciò tenuto anche tenuto conto che la ricorrente non aveva nemmeno fornito valutazioni tecniche o altro che andassero in segno diverso. Tuttavia, venivano annullate dai giudici di prime cure le sanzioni sulla base di una serie di elementi che lasciavano propendere per l'assenza di una condotta dolosa o colposa della società.

La soluzione giuridica

La Corte di secondo grado ribalta l'esito della controversia a favore della parte privata fondando la decisione sulle regole che disciplinano l'onere della prova nel processo tributario. In diritto, i giudici “del riesame” ritengono di condividere il principio giurisprudenziale secondo cui, in base all'onere della prova, «compete all'Agenzia dimostrare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la maggiore pretesa impositiva»; in particolare, sottolineano gli interpreti, ai fini della classificazione doganale occorre dimostrare non l'uso possibile del prodotto ma quello per esso precipuamente previsto, valutato sulle caratteristiche e della proprietà oggettive alla data dell'importazione (Cass. 25054/2019; Cass. 30905/2019).

Sulla base dei suddetti principi, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse dedotto e dimostrato di aver effettuato nel corso degli anni numerosissime importazioni degli stessi prodotti senza che l'Ufficio doganale, a seguito delle numerose verifiche fisiche della merce compiute dallo stesso, avesse mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla classificazione doganale dichiarata.

Pertanto, ai fini dell'adempimento dell'onere della prova, l'Ufficio non aveva dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che in sede di rettifica avevano determinato nelle importazioni in questione una diversa classificazione doganale ed un accertamento differente rispetto ai precedenti. Inoltre, conclude la Corte, l'Amministrazione doganale non aveva tenuto conto del fatto oggettivo e non contestato che i pannelli importati potessero essere anche combinati in unità più grandi ma che, per poter funzionare come videoparete LED, devono essere montati, cablati e configurati dall'operatore, con componenti di elettronica e carpenteria che non facevano parte del corredo importato.

La loro specifica funzione era, quindi, quella di proiettare immagini statiche, testi e numeri. Pertanto, nel caso di specie, l'Ufficio non aveva «in concreto fornito prova adeguata» del presupposto legittimamente l'attribuzione del diverso codice di classificazione e del correlativo trattamento daziario.

Osservazioni

La sentenza in commento, nel fare riferimento al principio dell'onere della prova, sembra (implicitamente) recepire e applicare la novella di cui alla legge n. 130 del 31 agosto 2022 che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 7 del d.lgs. 546/1992 (rubricato “Poteri delle Corti di Giustizia Tributaria”) prevedendo che «l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni».

Giova ricordare che, con riferimento all'efficacia temporale di tale disposizione, stante la sua natura processuale e non essendo stata prevista una decorrenza ad hoc nella legge di riforma, essa si applica a partire dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge de qua) sia ai giudizi instaurati successivamente a tale data che a quelli già in essere a quella data.

Nel caso di specie i giudici ambrosiani hanno, in particolare, considerato “non adeguata” la prova del presupposto legittimamente l'attribuzione del diverso codice di classificazione e del correlativo trattamento daziario.

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