Contratto di pacchetto turistico "all inclusive": la responsabilità in caso di disservizi
19 Luglio 2023
Massima Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva in Italia con L. 1084/1977), in quanto spicca la finalità turistica, che ne permea e connota la causa concreta. Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso. Quindi l'organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, per soddisfare l'interesse creditorio dell'acquirente il pacchetto. Il caso Tizio e Caia, in proprio e in qualità di genitori di Mevia e Sempronio, proponevano innanzi al tribunale di Gela una domanda nei confronti dell’agenzia di viaggi Alfa e della Beta s.r.l., tour operator, al fine di ottenere un risarcimento dei danni sofferti in occasione di un soggiorno di vacanza di durata pari a otto giorni presso il villaggio turistico Gamma. In particolare, gli attori avevano acquistato dalla Beta s.r.l. un pacchetto turistico “all inclusive” in data 4 marzo 2006 per un corrispettivo totale pari a 796,00 euro; dopo due giorni dall’arrivo, Caia, Mevia e Sempronio erano stati colpiti da una forte gastroenterite, che li aveva costretti a richiedere un ricovero presso un ospedale vicino. Secondo la ricostruzione fornita dagli attori, la gastroenterite era stata sicuramente causata dalla consumazione di cibi o bevande all’interno del villaggio turistico. Beta s.r.l. chiamava in causa un’altra società quale gestore che aveva commercializzato il villaggio Gamma sulla base di un contratto di fornitura di servizi alberghieri volto a garantire ai clienti della Beta s.r.l. i servizi del pacchetto turistico. Quest’ultima, a sua volta, chiamava in causa in qualità di esclusiva responsabile la società Delta s.r.l., cui era stato affidato in gestione il servizio di ristorazione del villaggio Gamma. Con sentenza del 13 marzo 2012, il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di risarcimento degli attori; tuttavia, in seguito al ricorso delle controparti innanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta, tale decisione veniva riformata e la domanda di Tizio e Caia veniva rigettata, escludendo la sussistenza di una responsabilità solidale di Alfa e la Beta s.r.l. Avverso tale decisione, Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione sulla base di due differenti motivi. La questione La questione in esame concerne la responsabilità del tour operator e dell'agenzia di viaggi in caso del c.d. danno da vacanza rovinata, ossia il pregiudizio sofferto dal viaggiatore che, per motivi esterni alla propria sfera di controllo, non ha potuto godere a pieno del viaggio acquistato. Giova, innanzitutto, precisare che per tour operator si intende la persona fisica o giuridica incaricata dell'organizzazione vera e propria di un pacchetto turistico, che ricerca e combina i vari elementi che lo compongono, ad esempio i voli aerei, i transfert, gli hotel, le escursioni e tutto ciò che è incluso nell'offerta. L'agenzia di viaggio che vende i pacchetti turistici organizzati dal tour operator è, invece, un intermediario che si occupa esclusivamente della fase di vendita; affinché il venditore sia ritenuto tale, occorre che lo stesso non abbia in alcun modo concorso alla formazione e all'organizzazione del pacchetto turistico. Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in cui era confluito il precedente art. 14 D.Lgs. 111/1995, norma applicabile ratione temporis, “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”. Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nei confronti dell'acquirente, un'obbligazione di risultato che può dar luogo a una responsabilità contrattuale di natura solidale. Un orientamento più risalente riteneva che non si potesse configurare una responsabilità solidale, dal momento che il tour operator e l'agenzia di viaggi sono tenuti a rispondere in misura proporzionale alle loro responsabilità. La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che l'agenzia di viaggio debba rispondere di tutte quelle obbligazioni tipiche del venditore, che concernono la scelta dell'organizzatore, le prenotazioni e la gestione in caso di annullamento del viaggio; di contro, l'agenzia di viaggi non è tenuta a rispondere degli inadempimenti del tour operator, salvo che emerga inequivocabilmente che la stessa fosse a conoscenza – o, quantomeno, dovesse essere a conoscenza – dell'inaffidabilità del tour operator o della non veridicità dei servizi promossi nel pacchetto turistico (Cass. 24 novembre 2020 n. 26694). La Corte d'appello di Caltanissetta, in relazione alla domanda di risarcimento avanzata dagli attori, aveva ritenuto che la responsabilità dell'agenzia di viaggi Alfa e del tour operator Beta s.r.l. dovesse essere affermata solo in caso di obbligazioni specificamente assunte e che, pertanto, l'agenzia di viaggi non potesse essere ritenuta in alcun modo responsabile per gli inadempimenti di terzi fornitori ai servizi contenuti nel pacchetto venduto. Secondo quanto affermato dai giudici di secondo grado, l'agenzia di viaggi non è tenuta a sorvegliare e, di conseguenza, a rispondere dei servizi organizzati e gestiti dal tour operator e, pertanto, non si realizza una responsabilità solidale in caso di disservizi relativi alla fase di organizzazione e di scelta dei servizi contenuti nei pacchetti turistici. La soluzione della Corte La Corte di Cassazione censura aspramente la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta, evidenziando l'erroneità del ragionamento effettuato dai giudici di secondo grado che, ritenendo l'agenzia di viaggi una mera rivenditrice di prodotti da catalogo, aveva escluso la responsabilità solidale della stessa. In primo luogo, i giudici evidenziano che il contratto di viaggio c.d. all inclusive si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio dal momento che, in quest'ultimo, i servizi e le prestazioni oggetto dell'organizzazione mantengono un certo grado di autonomia. Il pacchetto turistico, invece, è caratterizzato da un'unitarietà funzionale delle singole componenti (mezzo di trasporto, albergo, eventuali escursioni) che, tese al soddisfacimento della finalità turistica, compongono e caratterizzano l'offerta al consumatore; il tour operator e l'agenzia di viaggi devono operare con la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata al fine soddisfare l'interesse dell'acquirente. I giudici di legittimità affermano che, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 111/1995, confluito nel D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo), il tour operator e l'agenzia di viaggio sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, sussistendo tra gli stessi una responsabilità solidale; essi, infatti, contraggono a tutti gli effetti un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio di impresa. Il tour operator e l'agenzia di viaggio, al fine di evitare la propria responsabilità, sono tenuti a dimostrare di aver utilizzato la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che il danno riportato dal consumatore derivi da un fatto ad essi non imputabile. Nel caso in esame, la Corte sottolinea l'erroneità dell'interpretazione dei giudici di secondo grado che, come si ricorda, avevano escluso la responsabilità dell'agenzia di viaggi in considerazione del fatto che a stessa non potesse “in alcun modo essere ritenuta responsabile dell'eventuale inadempimento degli obblighi di organizzazione che ricadono sul tour operator, né, tanto meno, per l'inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, quale il servizio di ristorazione erogato dal villaggio presso cui Tizio e Caia ebbero a soggiornare, in relazione al quale ebbero ad ammalarsi. Non rientrava, infatti, tra le competenze della Alfa il sindacato di merito e la sorveglianza sui servizi erogati dai prestatori d'opera e della struttura turistica di cui il tour operator aveva deciso di avvalersi, né tantomeno la scelta dei terzi prestatori dei servizi". Una tale interpretazione, ad avviso dei giudici, è da ritenersi del tutto distorsiva della figura del contratto di vacanza tutto compreso e sconfina nel diverso contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio. In considerazione di ciò, la Corte accoglie il ricorso e dispone la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per una decisione conforme ai principi di diritto enunciati. |