Agevolazioni fiscali per l'installazione di un ascensore esterno all'edificio
17 Maggio 2023
Il caso di specie Il Condominio istante, nella persona dell'amministratore pro tempore, riferisce che intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus (intervento ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente nell'installazione di «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita realizzanda struttura (volume tecnico). In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su area di sedime diverso destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''. L'Istante chiede, pertanto, se per il prospettato intervento sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''.
Aspetti fiscali Come ribadito dalla Circolare n. 23/E del 2022, per effetto del richiamo al citato articolo 16bis del TUIR, contenuto nel predetto comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, restano validi i chiarimenti di prassi già forniti. Pertanto, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali; rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, ai fini della fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche. Ne consegue che, nel caso di specie, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus. |