Il locatore è chiamato al risarcimento solo in caso di vizi occulti della cosa locata

Redazione scientifica
23 Maggio 2023

Ai sensi dell'art. 1578 c.c., il locatore è responsabile dei danni derivanti dai vizi occulti della cosa locata, a meno che non provi di averne incolpevolmente ignorato la presenza al momento della consegna al conduttore.

Nel caso in cui il conduttore reclami il risarcimento dei danni riportati all'interno dell'appartamento locato, non può essere invocata la disposizione di cui all'art. 1578 comma 2 c.c., posto che tale norma stabilisce che il locatore deve risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa se non prova di avere incolpevolmente ignorato tali vizi al momento della consegna al conduttore.

Infatti, l'art. 1578 c.c. attiene ai c.d. “vizi occulti”, ossia a quei vizi che non sono conosciuti, né facilmente conoscibili (nel caso di specie il tribunale, sulla base del suesposto principio, ha escluso il risarcimento del danno provocato da una caduta dalla scala interna all'immobile affermando che il conduttore era sempre stato consapevole della conformazione della scala e dell'assenza di ringhiera).

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