Il locatore è chiamato al risarcimento solo in caso di vizi occulti della cosa locata
23 Maggio 2023
Nel caso in cui il conduttore reclami il risarcimento dei danni riportati all'interno dell'appartamento locato, non può essere invocata la disposizione di cui all'art. 1578 comma 2 c.c., posto che tale norma stabilisce che il locatore deve risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa se non prova di avere incolpevolmente ignorato tali vizi al momento della consegna al conduttore.
Infatti, l'art. 1578 c.c. attiene ai c.d. “vizi occulti”, ossia a quei vizi che non sono conosciuti, né facilmente conoscibili (nel caso di specie il tribunale, sulla base del suesposto principio, ha escluso il risarcimento del danno provocato da una caduta dalla scala interna all'immobile affermando che il conduttore era sempre stato consapevole della conformazione della scala e dell'assenza di ringhiera). |