L'opposizione tardiva alla convalida, dopo la fase rescindente, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione

06 Giugno 2023

La ratio dell'opposizione dopo la convalida va rinvenuta nell'esigenza di consentire all'intimato di opporsi tardivamente quando l'assenza all'udienza, fissata nell'atto di citazione, sia stata determinata da un evento o circostanza straordinaria, fra quelle predeterminate dalla stessa norma ed integrate dalla pronuncia additiva dei giudici della Consulta, indipendente dalla volontà del conduttore. Con la pronuncia in commento...
Massima

L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ossia la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della “irregolarità della notificazione”, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Il caso

La fattispecie sostanziale, decisa di recente dal Supremo Collegio, registrava un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra il locatore Tizio ed il conduttore Caio; nel relativo contratto, si era previsto che il primo avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa, in caso di mancato pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini stabiliti da parte del secondo.

Con lettera raccomandata, Tizio si era avvalso di tale clausola, sul presupposto che Caio, decorso il concordato periodo di gratuità, non aveva provveduto al pagamento del canone e degli oneri accessori.

Successivamente, il locatore aveva intimato sfratto per morosità, deducendo una rilevante morosità per canoni di locazione, oltre altri importi a titolo di saldo di oneri condominiali.

Il Tribunale, dato atto della mancata comparizione dell'intimato, disponeva la convalida dello sfratto, ordinando il rilascio dell'immobile, con termine per l'esecuzione.

Avverso la convalida, il conduttore proponeva opposizione tardiva, con la quale, in via preliminare, eccepiva l'irregolarità della notifica dell'intimazione dello sfratto, mentre, nel merito, deduceva che la morosità era stata erroneamente conteggiata e che il godimento dell'immobile aveva subìto significative riduzioni ragion per cui il canone di locazione andava rideterminato.

Il locatore si costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.

Il Tribunale respingeva l'opposizione nel merito e condannava il soccombente alla rifusione delle spese.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado, il conduttore proponeva appello, cui resisteva il locatore.

La Corte d'Appello rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, Caio proponeva ricorso per cassazione.

La questione

Si trattava di verificare se fosse corretta la decisione del giudice distrettuale, il quale, pur dando atto che la notifica della convalida di sfratto era avvenuta ad indirizzo del tutto diverso da quello della residenza del conduttore e ad esso in nessun modo riferibile, aveva affermato, però che il giudice dell'opposizione aveva, comunque, consentito all'opponente di svolgere nel merito le stesse difese che avrebbe potuto svolgere in sede di udienza per la convalida, laddove, invece, la notifica avvenuta ad indirizzo, che non soltanto era diverso da quello corretto ma risultava anche privo di qualsivoglia collegamento con il destinatario dell'atto, era inesistente, ragion per cui tale circostanza avrebbe dovuto essere eccepita anche d'ufficio.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto tale doglianza addirittura inammissibile.

Invero, nell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha dato atto dell'irregolarità della notifica dell'atto di citazione richiedente la convalida dello sfratto di morosità, relativamente all'immobile per cui è causa, ma - dopo aver puntualmente richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2013, n. 14910; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955), secondo la quale l'irregolarità della notifica di cui agli artt. 650 e 668 c.p.c. comprende tutti i vizi che la inficiano - ha correttamente rilevato che il conduttore, a seguito dell'opposizione, ha potuto far valere tutte le difese che avrebbe potuto svolgere in sede di convalida e tutte dette difese erano state in quella sede valutate e, quindi, ritenute infondate.

In sintesi, secondo il giudice distrettuale, l'opposizione effettuata dal conduttore ha avuto efficacia sanante del vizio attinente la notifica dell'atto di citazione richiedente la convalida, ragion per cui lo stesso giudice, dopo aver rilevato il vizio, ne ha tuttavia rilevato nella sostanza la non decisività.

Gli ermellini osservano che non si coglie né direttamente né indirettamente l'indicazione di quali norme sarebbero state violate dai giudici di merito, nel ritenere ammissibile l'opposizione tardiva e procedere ex novo - come si era proceduto - al giudizio di opposizione alla convalida.

La prospettazione - peraltro, solo implicita del ricorrente - è che una notificazione inesistente della citazione per convalida, una volta proposta l'opposizione, assegnerebbe a questa solo valore rescindente e, dunque, di veicolo per ottenere l'affermazione dell'inesistenza dell'originaria domanda.

Il che - ad avviso dei magistrati del Palazzaccio - è al di fuori della logica normativa dell'art. 668 c.p.c., che prevede, dapprima, una fase rescindente e, poi, una fase che nemmeno può dirsi rescissoria, atteso che dà luogo all'ordinario giudizio che avrebbe dovuto avere luogo.

In quest'ottica, non occorreva prendere posizione sul se, nel caso di specie, la notificazione dell'originaria citazione per convalida fosse avvenuta alla stregua dei principi posti dal supremo organo di nomofilachia (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), secondo il quale “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”, specificando che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Ciò in quanto le stesse Sezioni Unite, nella menzionata sentenza, hanno affermato che “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'àmbito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.

Piuttosto - secondo il Supremo Collegio - conviene ribadire il principio di diritto (già affermato da Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2002, n. 13755), secondo il quale: “l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell'intimazione è subordinata dall'art. 668, comma 1, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest'ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto”.

Nell'ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita - come nella specie - il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sé solo, la dimostrazione di detto collegamento.

E, nel solco delle linee ermeneutiche tracciate dal suddetto orientamento, si precisa che “l'opposizione tardiva, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto, cioè la mancata conoscenza, dà comunque luogo allo svolgimento del giudizio, per cui, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui al comma 2 della norma dell'art. 668 c.p.c., atteso che la previsione della “irregolarità” della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende comunque anche le ipotesi di inesistenza (o mancanza assoluta di notificazione)”.

Osservazioni

Orbene, l'art. 668 c.p.c. - rubricato “Opposizione dopo la convalida” - stabilisce, al comma 1, “se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” (la previsione di queste due ultime situazioni, che contemplano il caso in cui l'intimato abbia avuto conoscenza dell'intimazione ma sia stato impossibilitato a comparire, sono dovute a seguito dell'intervento additivo di Corte Cost. 18 maggio 1972, n. 89).

L'opposizione dopo la convalida di cui all'art. 668 c.p.c. è, dunque, un rimedio di carattere “ibrido” - così lo definisce Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12880 - offerto a tutela di chi, per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, non abbia avuto conoscenza dell'intimazione, oppure, di chi, per gli ultimi due motivi, non sia potuto comparire all'udienza di convalida, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione stessa.

In base ad una prima tesi, incentrata sul parallelismo tra opposizione tempestiva ex art. 665 c.p.c. e l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., la proposizione di quest'ultima determinerebbe l'insorgere di una situazione processuale analoga a quella conseguente alla proposizione dell'opposizione tempestiva nel corso del procedimento per convalida (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1983, n. 4641).

Infatti, l'opposizione ex art. 668 c.p.c. sarebbe rivolta non contro la convalida, bensì contro l'intimazione, come consente di affermare il tenore letterale della stessa norma, ed avrebbe la portata di una rimessione in termini dell'intimato, poiché porrebbe il giudice, nell'esercizio del potere di sospensione dell'ordinanza di convalida per gravi motivi, nelle stesse condizioni previste dall'art. 665 c.p.c., equivalendo la concessione della sospensione ad un diniego dell'ordinanza di rilascio, e determinando il rigetto dell'istanza di sospensione la conversione della convalida in un provvedimento provvisorio, analogo all'ordinanza di rilascio, sul quale dovrà incidere la sentenza con la quale sarà definito il giudizio.

Alla suindicata ricostruzione, si contrappone la tesi secondo la quale l'opposizione tardiva alla convalida non può ritenersi equipollente all'opposizione tempestiva, che l'intimato avrebbe potuto proporre in sede di procedimento di convalida, se ritualmente citato, ed esente da impedimenti a comparire, ma ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria.

Nella fase rescindente, se il giudice dell'opposizione ravvisa i vizi in procedendo denunciati dall'opponente, deve dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida e revocarla.

Tale pronuncia non esaurisce, però, il giudizio, aprendo la fase rescissoria, in cui oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intimazione di licenza o sfratto, e, dunque, l'oggetto del contendere risolve nella fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore.

In quest'ultimo ordine di concetti, atteso che il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ex art. 668 c.p.c., ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si articola in una duplice fase, rescindente e rescissoria, nella seconda delle quali oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447-bis c.p.c., che si instaura con l'apertura della fase rescissoria, il locatore medesimo non può proporre domande nuove, ma tutt'al più modificare la propria domanda, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13419: nella specie, rilevando la novità della domanda di condanna al pagamento di canoni ed oneri accessori relativi a periodi del rapporto locatizio ulteriori rispetto a quelli dedotti nell'originaria intimazione di sfratto per morosità, si era confermata, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la sentenza del giudice di merito, che aveva ritenuto inammissibile detta domanda perché proposta oltre il termine di decadenza previsto per le domande riconvenzionali).

Dunque, appare maggiormente condivisibile l'impostazione - accolta dalla pronuncia in commento - secondo cui l'opposizione tardiva alla convalida si svolga in due fasi, una rescindente ed una rescissoria, attinenti, rispettivamente, all'ammissibilità della suddetta opposizione ed al merito delle questioni: la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione assume, quindi, carattere pregiudiziale rispetto a quella relativa al merito della controversia, mentre, in quest'ultimo, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa svolta dal locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l'originaria intimazione, la posizione sostanziale delle parti non coincide con quella formale.

L'opponente conserva la veste sostanziale di convenuto, e le sue deduzioni, ancorché contenute in un atto di citazione, in quanto volte a contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, hanno natura di eccezioni; a sua volta l'opposto, ancorché sia stato formalmente convenuto in giudizio, assume la veste sostanziale di attore.

Conseguentemente - come appunto ribadito dalla Cassazione - la nullità/inesistenza della notificazione non può costituire l'unico oggetto dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., in quanto l'opponente-conduttore, dopo avere provato i requisiti di ammissibilità dell'opposizione tardiva, deve dedurre quegli stessi motivi che avrebbe potuto fare valere con l'opposizione ordinaria alla convalida.

In altri termini, l'opposizione dopo la convalida, contemplata dall'art. 668 c.p.c. in caso di irregolarità della notificazione o di caso fortuito o forza maggiore, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria del locatore, e non sia, quindi, indirizzata all'apertura del giudizio di merito rescissorio, avente ad oggetto la fondatezza della domanda di risoluzione svolta dal medesimo locatore nei confronti del conduttore con l'originaria intimazione, non è volta a raggiungere alcun risultato utile per l'opponente.

Riferimenti

Amendolagine, Commento all'art. 668 c.p.c., in Codice delle locazioni diretto da Celeste, Milano, 2020, 1006;

Celeste, Opposizione tardiva alla convalida e impossibilità per l'intimato a comparire per forza maggiore, in Immob. & proprietà, 2019, 455;

Lombardi, Opposizione tardiva alla convalida, in IUS Condominio e locazione.it, 2019;

Masoni, L'impugnazione speciale: opposizione tardiva a convalida di sfratto, in Immob. & diritto, 2010, fasc. 6, 34;

Giorgetti, L'emendatio libelli nell'opposizione tardiva alla convalida, in Giust. civ., 2002, I, 2541;

Carrato, Riflessioni essenziali sulla struttura del procedimento di opposizione tardiva a convalida di sfratto, in Rass. loc. e cond., 2002, 668;

Ronco, Convalida di sfratto, opposizione tardiva e mezzi ordinari di impugnazione: coordinate dell'esistente e fuga sul possibile, in Giur. it., 1996, I, 1, 639;

Cavallini, In tema di “decisione” sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, in Giur. it., 1995, I, 1, 1122;

Scalettaris, A proposito dell'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, in Giust. civ., 1990, II, 264;

Lascaro, Decorrenza del termine per proporre opposizione tardiva a convalida di sfratto, in Giust. civ., 1989, I, 2430.

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