La richiesta di riesame scansionata e trasmessa in via telematica alla cancelleria è ammissibile?
21 Giugno 2023
La vicenda processuale trae origine dall'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame cautelare, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dalla difesa dell'imputato avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo il Tribunale, l'atto trasmesso telematicamente alla cancelleria del Tribunale non rispettava i requisiti richiesti dall'art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020, ed in particolare le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore dei sistemi informativi automatizzati richiamato da tale disposizione. L'atto contenente l'impugnazione, infatti, non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con la firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore, successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando violazione di legge per essere stata pronunciata l'inammissibilità del gravame per ipotesi non prevista dalla legge, in violazione del principio generale della necessaria tassatività dei vizi di nullità e pertanto di inammissibilità degli atti processuali. Assumeva, infatti, che ai sensi dell'art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020, la inammissibilità consegue ad ipotesi specifiche e tassative, quali la trasmissione dell'atto privo di firma digitale, ma nel caso in specie l'atto, seppure formato in modo analogico e sottoposto a scansione, era stato poi trasmesso con l'apposizione di firma digitale, realizzandosi semmai un passaggio intermedio ulteriore rispetto a quanto indicato nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi automatizzati e informatizzati.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, pronunciando, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In merito, è stato richiamato il d.l. n. 137/2020, il quale, all'art. 24, comma 6-bis, dispone che “fermo quanto previsto dagli artt. 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”. Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell'art. 24, dispone all'art. 3, comma 1, che il “documento informatico” deve rispettare i seguenti requisiti: “e' in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.
Ne consegue che, nel sistema del deposito degli atti giudiziari introdotto dalla legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020, il “documento informatico” è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente.
Nel caso in esame, dunque, il ricorso al Tribunale del riesame non ha rispettato le forme regolamentari con cui deve essere generato il “documento informatico”, in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, è stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Il documento cartaceo, poi, è stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell'immagine (operazione invero non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato); all'immagine, quindi, è stata apposta anche la firma digitale. In definitiva, è stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto del d.l. n. 137/2020, art. 24, comma 6-bis, e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale.
Tale passaggio ulteriore, tuttavia, non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, il d.l. n. 137 del 2020, art. 24, comma 6-sexies. Tra le previsioni dell'art. 24, comma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale, peraltro, non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (per ipotesi analoghe Cass., sez. I, 1° luglio 2022, n. 3222 n. m.).
Da ultimo, merita di essere evidenziato che, nella prospettiva dell'entrata in vigore della riforma Cartabia con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell'art. 582, comma 1, c.p.p. (in relazione al quale il d.lgs. n. 150/2022, art. 87, ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), fa espresso rinvio all'art. 111-bis c.p.p. il quale, nel disciplinare il deposito telematico dell'impugnazione a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare da attuare “concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”. Ebbene, anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento al mittente (tale requisito risulta soddisfatto attraverso l'impiego della firma digitale), nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. |