Bonus facciate: il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso

Redazione scientifica
27 Giugno 2023

Bonus facciate – fattura d'acconto.

Il caso di specie

La società committente, d'intesa con l'istante (interventi di Bonus Facciate), conveniva di optare per l'applicazione del c.d. ''sconto in fattura''. Conseguentemente, l'istante ha emesso una fattura in acconto d'importo pari al 10 per cento del corrispettivo concordato regolarmente pagata dal committente ed una successiva fattura a saldo, pari al 90 per cento del totale dovuto, applicando l'intero ''sconto in fattura'' previsto. Nello specifico, dopo aver indicato nella fattura a saldo l'importo complessivo dell'intervento effettuato (100 per cento) ed aver portato in deduzione l'acconto in precedenza fatturato e pagato dal committente (10 per cento), applicava lo sconto sulla differenza (90 per cento dei lavori) evidenziando un ''netto a pagare € 0,00'. L'istante ha poi optato per la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito; Il revisore legale dell'istituto cessionario, tuttavia, in sede di validazione del menzionato credito sollevava perplessità in ordine alla correttezza dell'operato, affermando che ''essendo lo sconto applicato unicamente sulle sole fatture di saldo non è possibile procedere con la validazione delle fatture in quanto non rispondenti alle modalità di cui alla circolare 19/E del 2022''. Tanto premesso, viste le osservazioni mosse dall'organo di revisione legale dell'istituto di credito, l'istante ha chiesto al Fisco un parere in merito alla soluzione interpretativa più corretta da applicare al caso prospettato.

Aspetti fiscali

Nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 è stato precisato che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In sostanza, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, ciò ''anche in caso di sconto parziale'. Diversamente, laddove il corrispettivo dovuto è stato indicato nella fattura senza esporre lo sconto (presumibilmente al fine di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito d'imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura. In tale ultima ipotesi, conseguentemente, l'agevolazione può essere fruita dal solo committente, direttamente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia dell'Entrate conferma che al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello “sconto in fattura”, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale. Inoltre, come chiarito dalla richiamata risposta n. 238 del 3 marzo 2023, «al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto».

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