Riduzione TARI “ope legis” in caso di mancato svolgimento del servizio da parte del Comune anche se non prevista dal regolamento comunale

05 Giugno 2023

La specifica riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 657 della l. n. 147/2013 è dovuta in favore del contribuente che concretizza il presupposto d'imposta, per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e regolarmente attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto dall'ente locale in una determinata zona del territorio comunale, purché trattasi di una zona particolarmente estesa. È quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 8851 del 29 marzo 2023.
Massima

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente con il quale i Giudici di legittimità, prescindendo dalle possibili previsioni regolamentari disposte dall'ente impositore, legittimano l'applicazione della tariffa ridotta a mq nel caso in cui “di fatto” il servizio di raccolta non viene effettuato dal Comune in favore dell'utenza.

Per zona deve intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio - quindi, deve trattarsi di un'area di considerevole dimensioni tanto che l'assenza di raccolta rende impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi. Nè, il beneficio della riduzione tariffaria può essere subordinata dal Comune ad una istanza ad hoc prevista quale conditio sine qua non dal regolamento comunale TARI, come spesso accade.

Il beneficio della riduzione tariffaria qualora sussistano le condizioni previste dalla L. n. 147/2013 (mancanza del servizio di raccolta oppure una situazione di evidente e accertato disservizio) si applica ope legis prescindendo, pertanto, da possibili previsioni regolamentari contrarie disposte dal Comune impositore.

Il caso

Facendo seguito al giudizio tributario di prime cure avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di pagamento TARI – anno 2015 da parte di una SRL, il Collegio tributario di appello accoglieva in sede di gravame le doglianze del Comune, ritenendo, pertanto, dovuta la tassa a tariffa piena.

La società soccombente si attivava in sede di legittimità impugnando la pronuncia del giudice di appello con otto motivi di ricorso.

Con il primo motivo di doglianza, si faceva espresso richiamo all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5.

In particolare, veniva eccepita dalla ricorrente la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 147/2013, art. 1 commi 641, 656 e 657 nonché del D.L. n. 201/2011, art. 14 convertito in L. n. 214/2011 nonché del vecchio e previgente D.lgs. n. 507/1993.

Gli altri motivi di ricorso, dal secondo al settimo, eccepivano la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 147/2013, art. 1 commi 641, 656 e 657 con specifico riferimento alla circostanza che il giudice del gravame aveva pronunciato, non tenendo conto che il Comune impositore non aveva offerto sub judice la prova circa l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno delle aree interportuali dove, il servizio di raccolta, di fatto, veniva svolto da una società affidataria, in rapporto contrattuale con la Srl ricorrente e giammai dal Comune richiedente.

La questione

La questione impositiva posta al vaglio dei Giudici di Legittimità, nel caso che ci occupa, non è infrequente, poiché spesso alimentata da una giurisprudenza di merito che non sempre coglie nel segno.

La soluzione giuridica

La Corte di cassazione, ribadendo un orientamento già espresso in molteplici pronunce ha precisato che le riduzioni tariffarie cosiddette“ tecniche” previste in tema di TARI dalla L. n. 147/2013, art. 1 commi 656 e 657, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una “contrazione” evidente del servizio di raccolta e, quindi, dei costi di riferimento, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione o meno nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo, pertanto, sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.

In particolare, hanno precisato gli Ermellini, la riduzione tariffaria fino al 40% spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non viene poi concretamente espletato dall'ente locale in una determinata zona municipale, purché però si tratti di una superficie particolarmente estesa per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi.

Alla TARI, pertanto, devono ritenersi estensibili gli orientamenti di legittimità già formatisi in vigenza TARSU e TIA.

La tassa è dovuta dal soggetto che detiene o occupa una superficie coperta o scoperta, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi o meno il servizio di raccolta regolarmente attivato dal Comune epertanto funzionante. Ciò, in considerazione del fatto che la ragione istitutiva del prelievo comunale è configurabile nel porre le Amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili ai singoli utenti.

Ciò non di meno, l'omesso svolgimento da parte del Comune, del servizio di raccolta sebbene istituto e attivato, come nel caso di specie, nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, comporta non già l'esenzione dal pagamento del tributo bensì la sua riduzione nei termini di legge. Con riferimento al caso de qua, i Giudici di Palazzaccio hanno cassato la pronuncia depositata in sede di gravame poiché il Collegio tributario di appello in violazione dei principi di diritto espressi già dalla Corte, non ha condotto il necessario accertamento, sul fatto che nessuna prova per tabulas era stata offerta dal Comune circa l'effettivo svolgimento del servizio; ciò, indipendentemente dalla istituzione e previsione formale del servizio di raccolta.

Osservazioni

Gli Ermellini, confermando un orientamento ormai consolidato, hanno dato prevalenza all'aspetto fattuale piuttosto che a quello formale, insufficiente, quest'ultimo, per delegittimare la richiesta di riduzione della tariffa, come espressamente disposto dalla L. n. 147/2013 più volte richiamata.

Ne, può essere sufficiente a neutralizzare tale diritto, in termini di riduzione, una previsione espressa disposta dal Comune in sede di regolamento IUC che subordina l'applicazione della riduzione tariffaria ad una specifica istanza del contribuente.

La previsione contenuta nella legge ordinaria n. 147/2013, art. 1 più volte richiamata è indubbiamente una previsione normativa di rango superiore rispetto ad una mera previsione regolamentare del Comune che dispone diversamente.

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