L'obbligo di vigilanza del direttore dei lavori sussiste in corso d'opera
06 Luglio 2023
Massima
In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte - dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi – sussiste in corso d'opera e non ex post, ad opere ultimate. Il caso
I committenti di un appalto convennero in giudizio l'impresa appaltatrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi dei lavori di costruzione di un immobile di loro proprietà, nonché al pagamento dei danni per ritardata ultimazione degli stessi lavori. L'impresa convenuta si costituì, chiedendo la chiamata in causa del direttore dei lavori per essere dallo stesso manlevata, risultando i ritardati tempi di consegna conseguenti a carenze nella progettazione. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo responsabile anche il direttore dei lavori per non aver mosso contestazioni all'appaltatore con riferimento ai vizi di costruzione accertati. La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, relativamente alla posizione del direttore dei lavori, sul rilievo che “a distanza di circa un mese dalla consegna dei lavori, aveva contestato tali difetti all'appaltatrice in tre distinti verbali di contestazioni”. Proposto ricorso in Cassazione da parte dei committenti, i giudici di legittimità osservano che il dovere di vigilanza del direttore dei lavori deve manifestarsi in corso d'opera, ritenendo quindi irrilevanti le contestazioni postume. La questione
La questione in esame è la seguente: in tema di appalto, il dovere di vigilanza del direttore dei lavori quando deve manifestarsi?
Le soluzioni giuridiche
La pronuncia in commento si occupa della responsabilità del direttore dei lavori, con particolare riferimento al momento in cui l'obbligo di vigilanza si concretizza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. n. 8700/2016).
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. n. 7336/2019).
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Osservazioni
La responsabilità del direttore dei lavori per la vigilanza nell'esecuzione dei lavori, con riferimento alla verifica di eventuali vizi costruttivi, si manifesta in corso d'opera e non già a lavori ultimati.
Infatti, in tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. n. 23174/2018).
Inoltre il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. Pertanto, deve riconoscersi l'efficienza causale dell'eventuale inadempimento, consistito in difetto di diligenza e vigilanza della professionista in corso d'opera, sul pregiudizio concreto subito dal committente, essendo quindi irrilevanti le contestazioni fatte dallo stesso professionista successivamente. |