Imposta di registro su atti giudiziari: la titolarità non è dell'Agenzia delle Entrate
18 Luglio 2023
Massima
L'Agenzia delle Entrate ha competenza generale, ma non esclusiva, per la gestione delle entrate erariali tributarie: ne restano escluse le attività di gestione dei crediti tributari attribuite dalla legge ad altri organi quale il Ministero della giustizia per l'imposta di registro su atti giudiziari. Il c.d. “preavviso bonario”, prima dell'iscrizione a ruolo, è necessario anche per le attività di gestione dei crediti tributari dipendenti da atti del processo civile. La Società Equitalia Giustizia spa non è la titolare del credito riguardante l'Imposta di registro su atti giudiziari, rimanendone la titolarità in capo al Ministero della giustizia. Il caso
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – con la sentenza qui in commento - dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Amministrazione finanziaria (in considerazione dell'originario difetto di legittimazione della stessa) osservando che il ricorso introduttivo risultava proposto dalla Società appellata avverso una cartella di pagamento per somme richieste in ragione di una iscrizione a ruolo posta in essere da Equitalia giustizia s.p.a., per conto dell'Amministrazione della giustizia, in relazione ad un'ordinanza che aveva definito un procedimento civile.
Tale difetto di legittimazione (non vagliato dalla Commissione di primo grado) veniva valorizzato dalla Corte tributaria di II grado in quanto “al pari del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso va rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
A parere della Corte di giustizia del gravame poteva ritenersi “ …titolare del credito erariale soltanto l'Amministrazione della giustizia, perché, pur avendo l'Agenzia delle entrate una competenza generale in materia di gestione dei crediti tributari erariali, da tale competenza risultano escluse per legge le funzioni di gestione dei crediti tributari assegnate ad altri organi (art. 62, c. 1, del d.lgs. 300/1999) fra le quali rientrano anche quelle riguardanti i crediti disciplinati dal T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002)...”. La questione
La questione sottoposta al Collegio dell'Isola, in sintesi, ha riguardato la competenza dell' Agenzia delle entrate in tema di crediti tributari per Imposta di registro su atti giudiziari.
I Giudici del gravame hanno motivato la loro sentenza richiamando l'art. 208 del d.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) il quale attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione delle entrate (anche di natura tributaria) disciplinate dallo stesso testo normativo all' “ufficio recupero crediti” presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo.
A parere del Collegio di seconda istanza tale previsione normativa si raccorda alla formulazione dell'art. 3, c. 1, lett. g), del citato Dpr secondo cui per "ufficio" s'intende "l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell'ufficio finanziario" e con le disposizioni dell'art. 73 del medesimo Dpr secondo il quale, una volta che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario abbia trasmesso il provvedimento soggetto ad imposta di registro (art. 10, lett. c), d.P.R. n. 131/1986), l'ufficio finanziario ha il solo compito di comunicare all'Amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione.
La Corte di II grado ha, inoltre, ritenuto l'obbligatorietà dell'emissione del c.d. “preavviso bonario” anteriormente all'iscrizione a ruolo anche per le attività di gestione dei crediti tributari dipendenti da atti del processo civile, nonchè la non titolarità di Equitalia giustizia spa del credito riguardante l'Imposta di registro su atti giudiziari la quale rimane in capo al Ministero della Giustizia. La soluzione giuridica
Secondo i Giudici la competenza esclusiva dell'ufficio giudiziario (quale struttura periferica del Ministero della giustizia) non può ritenersi essere venuta meno “ … a seguito dell'attività strumentale di collaborazione nella gestione del credito da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. L'istituzione di tale società è stata prevista, infatti, dall'art. 1, c. 367, della l. 244/2007, solo al fine di provvedere, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, ad alcune soltanto delle attività di gestione dei crediti disciplinati dal TU sulle spese di giustizia (fra le quali l'iscrizione a ruolo), senza per nulla incidere, conseguentemente, sulla titolarità del credito e delle attività di gestione degli stessi in capo all'Amministrazione della giustizia per conto della quale la società svolge (a titolo oneroso) il proprio servizio ... ”.
In tal senso la Corte tributaria del gravame ha richiamato l'art. 2 c. 2 della convenzione stipulata fra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia a mente della quale “il Ministero rimane ente creditore dei crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore … ”.
Ad avviso dei Giudici di appello, quindi, le attività poste in essere dall'Ufficio giudiziario per ottenere il pagamento dell'Imposta di registro riferibili all'ordinanza che ha definito il procedimento civile trovava il proprio riferimento nel fatto che una delle parti del procedimento tenuta al pagamento dell'imposta era un fallimento ammesso a patrocinio a spese dello Stato (art. 144 d.P.R. n. 115/2002); dalla avvenuta registrazione del provvedimento con “prenotazione a debito” della spesa di registrazione (con annotazione della spesa di registrazione a carico del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 1 lett. s) e 131, c. 2, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002) senza che vi fosse stato contemporaneamente anche il pagamento dell'imposta secondo quanto previsto dell'art. 59, c. 1, lettere a) e b), del d.P.R. 1986, n. 131. Osservazioni
La Corte territoriale si è inoltre pronunciata (come accennato) sulla necessità del preventivo invio dell'“avviso bonario”. Il Collegio ha osservato che “l'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 che prevedeva la necessaria notifica da parte dell'ufficio giudiziario di un invito di pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo è stato abrogato dall'art. 1, c. 372, della l. 244/2007, la norma abrogatrice è stata, a sua volta, successivamente abrogata dall'art. 68, c. 1, lett. c), della legge n. 69/2009, con conseguente reviviscenza dell'originario art. 212 e dell'obbligo di notifica preventiva dell'invito di pagamento tale reviviscenza trova conferma nella stessa legge n. 69/2009 che, infatti, all'art. 67, c. 3, lett. g), apporta modifiche proprio al testo dell'art. 212 che era stato in precedenza abrogato …”.
Pertanto, “nel processo civile l'applicabilità dell'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 per il recupero delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deriva dalla disposizione contenuta nell'art. 201 in base al quale, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono recuperate secondo le disposizioni della Parte VII, applicabile ex art. 201 al processo civile, in cui sono compresi sia l'art. 212 che prevede la necessaria notifica di un invito di pagamento con la concessione al debitore di un termine dilatorio, sia l'art. 213 il quale subordina l'iscrizione a ruolo all'inutile scadenza del termine previsto per l'adempimento e al decorso di un ulteriore termine di dieci giorni per il deposito da parte del debitore delle ricevuta di pagamento...”.
La Corte tributaria della Sicilia, nella sentenza in esame, ha richiamato alcuni principi di diritto recentemente affermati dalle SS.UU. secondo i quali “L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione”(Cassazione Civile, SS.UU., n. 7514 del 8 marzo 2022).
Ed ancora, “In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986” (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2015, n.5966).
La Corte tributaria, come detto, nella motivazione della propria sentenza ha anche richiamato le norme contenute nel d.P.R. 115/2002 c.d. “Testo unico delle spese di spese di giustizia”.
L' art. 212 (rubricato “Invito al pagamento”) del citato d.P.R. dispone (per quanto qui di interesse) che “Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'art. 137 e ss. c.p.c., dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
Il successivo art. 213 (rubricato “Iscrizione a ruolo”), in sintesi, dispone che "L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento …”.
Le due sopra richiamati disposizioni ( artt. 212 e 213) erano stati abrogati dall'art. 1, c. 372, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale a sua volta è stato abrogato dall'art. 68, c. 1, lett. c) della Legge 18 giugno 2009, n. 69 con conseguente reviviscenza delle relative disposizioni.
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