Obbligo di consegna dei documenti da parte dell'amministratore uscente e relative vicende

Guerino De Santis
24 Luglio 2023

Ai fini della correttezza della gestione condominiale, la legge prevede che l'amministratore non rinnovato nel suo incarico dall'assemblea dei condomini, o revocato per aver posto in essere comportamenti contrari al suo ufficio, oppure ancora dimessosi, debba consegnare all'amministratore subentrante tutta la documentazione in suo possesso affinché questi possa continuare nell'opera senza soluzione di continuità.
Massima

Il decreto ingiuntivo per consegna può essere richiesto e rilasciato unicamente per beni esistenti e che si trovino a mani dell'ingiunto e non per documenti che si pretende siano formati a seguito dell'ingiunzione; è onere dell'amministratore dimostrare i propri crediti in maniera inoppugnabile e senza ricorso a presunzioni o ad operazioni deduttive.

Il caso

Un condominio agiva in via monitoria chiedendo che all'amministratore uscente venisse ingiunto di consegnare le tabelle millesimali corrette ed aggiornate, l'anagrafe condominiale e l'elenco dettagliato dei fornitori del condominio.

Il Tribunale di Massa emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex amministratore del condominio, e questi non solo proponeva opposizione allo stesso deducendo di aver consegnato quanto in suo possesso, ma spiegava anche domanda riconvenzionale per i compensi asseritamente maturati e non riscossi nel corso di tutto il tempo del suo mandato a servizio della compagine condominiale.

La questione

In merito all'ingiunzione di consegna pronunciata dal Tribunale, il giudice dell'opposizione rilevava come dall'elenco allegato al passaggio di consegne risultasse in maniera chiara che l'ex amministratore del condominio consegnava al suo successore le tabelle millesimali, il registro matricola dei condomini e l'anagrafe condominiale e che parte opposta fin dalla richiesta monitoria, ma anche in sede di cognizione piena, pareva in realtà dolersi più che della mancata consegna, della non conformità dei documenti di cui al sesto comma dell'art. 1130 c.c. posto che le tabelle millesimali risultavano non aggiornate ed il registro di anagrafe condominiale relegato ad un mero “quadernetto”.

In merito, invece, alla richiesta avanzata in sede riconvenzionale dall'amministratore uscente circa il mancato pagamento dei suoi compensi, riteneva il giudicante che il condominio, in sede di opposizione, aveva eccepito una serie di movimentazioni in denaro, riconducibili al versamento sul conto di assegni intestati all'amministratore e prelievi in contanti da parte di costui, che di fatto avrebbero eluso il credito vantato dall'opponente.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Massa, prima di disaminare a fondo il thema decidendum, premette che il condominio, nell'agire in via monitoria, non era stato preciso nella sua richiesta, ovvero aveva sovrapposto una domanda reale (consegna dei documenti) ad una domanda apparente (risarcimento danni), atteso che, se è vero che da una parte instava per la consegna dei documenti, dall'altra, in via del tutto diversa ed autonoma, paventava un'azione di responsabilità in danno dell'amministratore per non avere costui adempiuto ai doveri di predisposizione e aggiornamento dei registri contabili, domanda che, come è noto, non poteva essere proposta in via monitoria.

Deduceva, inoltre, il giudice che, dagli atti del giudizio, emergeva come l'amministratore uscente avesse consegnato a quello subentrante tutto quanto in suo possesso circa le tabelle millesimali e l'anagrafe condominiale. Pertanto, i documenti oggetto di ingiunzione fossero in realtà già stati consegnati anteriormente all'ingiunzione e che attraverso il provvedimento monitorio il condominio intendesse surrettiziamente pervenire all'attuazione di un obbligo inosservato dall'amministratore nel frattempo cessato dalla carica.

Sul punto e seguendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito da egli stesso richiamata, secondo cui il provvedimento monitorio per la consegna di una cosa mobile è ammissibile soltanto con riguardo all'attuazione dell'obbligazione di dare ed alla sola materiale attività di consegna, il giudicante afferma che l'unico documento a mani dell'ex amministratore fosse un “quadernetto”, denominato libro matricola condomini, e che tutto il resto in suo possesso fosse stato consegnato in occasione del passaggio di consegne come documentato da apposito verbale, ragion per cui non sussistevano i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio che quindi andava revocato.

In ordine, poi, alla domanda riconvenzionale, il Tribunale toscano ha sostenuto che non reggeva in alcun modo la tesi dell'amministratore, secondo la quale egli non era stato saldato nei suoi compensi in quanto l'impiego di somme prelevate in contanti dal conto del condominio erano servite per pagare i fornitori, atteso che non era stata data prova rigorosa circa le poste di tali operazioni nel rendiconto condominiale, di cui all'art. 1130-bisc.c., escludendo a priori che a soccorrere a tale mancanza di prova potessero giungere ragionamenti deduttivi.

Osservazioni

Alla scadenza del mandato l'amministratore, a norma dell'art. 1713 c.c., è tenuto a restituire spontaneamente ciò che ha ricevuto in ragione dell'incarico svolto per conto del condominio e da lui detenuto unicamente in veste di mandatario, con la conseguenza che tutta la documentazione condominiale deve essere consegnata al nuovo amministratore affinchè questi possa senza difficoltà continuare a gestire il condominio (Cass. civ., sez. VI, 16agosto 2000, n. 10815).

È principio consolidato che l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato.

Il comma 8 dell'art. 1129 c.c. ha distinto, in materia di obbligo di riconsegna, tra documentazione in possesso all'amministratore afferente al condominio e documentazione riguardante invece i singoli condomini.

In dottrina, così come in giurisprudenza, si è anche sostenuto che l'azione volta ad ottenere dall'amministratore cessato dall'incarico la restituzione dei documenti inerenti la passata gestione è configurabile alla stregua di una azione a tutela dell'interesse comune perché volta ad assicurare la corretta tenuta della documentazione relativa alla gestione condominiale sotto ogni aspetto a garanzia dei rapporti interni e verso i terzi, rimanendo l'amministratore responsabile di tutti i danni che il condominio affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione (Trib. Bari, 18 aprile 2011, n. 1334).

La richiesta di restituzione deve essere formulata in maniera analitica con specifica indicazione dei registri e della documentazione che si ritiene essere ancora nella disponibilità dell'amministratore uscente.

L'amministratore che non provvede alla riconsegna della documentazione commette il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.c. (Cass pen., sez. II, 16 giugno 2016, n. 38660).

Acclarata la necessità che l'amministratore uscente consegni a quello subentrante la documentazione in suo possesso, pena le responsabilità di cui in commento, si evidenzia come la richiesta dei compensi maturati e non saldati dal condominio e/o delle somme anticipate dal primo per conto di quest'ultimo, non costituisce un motivo per trattenere i documenti concernenti la gestione, non essendovi corrispettività, né interdipendenza tra le due prestazioni che sono originate da titoli diversi.

In definitiva, sarebbe auspicabile, nell'ottica di una maggiore collaborazione tra amministratore uscente e subentrante, comportamenti ispirati al dovere di diligenza del buon padre di famiglia ai sensi del combinato disposto dell'art. 1710 e 1129, comma 8, c.c.

Riferimenti

De Tilla, Codice del nuovo condominio commentato, Padova, 2016, 778;

Cirla - Monegat, Compravendita, Condominio, Locazioni, Milano, 2017, 635.

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