Superbonus: il credito è considerato non spettante in caso di errata indicazione del codice fiscale del condominio
01 Agosto 2023
Il caso di specie La società istante, a seguito di lavori svolti nel condominio, utilizzava in compensazione la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e trainati rientranti nell'agevolazione del 110%. Successivamente, dopo aver effettuato le comunicazioni di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, riceveva le contestazioni da parte del Fisco. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato gli effetti dell'istanza di opzione esercitata ai sensi dell'art. 121, d.l. n. 34/2020, in quanto era emerso un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell'errata indicazione del codice fiscale del condominio. Tuttavia, considerata l'assoluta buona fede, il Fisco ha ritenuto opportuno procedere al solo annullamento delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione relative al 1° SAL. Premesso ciò, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo sulla natura del credito; in particolare, se nell'ipotesi di ''annullamento'' della comunicazione di sconto in fattura'' e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso la sanzione da applicare sia quella prevista per un credito ''non spettante'', o, piuttosto, quella contemplata per un credito ''inesistente".
Aspetti fiscali L'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce al (comma 4) la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti; invece, al comma 5, la sanzione pari a 200% della misura dei crediti stessi nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli. Dunque, un credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente; invece, affinché il credito sia non spettante e necessario, la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito deve essere intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale.
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, il credito agevolativo in favore del fornitore si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell'opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell'agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato ''si ricollegava'' ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente. L'errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresentava un errore sostanziale che aveva reso necessaria la ''correzione'' dell'operazione ab origine e il riversamento del credito ''indebitamente'' utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata. Quindi, la sanzione applicabile al caso di specie era quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che, come detto, punisce l'«utilizzo di [...] un credito d'imposta esistenti [...] in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», ovvero, nel caso di specie, prima dell'invio della comunicazione corretta» (quindi 30%). |