È possibile ottenere la consegna dei documenti condominiali attraverso il procedimento monitorio?

Guerino De Santis
07 Settembre 2023

La riforma della normativa condominiale ha inteso attribuire maggiore rilevanza al potere del condomino di ingerirsi nella gestione dell'amministrazione condominiale, esercitando il diritto di accesso alla documentazione in possesso dell'amministratore di cui agli artt. 1129 e 1130-bis c.c., prevedendo per lo stesso condomino la possibilità di richiedere la messa a disposizione degli atti e, eventualmente, l'estrazione di copia di quelli interessanti, previo il pagamento delle spese di riproduzione. Tale schema è stato mutuato da quello previsto dalla l. n. 241/1990, disciplinante il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che ogni cittadino, avente interesse concreto, può avanzare nei confronti della Pubblica Amministrazione. La sentenza in commento ha valutato quale fosse lo strumento processuale adatto ad ottenere un provvedimento coercitivo finalizzato all'ottenimento della documentazione richiesta.
Massima

L'art. 633 c.p.c. ammette la pronuncia dell'ingiunzione su richiesta di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata; la fattispecie prevista è limitata all'ipotesi di un rapporto giuridico caratterizzato, dal lato passivo, da una prestazione di “dare” riguardante cose mobili determinate; la consegna, invece, di “copia” di documentazione è una prestazione che richiede un facere, la formazione e firma della copia, prima del “dare”, la consegna.

Il caso

Una condomina agiva in via monitoria chiedendo che all'amministratrice in carica venisse ingiunto di consegnare alcuni documenti condominiali. Il Tribunale di Cremona emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratrice del condominio e questa proponeva opposizione allo stesso contestando che il ricorso monitorio fosse lo strumento adatto per ottenere la documentazione indicata.

La questione

Esclusa la possibilità di ottenere la consegna dei documenti attraverso il procedimento monitorio,è possibile comunque per l'opposta ottenere una sentenza di condanna?

Le soluzioni giuridiche

A questa domanda, il giudice cremonese fornisce risposta sostanzialmente negativa, ritenendo che la “la cosa mobile determinata” di cui all'art. 633 c.p.c., non può essere assimilata alla “copia” dei documenti che non esistevano al momento del deposito del ricorso e nemmeno a quello della successiva emissione del decreto ingiuntivo e della sua notificazione, ma è necessariamente il frutto di un facere da parte dell'ingiunta, che peraltro, richiede anche il rispetto di un preciso iter che prevede il previo rimborso delle spese.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1129 e 1130-bis c.c., evidenzia il magistrato come la scansione procedimentale ivi dettata sia chiara nel disciplinare il diritto di richiesta e di rilascio della copia, prevedendo la visita del condomino presso lo studio dell'amministratore, e, solo dopo aver visionato i documenti in originale ed aver pagato il costo delle loro riproduzioni, si materializza l'adempimento dell'obbligazione di consegnare da parte dell'amministratore di condominio.

Ragiona, inoltre, il Tribunale sul fatto che, se il legislatore ha previsto un diritto di accesso, di presa visione e di rilascio copia presso la sede dell'amministratore, lo ha fatto sia per assicurare al condomino in ogni momento la consultazione della documentazione, sia per impedire che l'amministratore sia destinatario di indiscriminate richieste di invio copie, ovvero di richiesta di copia inesistenti, oggettivamente ineseguibile, così come di attivazione della via monitoria senza previamente richiedere di visionare i documenti, come accaduto nel giudizio in questione.

Osservazioni

Preliminarmente, si deve porre in risalto una distinzione ben netta degli adempimenti a carico dell'amministratore di condominio in materia di gestione e tenuta della documentazione condominiale: una cosa è l'obbligazione dell'amministratore di condominio di tenere regolarmente la documentazione di cui agli articoli citati (artt. 1129 e 1130-bis c.c.), l'altra quella di consegnare copia della stessa, previa consultazione da parte del condomino con rimborso in via anticipata delle spese per la loro riproduzione fotostatica.

Generalmente, sussiste, in ossequio al generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato, un obbligo da parte dell'amministratore di collaborare con il condomino affinché questi possa serenamente esercitare il diritto di visionare i documenti di cui richiederà eventualmente l'estrazione della relativa copia.

Quindi, l'oggetto della prestazione a carico dell'amministratore non è la consegna di una cosa mobile determinata, bensì quella di rispondere alle legittime richieste del condomino di visionare la documentazione, e solo all'esito, di estrarne copia.

Ne discende che, nella fattispecie, lo strumento processuale per costringere l'amministratore non è quello del decreto ingiuntivo, bensì la tutela residuale di cui all'art. 700 c.p.c. oppure il procedimento semplificato di cognizione di cui alla recente c.d. riforma Cartabia.

Non va dimenticato, al fine di fare chiarezza sul punto, che il condomino è legittimo comproprietario di tutti i carteggi originali detenuti dall'amministratore che quindi non sono proprietà di terzi, ma di colui che ne chiede copia.

D'altronde, il concetto di (com)proprietà in capo ai condomini si ricava anche dalla lettura dell'art. 1713, comma 1, c.c., il quale obbliga il mandatario (amministratore) a rimettere al mandante (condominio/condomino) “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.

Una soluzione alla annosa questione potrebbe essere data da un auspicato intervento del legislatore che, riformando l'art. 71-ter disp. att. c.c., potrebbe rendere obbligatorio il disposto “su richiesta dell'assemblea” costringendo l'amministratore all'attivazione di un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto (attraverso username e password autenticati) di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti, consentendo così ad ogni condomino di entrare nel sito per visionare ed estrarre i documenti di suo interesse scaricandoli sul proprio computer.

Andrebbe anche previsto che, qualora l'amministratore disattenda l'obbligo di rendere fruibili i documenti del sito web, la relativa inadempienza possa costituire motivo di revoca giudiziale.

Riferimenti

Pironti, Esclusa l'alternativa dell'ingiunzione che impone il recapito di documenti, in Guida al diritto, 1° aprile 2023, fasc. 12, 28.

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