Sismabonus acquisti anche con società acquirente collegata alla venditrice
21 Settembre 2023
Il caso di specie Nella vicenda in esame, la società istante, sottolinea la propria attività di costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili per ogni uso e destinazione. Essendo la stessa proprietaria di un edificio intende usufruire delle detrazioni previste dall'art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013. A questo proposito, l'istante evidenzia: l'inizio lavori a partire dal 2023 (conclusione entro il 31 dicembre 2024) con gli interventi di miglioramento sismico tramite la demolizione dell'immobile di sua proprietà e la ricostruzione di circa 51 unità immobiliari ad ''uso turistico''; la vendita degli immobili entro il 31 dicembre 2024 ad un'altra società, in ogni caso nei 30 mesi successivi alla conclusione dei lavori. La compagine sociale della società acquirente sarebbe, in tutto o in parte, la stessa della società venditrice delle unità immobiliari (vale a dire la società istante che le ha realizzate). Premesso ciò, con l'interpello in esame, l'istante ha posto una serie di interrogativi circa la possibilità di usufruire dell'agevolazione in commento: dubbi nel caso in cui si tratti di una società di capitali con i medesimi soci della società venditrice che ha realizzato gli interventi; numero di immobili agevolabili e destinazione d'uso.
Aspetti fiscali L'art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013 prevede agevolazioni in presenza di interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico. Detto ciò, il Fisco con la risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2022 ha riconosciuto per il contribuente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di più unità immobiliari nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Detto chiarimento, reso con riferimento all'ambito applicativo del cd ''Superbonus'', viene esteso dal Fisco anche al ''Sismabonus acquisti''. Difatti, l'art. 119 del d.l. n. 34/2020 fa espresso rinvio, prevedendone il potenziamento mediante l'innalzamento della percentuale di detrazione spettante, e mantenendo inalterati i presupposti per il suo riconoscimento, tra cui la tipologia di interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.
La Soluzione del Fisco L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il Sismabonus acquisti è applicabile, per la società acquirente, anche in presenza di un collegamento o rapporto societario con l'impresa venditrice. Ciò nel presupposto che la disciplina dell'agevolazione non individua nessuna specifica caratteristica del soggetto acquirente, tenuto conto che il beneficio, volto a promuovere la messa in sicurezza di tutti gli edifici (abitazioni e non) deve avere la più ampia applicazione possibile, sempre in coerenza con le norma di riferimento. Inoltre, secondo il Fisco, non esistono limitazioni, dal punto di vista normativo, rispetto al numero degli immobili acquistabili da uno stesso soggetto, che può beneficiare del Sismabonus acquisti per l'acquisto di più unità immobiliari. Sotto il profilo della destinazione d'uso, il beneficio spetta per l'acquisto di unità sia residenziali che produttive, tenuto conto che la tipologia dell'unità immobiliare acquistata è irrilevante ai fini dell'applicabilità del Sismabonus acquisti. Possono, quindi, essere acquistate con il beneficio anche unità immobiliari destinate “ad uso turistico”. |