Le conseguenze dell'asseverazione enea tardiva per il Superbonus

Redazione scientifica
21 Settembre 2023

Omessa asseverazione e comunicazione cessione crediti da Superbonus – inapplicabilità della remissione in bonis

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, il tecnico non aveva presentato l'asseverazione in tempo utile per poter effettuare la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle entrate nel termine previsto per interventi che danno diritto al Superbonus. In conseguenza di ciò, il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle entrate se vi fosse la possibilità di fruire dell'istituto della “remissione in bonis”, inviando tardivamente l'asseverazione ENEA per poi fruire del medesimo istituto anche per la comunicazione della cessione credito. A tal proposito, il contribuente faceva presente che l'invio tardivo all'ENEA della scheda descrittiva dell'intervento può essere oggetto di remissione in bonis.

Aspetti fiscali

L'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012, prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Il ricorso all'istituto innanzi descritto è stato ammesso per rimediare all'omesso invio all'ENEA, nel termine di 90 giorni, fissato dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Il medesimo istituto della remissione in bonis, può essere utilizzato, in linea generale, anche per sanare l'omesso invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella vicenda in esame, l'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.

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