Le procedure in caso di errore nella comunicazione di cessione

La Redazione
04 Ottobre 2023

Superbonus – errore nella comunicazione di cessione del credito – articolo 121 del d.l. n. 34/2020

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'istante aveva commissionato la realizzazione, sull'immobile di cui è proprietaria, di alcuni interventi che conferiscono il diritto a beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cd. ''superbonus''). In sede di compilazione dell'Asseverazione ENEA a lavori finiti, erano state riscontrate: differenze tra gli importi comunicati ad Agenzia delle Entrate relativi al 1° SAL e già ceduti e gli importi asseverati; alcune inesattezze anche negli stessi importi asseverati precedentemente. Ciò detto, l'istante, con l'intento di ''regolarizzare'' l'errore commesso, a chiesto al Fisco chiarimenti circa le modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti.

Aspetti fiscali

La Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, ha precisato che «i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997». Dunque, l'assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita ­ anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito ­ maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione fiscale. Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che in assenza di concorso nella violazione, spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e delle sanzioni, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso. Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022.

Resta inteso che, nel caso di specie, a parere del Fisco, sarà interesse dell'istante, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta  compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ''riversamento'',  da effettuare mediante l'utilizzo del Modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le  somme a  debito  nella  sezione  ''Erario'' colonna  ''importi a  debito  versati'' (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E).

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