Annullata la sanzione penale per mancata connessione col processo tributario

05 Ottobre 2023

Le sanzioni penali vengono meno per violazione del ne bis in idem quando per il medesimo fatto sia divenuta definitiva una sanzione amministrativa irrogata dall'Agenzia delle entrate. Tali sanzioni, infatti, non possono essere oggetto di cumulo perché sarebbero sproporzionate, in particolare quando non via sia connessione temporale tra i due procedimenti.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 37312 del 13 settembre 2023, ha accolto il ricorso di un imprenditore accusato e sanzionato per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. lgs 74/2000.

Il caso

La Cassazione penale ha deciso in senso favorevole rispetto alle richieste della Procura generale. Sul punto è stato infatti chiarito che quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, non sussiste la violazione del ne bis in idem, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata.

La questione

La questione fondamentale trattata dalla pronuncia in commento riguarda l’applicazione del principio del ne biso in idem nel caso di sanzioni penali e tributarie, soprattutto qualora non vi sia connessione tra i rispettivi procedimenti.

Le soluzioni giuridiche

Sul punto la Cassazione richiama una pronuncia della Corte EDU del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11 secondo cui “non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell'imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.

Secondo la Corte di Strasburgo in linea di principio l'art. 4 prot. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli - nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di ne bis in idem, oppure sia, al contrario il "prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria.

In altri termini è possibile lo svolgimento parallelo di due procedimenti purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (cfr. Cass. 9076/2021 e 6993/2018).

Nel caso sottoposto all'esame della Corte è mancata, in appello, una corretta verifica dei presupposti per l'applicazione del ne bis in idem, come sopra delineati, e segnatamente, dato per non discusso l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, è mancata la verifica della sussistenza della connessione stretta temporale e sostanziale.

In particolare, la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere (cfr. Cass. 31507/2021).

Ora la decisione dovrà tornare alla Corte territoriale che è stata invitata a riconsiderare il caso nell'appello bis alla luce dei chiarimenti forniti in sede di legittimità.

Osservazioni

In base al principio di proporzionalità va ridotta la pena irrogata all'imputato per il reato di dichiarazione infedele qualora in sede tributaria sia stata definitivamente irrogata una sanzione per la stessa condotta.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2245 del 20 gennaio 2022, ha accolto il ricorso di un imprenditore accusato del reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000 per aver omesso di dichiarare redditi derivanti da attività illecita (distrazione di somme da società fallita).

Nel caso di specie non c'è stata violazione del ne bis in idem in quanto si è avuta una stretta connessione temporale e sostanziale tra il procedimento penale e il processo tributario.

Il fatto addebitato all'imputato è naturalisticamente lo stesso di quello per cui ha subìto la condanna alla sanzione tributaria, nonostante la fattispecie penale presenti alcuni elementi di specialità. Infatti, sia secondo la Corte EDU che secondo la giurisprudenza interna, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Cass.42994/2021).

Non sussiste violazione del divieto di bis in idem' di cui all'art. 4, 5 1, Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, nei casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti per il medesimo fatto storico e per l'applicazione di sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, oppure quando tra i procedimenti vi sia una stretta connessione sostanziale e procedurale; in tali casi, deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (cfr. Cass. 9076/2021 e Corte EDU del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia).

Nel caso di specie sussisteva una connessione sostanziale e temporale in quanto i due procedimenti sono stati avviati pressoché contemporaneamente, hanno impiegato un tempo complessivo di sei anni "viaggiando" in parallelo per più di quattro anni, nel corso dei quali le pronunce che hanno definito le singole fasi si sono accavallate tra di loro.

Acclarata la legittima celebrazione di entrambi i procedimenti la Cassazione si concentra sulla proporzionalità della sanzione complessiva (in quanto anche quella tributaria va considerata di natura penale applicando i cd. “Engel criteria”) giungendo ad ordinare al giudice del rinvio una riduzione della sanzione penale.

In tali casi, deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata.

Ne consegue che, in caso di sanzione (formalmente amministrativa ma) sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU, irrevocabilmente applicata all'imputato successivamente condannato in sede penale per il medesimo fatto storico, il giudice deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata, utilizzando, a tal fine, il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., applicando, se del caso, le circostanze attenuanti generiche e valutando le condizioni economiche del reo.

Considerando il criterio di ragguaglio previsto da detta norma (euro 250 per un giorno di pena detentiva), la sanzione di euro 654.126,00 corrisponde a oltre sette anni di reclusione (654.126/350= 2616,5), per un complessivo trattamento sanzionatorio, nel caso di specie e per il medesimo fatto, pari a più di otto anni di reclusione. Naturalmente, il giudice penale non può modificare la sanzione amministrativa irrevocabilmente e separatamente già irrogata, ma può e deve tenerne conto ai fini della applicazione della sanzione penale. A tal fine, per meglio adeguare la sanzione al fatto può applicare le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che consentono di determinare la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto per lo specifico reato; può tener conto anche delle condizioni economiche del reo.

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