Elementi contrattuali
Le Linee Guida non si limitano ad identificare le diverse categorie di contratti in funzione della specifica attività svolta dalla struttura di ricerca, ma individuano tutti gli elementi che debbono essere oggetto di specifica formalizzazione. Precisamente:
a) indicazione delle parti;
b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;
c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all’interno del contratto;
d) indicazione chiara e dettagliata dell’oggetto e della natura della collaborazione;
e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background), ovvero l’individuazione specifica di ciò che costituisce bagaglio conoscitivo di entrambe le parti che, salvo diverso accordo, rimangono di proprietà del suo titolare;
f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground), ovvero la titolarità dei risultati conseguiti grazie all’attività di ricerca;
g) disseminazione dei risultati;
h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell’attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;
i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento ecc);
j) definizione della proprietà dei risultati;
k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell’attività di ricerca
l) disciplina delle pubblicazioni;
m) indicazione della durata;
n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione dei contenziosi, del foro competente e della normativa di riferimento).
Le Linee Guida formulano anche ulteriori raccomandazioni sul contenuto dei contratti.
Ad esempio, è opportuno identificare con precisione l’eventuale diverso contributo/apporto della struttura di ricerca e del soggetto finanziatore, i profili di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca anche se non dipendenti, la confidenzialità delle informazioni pregresse scambiate e di quelle conseguite per effetto dell’attività di ricerca.
Come già detto precedentemente nel primo paragrafo, i diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta preso Università, enti pubblici di ricerca e IRCCS a seguito di finanziamento da parte di soggetto terzo devono essere regolati da specifici accordi contrattuali.
A seconda dell’intensità di apporto inventivo si possono ipotizzare diverse soluzioni:
- contitolarità dei risultati tra struttura di ricerca e soggetto finanziatore nel caso in cui entrambe abbiano sostanzialmente concorso al raggiungimento del risultato inventivo. In tal caso è opportuno prevedere contrattualmente fin da subito chi procederà a depositare la domanda di brevetto sopportandone i relativi costi, nonché modalità e tempi di eventuale trasferimento della quota di contitolarità della struttura di ricerca a favore del soggetto finanziatore;
- titolarità esclusiva dei risultati in capo alla struttura di ricerca quando ad esempio il risultato inventivo sia interamente conseguito dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori, non possa essere considerato un semplice ampliamento delle conoscenze di background delle parti ed il contributo di background e foreground della struttura sia maggiormente significativo. Ai fini della valorizzazione della ricerca commissionata, le parti possono prevedere contrattualmente la cessione dei risultati oppure una licenza esclusiva a favore del soggetto finanziatore;
- titolarità esclusiva dei risultati in capo al soggetto finanziatore, tipica soprattutto delle attività di servizio oggetto pertanto di un contratto di servizio. In tali casi, l’apporto della struttura di ricerca non ha carattere innovativo ma coincide con l’esecuzione della prestazione standard e routinaria contrattualizzata (ad esempio, test, relazioni tecniche ecc.). È possibile riconoscere alla struttura di ricerca il diritto di utilizzare i dati derivanti dall’attività di servizio commissionata per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica prevedendo ovviamente specifiche cautele a protezione del risultato dell’attività di ricerca
Infine, nella contrattualizzazione di tali attività di ricerca variamente definita, occorre regolare con la massima attenzione gli eventuali diritti di pubblicazione dei risultati in capo alla struttura di ricerca. Questo perché la loro disseminazione può comportare la perdita di novità dei trovati con conseguente potenziale pregiudizio alla possibile protezione brevettuale tramite conseguimento della relativa privativa industriale. L’attività di ricerca commissionata e finanziata può portare a tre diverse tipologie di risultato: brevetti od altri titoli di privativa, pubblicazioni di carattere scientifico e know how che il soggetto finanziatore può voler mantenere segreto e riservato.
E, dunque, occorre prevedere che ogni eventuale pubblicazione da parte della struttura di ricerca avente ad oggetto anche solo parzialmente dati oggetto dell’attività di ricerca debba essere preventivamente valutata ed approvata dal soggetto finanziatore il quale, motivando l’effetto potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione, potrebbe anche negare il consenso entro un certo termine dalla ricezione della richiesta. Per assicurarsi un esito all’eventuale richiesta di consenso alla pubblicazione, la struttura di ricerca può richiedere l’inserimento nel contratto meccanismi di silenzio-assenso.
A sua volta, la struttura di ricerca potrebbe richiedere a fini divulgativi della propria attività che venga citata espressamente in eventuali pubblicazioni che il soggetto finanziatore volesse effettuare.