Ricezione del verbale assembleare e decadenza dall’impugnativa della delibera
13 Ottobre 2023
Massima Al fine del computo del termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., si applica la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., con la conseguenza che detto termine decorre dal momento in cui la raccomandata, contenente la copia del verbale, giunga all'indirizzo del destinatario. In caso di assenza dello stesso, tale momento coincide con quello in cui l'operatore postale immette in cassetta l'avviso di giacenza della raccomandata. Trattasi di presunzione di conoscenza non assoluta, potendo il destinatario sempre dimostrare di essere stato incolpevolmente impossibilitato ad avere notizia della comunicazione ricevuta, senza limitazioni di sorte. Il caso Nell'àmbito di un giudizio di impugnativa di delibera assembleare, avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, formulati su un'erronea applicazione delle tabelle millesimali asseritamente mai approvate da parte del Condominio oppure, ove approvate ma non con il rispetto dell'unanimità dei consensi, l'ente condominiale convenuto poneva una questione in via pregiudiziale ed assorbente che, ove accolta, avrebbe dovuto portato ad una dichiarazione di inammissibilità dell'azione, incardinata ex art. 1137 c.c., per maturata decadenza dal relativo diritto essendo decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Secondo il Condominio, infatti, tra il giorno in cui l'attrice aveva ritirato (per compiuta giacenza), presso l'ufficio postale, la raccomandata contenente il verbale assembleare e la data in cui la stessa aveva depositato l'istanza di mediazione era decorso ampiamente il termine di decadenza di trenta giorni. Il Tribunale che, in prima istanza, aveva ritenuto apparentemente infondata tale eccezione, in sede di decisione finale ritornava sui suoi passi e definiva in rito il giudizio senza entrare nel merito della domanda attorea, con compensazione delle spese tra le parti in considerazione del mutamento della giurisprudenza in materia. La questione Per quanto di specifico interesse, il Tribunale di Catania ha deciso la controversia definendo un’eccezione pregiudiziale relativa all’individuazione del momento in cui il condomino, assente dal proprio domicilio, debba fare riferimento per impugnare con tempismo la delibera assembleare il cui verbale sia stato comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le soluzioni giuridiche La sentenza del Tribunale di Catania, che è in perfetta linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, si è fondata sul combinato disposto degli artt. 1335 e 1137 c.c., da cui risulta essere previsto un sistema equilibrato in base al quale il condomino assente, per evitare di incorrere nelle decadenze dei termini di legge, deve rendersi parte attiva per ritirare tempestivamente la comunicazione del verbale di assemblea, che sia giacente presso l'ufficio postale e del quale abbia trovato avviso depositato presso il proprio indirizzo dall'operatore postale A tale fine, il giudice etneo ha preventivamente esaminato la questione sotto il profilo generale richiamando i principi espressi sul punto dalla Corte Suprema che, più volte, si è pronunciata nel senso di cui alla massima qui enucleata, nonché evidenziando che il momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale è idoneo a consentirne il ritiro da parte del destinatario. Resta, quindi, irrilevante, al fine dell'impugnativa, l'effettivo momento in cui lo stesso viene preso in consegna dall'avente diritto, il quale può sempre dimostrare di non essere stato nella possibilità di acquisire la conoscenza del verbale medesimo (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24399). Tuttavia, anche se negli atti di causa risultava documentato che l'attrice, proprio in considerazione del fatto della frequente sua assenza dall'immobile condominiale, aveva più volte invitato l'amministratore ad inviarle le comunicazioni condominiali non tramite servizio postale ma a mezzo fax o presso l'indirizzo e-mail, la circostanza non è stata ritenuta dal Tribunale rilevante al fine dell'accoglimento della domanda. Il giudicante, infatti, richiamando l'art. 66 disp. att. c.c., che prevede le modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione, ha osservato che il rispetto della norma non vincola l'amministratore a inviare la convocazione utilizzando il solo strumento indicato dal singolo condomino, con la conseguenza che i termini di decadenza devono essere calcolati secondo i principi sopra esposti ed oramai più che consolidati. Osservazioni L'impugnabilità delle delibere assembleari pone le sue radici nel carattere di obbligatorietà delle decisioni adottate dal consesso dei condomini, a patto che siano state rispettate le norme preordinate alla formazione delle delibere stesse. Le violazioni da cui possono essere affette le delibere in questione possono portare alla loro annullabilità o nullità e la linea di confine tra queste due categorie di atti è stata definita dalla Cassazione che, ripetutamente, si è espressa in argomento a partire dalla storica sentenza emessa dalle Sezioni Unite in data 7 marzo 2005, n. 4806. Da allora, le decisioni si sono susseguite sempre rispecchiando i principi dettati dai massimi giudici, i quali da ultimo hanno chiarito che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dalla l. n. 220/2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale, limitata solo a determinate ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali; impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico; contenuto contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume” (Cass. civ., sez. un.,14 aprile 2021, n. 9839). La delibera oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania va, dunque, inquadrata nella prima categoria di atti e la relativa impugnazione doveva essere proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Tutta la disputa aveva al centro l'individuazione del giorno da considerare valido per il computo dei trenta giorni di legge per l'opposizione del condomino al deliberato assembleare, rispetto al quale il Condominio, che aveva trasmesso il verbale assembleare tramite posta raccomandata, aveva sollevato la nota eccezione di decadenza. Trattasi di eccezione che può essere sollevata solo dalla parte, si configura come eccezione in senso proprio (Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2005, n. 8216) e risponde alla necessità di garantire certezza da parte del Condominio nello svolgimento di attività che incidono, come la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, sulla sfera giuridica dei condomini e, quindi, è sottratta all'ufficio del giudice. Parimenti non vi sono dubbi in ordine alla inderogabilità del termine per chiedere l'annullamento della delibera assembleare, come anche previsto dall'art. 1138 c.c. Nella fattispecie, alla norma in materia di condominio si è affiancata altra disposizione, l'art. 1335 c.c., inserito nell'àmbito della disciplina contrattuale, che disciplina la c.d. presunzione di conoscenza di atti quali la proposta, l'accettazione e ogni altra dichiarazione diretta ad una persona e che si reputa pervenuta nella sfera del destinatario nel momento in cui i documenti giungano al di lui indirizzo “se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizie”. In sintesi, stiamo parlando di dichiarazioni o comunicazioni recettizie che, per assumere valore legale, devono essere note al soggetto interessato. In àmbito condominiale, l'avviso di convocazione dell'assemblea è l'atto recettizio per eccellenza che, per quanto di specifico interesse, deve essere non solo inviato ma anche ricevuto, così come la data di ricezione del verbale assembleare è essenziale per calcolare, da parte di contrari, assenti ed astenuti, il rispetto del termine di legge per l'impugnativa. Il problema si pone con particolare rilevanza quando il condomino/destinatario, assente dal proprio domicilio, non abbia ritirato dalla propria cassetta postale la ricevuta che l'agente delle poste abbia ivi immesso, poiché tale comunicazione, il c.d. avviso di giacenza, costituisce la prova dell'avvenuto recapito del plico contenente quel verbale che potrebbe essere oggetto di impugnativa. E la questione è stata correttamente risolta dal Tribunale nel modo qui sintetizzato. A questa conclusione, il magistrato etneo è pervenuto dopo un nuovo esame della situazione di fatto, in seguito al quale il medesimo non ha ritenuto di condividere più quell'orientamento giurisprudenziale minoritario (anzi, definito isolato), secondo il quale la decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 c.c. nel caso di assenza del destinatario o di persona che sia abilitata alla ricezione del plico contenente il verbale assembleare non potesse essere riferita all'avviso relativo al “tentativo di consegna”, che è un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce. Un orientamento che aveva portato la Corte Suprema (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791) a dichiarare che, nel caso specifico, fosse necessario ricorrere ad un'applicazione analogica della l. n. 890/2002 (art. 8, comma 4) in materia di notifiche a mezzo posta ma applicando in via analogica. Il Tribunale, quindi, nel rivedere la propria posizione ha osservato che tale indirizzo non aveva tenuto conto del fatto che l'art. 1335 c.c. ammette la prova contraria relativa all'impossibilità incolpevole del ritiro della corrispondenza da parte del destinatario, ponendo in evidenza la possibilità di questi di dimostrare che il termine di decadenza non può ritenersi inutilmente decorso (orientamento, peraltro, contrario a precedente di cui a Cass. civ. sez. III, 23 settembre 1996, n. 8399). Da ultimo, giova evidenziare che, mentre per l'avviso di convocazione il novellato art. 66, comma 3, disp. att. c.c. ha stabilito le modalità con le quali l'amministratore deve indire l'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), per la consegna del verbale assembleare nulla è disposto talchè le forme di comunicazione dovrebbero essere svincolate da quanto stabilito dalla norma richiamata, anche se è opportuno che per la comunicazione dell'atto siano seguite le stesse modalità indicate nella norma richiamata, poiché solo una comunicazione del verbale avvenuta con le stesse modalità può dare la certezza del suo recapito. Dubbi, invece, sorgono in merito all'affermazione del Tribunale, secondo la quale se un condomino chieda espressamente e formalmente all'amministratore di non inviare le comunicazioni di condominio tramite posta, vista la prolungata assenza dall'immobile, ma mediante fax o posta elettronica, e tale richiesta non sia rispettata non si può parlare di irregolarità della comunicazione. Ciò in quanto il fatto stesso che l'amministratore abbia rispettato i termini di cui all'art. 66 disp. att. c.c. porrebbe il medesimo al riparo da qualsivoglia responsabilità, non essendo egli vincolato ad utilizzare il solo strumento indicato dal singolo condomino. Un'ipotesi azzardata, perché in tal modo il condomino non potrebbe mai avvalersi di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1135 c.c. concernente la possibilità di dimostrare di non aver avuto conoscenza dell'atto senza sua colpa, sia esso avviso di convocazione che verbale assembleare od altro. Riferimenti Borriello, Basta l’avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell’avviso di convocazione, in Condominioweb.com., 4 settembre 2020; Gallucci, La comunicazione del verbale dell’assemblea. Tempi, modalità e risvolti pratici in relazione all’impugnabilità della deliberazione, in Condominioweb.com, 25 marzo 2019; Celeste, Impugnazione della delibera, come verificarne l’impugnabilità, in Immob. & diritto, 2007, fasc. 1, 49. |