Legittima l’intimazione al socio per il debito della snc

19 Ottobre 2023

È da considerarsi legittima la notifica dell’avviso di intimazione al socio di snc in relazione a cartelle di pagamento per imposte non pagate dalla società, in quanto egli è responsabile in solido e illimitatamente delle obbligazioni della società, compresi i debiti tributari.

Massima

L’eccezione relativa alla preventiva escussione del patrimonio della snc concerne la successiva fase dell’esecuzione dovendosi all’uopo considerare che l’intimazione di pagamento non è un atto di quest’ultima fase ma indispensabile per consentirla nei confronti del socio, ovviamente previa escussione preventiva sul patrimonio della società. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3034 dell’11 ottobre 2023.

Il caso

Un contribuente impugna un’intimazione di pagamento riferita a due cartelle per tributi a carico di una società in nome collettivo di cui egli è socio. Tra i motivi di ricorso, eccepisce l’illegittimità della pretesa in quanto non preceduta dalla regolare notifica nei suoi confronti degli atti presupposti (ovvero le cartelle di pagamento). L’agente della riscossione ribadiva in giudizio la validità, anche nei confronti del ricorrente, in quanto socio della snc, delle notifiche intervenute alla società stessa.

La questione 

I giudici di prime cure dichiaravano illegittima l’intimazione di pagamento sotto un duplice aspetto:

1) essendo diverso il titolo (fra società e socio) e carente la notificazione di questo e delle cartelle presupposte, e dovendosi considerare che la mancata notifica degli atti presupposti causa, di per sé, la nullità dell'atto successivo;

2) in quanto l'azione nei confronti del socio di società in nome collettivo può essere attuata soltanto dopo l'escussione del patrimonio della società(Corte di Cassazione, 27 settembre 2018, n. 23260;  27 febbraio 2017 n. 4959).

La soluzione giuridica

La Corte Tributaria lombarda ha ribaltato l'esito della controversia a favore della parte pubblica chiarendo come l'avviso di intimazione non sia atto della fase esecutiva. 

I giudici d'appello hanno ricordato le disposizioni di diritto comune (art. da 2291 a 2312 c.c.) secondo la quale tutti i soci della snc - che non ha personalità giuridica - rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. In ogni caso, prima di rifarsi sul patrimonio personale del socio o dei soci, il creditore deve prima cercare di recuperare il debito direttamente dalla società e solo se questa non riesce a farvi fronte il socio diventa illimitatamente responsabile per i debiti della società. Ciò comporta che i soci sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni societarie. Pertanto, essi possono rispondere con il proprio patrimonio personale non solo relativamente ai debiti della società, ma anche in caso di mancato pagamento delle imposte.

Nel caso di specie, le prodromiche cartelle esattoriali, regolarmente notificate alla società, non erano state pagate e per questo l'Agente della riscossione aveva provveduto a notificare l'intimazione al ricorrente, socio responsabile in solido ed illimitatamente delle obbligazioni della società, compresi i debiti tributari. I giudici “del riesame”, non condividendo sul punto la sentenza di primo grado, hanno ricordato come l'intimazione di pagamento non sia un atto del procedimento di esecuzione ma solo prodromico ad esso e certamente indispensabile per dare corso agli atti successivi (pignoramento, eventuale vendita dei beni, ecc.).

Pertanto, la necessità della previa escussione del patrimonio societario, cui i primi giudici avevano fatto riferimento, può essere fatta valere solo nella fase esecutiva mentre l'intimazione è un atto indispensabile per consentire la successiva esecuzione nei confronti del socio (previa ovviamente escussione preventiva sul patrimonio della snc).

Osservazioni

Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte ha “salvato” l'avviso di intimazione opposto e notificato al socio, quale responsabile in solido e illimitatamente dei debiti della società, in quanto è solo nella fase dell'esecuzione che egli potrà opporre l'eventuale non preventiva escussione del patrimonio della società qualora l'Ufficio dovesse procedere direttamente nei suoi confronti a richiedere gli atti esecutivi (pignoramento, vendita dei beni, etc).

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