L’amministratore può farsi risarcire il danno occorsogli da denuncia del condominio solo se prova la calunniosità dell’iniziativa

Luca Malfanti Colombo
18 Ottobre 2023

La fattispecie sottoposta all’esame della Corte di Appello aveva per oggetto la verifica della legittimità o meno della pretesa risarcitoria avanzata dall’appellante per il danno patrimoniale, morale e professionale, dal medesimo subìto, causa previo avviamento di procedimento penale “ingiustificato” nei suoi confronti da parte dell’appellato. Il tutto precisandosi, però, che il pregiudizio subìto dall’appellante non derivava da comportamento diretto dell’appellato, essendo stata, l’azione di questo, prima interrotta da iniziativa processuale statale.

Massima

In àmbito condominiale, l’amministratore denunciato dal Condominio, per un reato perseguibile d’ufficio o a querela, può pretendere il risarcimento del danno derivatogli solo qualora dimostri che l’ente denunciante abbia agito nei suoi confronti in mala fede, ossia nella piena consapevolezza dell’innocenza del denunciato o querelato. Solo così, scattando il reato di calunnia (comunque da accertarsi previamente anche in sede civile), l’amministratore può legittimamente avanzare la propria pretesa risarcitoria

Il caso

La controversia prendeva le mosse dall’azione, promossa dall’amministratore appellante, volta all’accertamento della responsabilità del Condominio appellato per il danno (personale, morale ed economico) occorsogli causa avviamento di procedimento penale “immotivato” nei suoi confronti e quindi al riconoscimento della avanzata pretesa risarcitoria nei confronti di parte avversa.

La questione

Si trattava, per la Corte d’Appello, di verificare il reale nesso di causa effetto fra i danni, personali e materiali, subiti dall’amministratore denunciato ed il comportamento del Condominio denunciante, dato che l’azione di quest’ultimo non era stata diretta verso l’appellante, ma era rimasta incompiuta causa iniziativa processuale intrapresa in via autonoma da parte dello Stato.

Le soluzioni giuridiche

Al riguardo, la Corte d'Appello aveva ritenuto non accoglibile la domanda attorea ritenendola infondata causa intervento extra parte interruttivo del nesso causale fra i danni occorsi all'istante (causa avviamento di procedimento penale nei suoi confronti) e l'azione operata dal convenuto denunciante. 

Nello specifico, la parte attrice lamentava che, a causa di azione giudiziale previamente intrapresa nei suoi confronti dall'appellato, di cui era stato amministratore, aveva subito una serie di danni sul piano patrimoniale e non. Il convenuto infatti aveva non solo avanzato verso l'appellante una richiesta risarcitoria in sede civile ma aveva altresì presentato denuncia querela nei suoi riguardi per il reato di falso in scrittura privata (per la asserita modifica arbitraria di un verbale assembleare) e di truffa (per non aver proceduto alla chiusura di un conto bancario come da apposita delibera condominiale). Pur quanto ambo le domande erano state rigettate dall'adito organo giudicante, soprattutto in ambito penale per difetto di dolo specifico e - quanto al reato di truffa - della componente dell'artificio o raggiro, l'appellante era comunque andato incontro a conseguenti situazioni pregiudizievoli (quali perquisizioni domiciliari e corporali, perdita di credibilità bancaria e creditizia) che ne avrebbero minato irrimediabilmente l'onorabilità e la solidità professionale. E proprio su questo punto l'istante fondava la propria pretesa risarcitoria nei riguardi dell'appellato.

Nella specie, la Corte d'Appello aveva concluso per l'inaccoglibilità dell'istanza attorea ragionando, come già aveva fatto il tribunale di prima istanza, sul nesso di causa ed effetto fra i danni subiti dall'amministratore denunciato e il comportamento del Condominio denunciante. In particolare, l'organo giudicante aveva osservato che, nel caso in esame, il nesso di causalità non risultava affatto diretto. L'iniziativa dell'appellato era stata infatti interrotta da quella processuale dello Stato. Sotto questo profilo l'autorità giudiziaria aveva, quindi, richiamato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o di un reato perseguibile a querela non comporta una responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato (Trib. pen. Firenze 23 ottobre 2003).

Da ciò deriva che la presentazione della denuncia querela depositata da parte del Condominio, avendo appunto ad oggetto reati perseguibili anche d'ufficio, in alcun modo avrebbe potuto configurarsi come fonte di responsabilità per danni a carico dello stesso ente denunciante; e ciò anche in caso di assoluzione o proscioglimento del denunciato. D'altronde, “nell'ipotesi in cui il reato è perseguibile d'ufficio, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale ed interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato”.

La Corte d'Appello, riprendendo pregressi ed ormai assodati assunti giurisprudenziali, aveva quindi precisato che l'unico caso in cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o a querela può comportare - in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato) - responsabilità civile a carico del denunciante sussiste quando la detta denuncia contenga “ gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia” (Cass. civ., sez. VI/III, n. 36134/2021; Cass. civ., sez. III, 20843/2021; Cass. civ., sez. III, 6588/2021; Cass. civ., sez. III, 30988/2018).

La ratio di tale restrizione è da ricercarsi nello “interesse pubblico alla repressione dei reati, per un'efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (così Cass. civ., sez. III, 11898/2016).  

La parte attrice, per veder riconosciute le proprie pretese risarcitorie, avrebbe quindi dovuto, per l'organo giudicante, dimostrare la mala fede nell'azione dell'appellato, ossia che quest'ultimo aveva agito nei suoi confronti pur consapevole della sua innocenza. Solo così, infatti, sarebbe scattato il reato di calunnia “che andrebbe comunque prima accertato (anche dal giudice civile); infatti, nel processo civile, l'attore che chiede il risarcimento del danno deve prima dimostrare che la querela sia stata deliberatamente dannosa, cioè volutamente strumentale e distorta; solo se viene fornita la dimostrazione della consapevolezza, da parte del querelante, dell'innocenza del querelato, allora si può pretendere il risarcimento del danno” (così Trib. Firenze pen. 23 ottobre 2003).

Tuttavia, è sempre bene tenere presente l'assunto per cui in caso di attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, questa si sovrappone sempre all'attività del denunciante-querelante; il tutto bloccando così ogni nesso di causalità tra denuncia calunniosa e danno eventualmente occorso al denunciato-querelato.

Nel caso in trattazione, la Corte d'Appello, non ritenendo sussistere sufficienti motivazioni a suffragio della calunniosità delle accuse mosse dall'appellato denunciante (i.e. falsificazione di scrittura privata e truffa aggravata), aveva in conclusione ritenuto non potersi accogliere l'istanza risarcitoria dell'appellante dato che quanto accertato per via documentale e orale era comunque idoneo a fondare dei sospetti di responsabilità a carico dell'appellante medesimo poi revocato dal proprio incarico a cura dell'appellato. 

Osservazioni

Il caso in esame affronta il tema della responsabilità civile del Condominio e degli obblighi di natura indennitaria che possono eventualmente sorgere nei suoi confronti per situazioni lesive da atto lecito. Nell'accezione giuridica la responsabilità compendia infatti le conseguenze che un soggetto è tenuto a sopportare a seguito e in dipendenza di un comportamento produttivo di danno. Se si riguardano in particolare agli effetti, la responsabilità civile si caratterizza perché la sanzione derivante dalla condotta lesiva ha contenuto essenzialmente risarcitorio o ripristinatorio, e ciò a differenza di quanto previsto in ambito penale, dove essa incide soprattutto sotto l'aspetto della libertà personale dell'autore del fatto lesivo.

La responsabilità civile, a sua volta, costituisce un genus entro cui vengono a declinarsi differenti forme estrinsecative, ognuna delle quali caratterizzata da autonomi presupposti. Si parla infatti in dottrina di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per atto lecito o fatto illecito (o aquiliana) ed infine di responsabilità per fatto proprio colpevole o per fatto altrui (quali quelle c.d. speciali, previste extra contrattualmente dagli artt. 2048 ss. c.c.). Ciò detto, presupposto fondamentale per l'affermazione di responsabilità civile è la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante alla quale riferire la condotta produttiva del danno da risarcire. Anche il condominio, qualora parte di rapporti negoziali, può quindi incorrere in responsabilità civile, di natura contrattuale o extracontrattuale, e essere tenuto ad obblighi indennitari da fatto lecito.

Nello specifico, la norma che rappresenta il cardine della responsabilità cd. extracontrattuale - e che risulta richiamata proprio per il caso in trattazione - è l'art. 2043 c.c.che enuncia il fondamentale assunto per cui la lesione di un diritto soggettivo assoluto o comunque di una posizione giuridica soggettiva obbliga chi effettua la lesione al risarcimento delle conseguenze negative, patrimoniali e non, dalla medesima derivate. Secondo quanto emerge dall'interpretazione della menzionata disposizione normativa, tuttavia, ciò che rileva ai fini del risarcimento del danno è innanzitutto la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta dell'agente ed evento dannoso.

Sotto tale profilo, dottrina e giurisprudenza prevalente sogliono parlare più propriamente di causalità adeguata, per cui la condotta dell'agente non deve solo essere valutata come conditio sine qua non del verificarsi dell'evento dannoso ma deve anche poter essere considerata come adatta all'evento stesso. In questo modo viene superata (rectius, integrata) la concezione tradizionale dottrinalmente seguita circa l'esistenza di un duplice e distinto nesso di causalità, materiale e giuridica. La prima riferentesi al solo rapporto legante la condotta di un soggetto all'evento dannoso (inteso come lesione di un interesse giuridicamente protetto) e la seconda invece atta a definire esclusivamente la rilevanza giuridica delle conseguenze economiche sfavorevoli derivanti dal fatto illecito.

Alla luce di quanto sopra, deve invece considerarsi interrotto il nesso di causalità qualora intervenga un fattore di portata eccezionale (i.e. l'azione processuale dello Stato) idoneo da solo a cagionare l'evento. Da qui la previsione della sentenza in commento per cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o a querela) non è fonte di alcuna responsabilità per danni a carico de denunciante, anche in caso di successivo proscioglimento o di assoluzione del denunciato. In tal caso, infatti, “l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato” (Villa). Ne consegue che, in questa situazione, spetta al denunciato, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni comunque occorsigli, assumere che la denuncia (o querela) inizialmente effettuata nei suoi confronti dal denunciante (o querelante), prima dell'intervento statale, era calunniosa. Il denunciato è tenuto cioè a dimostrare che la controparte aveva originariamente agito in maniera strumentale e distorta, ovvero nella piena consapevolezza della sua innocenza. Solo così il denunciato potrà vedere accolta la propria richiesta risarcitoria. Sotto questo profilo è utile richiamare altresì la previsione dell'art. 1223 c.c. in quanto strettamente connessa all'art. 2043 c.c. sopra citato. 

La detta disposizione normativa pone, in primis, la base della teoria dell'id quod plerumque interest, unitaria in quanto riferibile tanto al danno contrattuale che extracontrattuale. Nello specifico, la medesima determina i requisiti che il danno deve possedere perché possa considerarsi tale e quindi risarcibile. Innanzitutto, la diminuzione al patrimonio dovrà essere stata causata nella duplice specie, positiva (perdita) o negativa (mancato accrescimento), altrimenti non potrà riconoscersi al creditore alcun diritto ad essere risarcito, mancando la lesione stessa. Secondariamente, il danno deve essere patrimoniale, deve, cioè, consistere in una diminuzione del patrimonio, che, economicamente inteso, consente di quella una valutabilità in danaro. Restano perciò esclusi da ogni risarcimento i danni non patrimoniali, ossia i danni c.d. morali, in quanto colpiscono non un bene del patrimonio, ma la persona nella sua sensibilità morale, nella sua tranquillità spirituale, cagionandole ad esempio dolore, patemi d'animo, afflizioni dello spirito, senza che, si noti, siffatte situazioni abbiano una qualunque influenza sul patrimonio o sull'attività dell'offeso, nei quali casi l'indole patrimoniale del danno è fuori discussione; ne sono egualmente esclusi i danni meramente soggettivi e d'affezione e quelli immaginari.

Infine, il danno, tanto positivo che negativo, deve stare all'inadempimento o al ritardo come l'effetto sta alla causa; è richiesto, in altri termini, un nesso di causalità, per cui solo quel danno che possa considerarsi quale conseguenza, immediata e diretta dell'inadempimento o della mora, sarà risarcito, restando escluso il danno mediato od indiretto, quello, cioè, che nell'unica causa dell'inadempimento o del ritardo non abbia la sua origine.

Da quanto precede, si possono ricavare pertanto le seguenti linee guida nella dogmatica del risarcimento, ovvero: la riparazione del danno è dovuta solo se si dimostri che questo non si sarebbe verificato senza l'inadempimento o la mora; quella riparazione è egualmente dovuta nonostante s'inseriscano, nel comportamento imputabile al debitore, concause, le quali, però, non derivino da un fatto diverso, contemporaneo o posteriore all'illecito del debitore, poiché allora verrebbe meno lo stesso nesso causale, presupposto della risarcibilità; la stessa riparazione non è, invece, dovuta ove il danno sia stato determinato da un evento estraneo sopraggiunto al fatto imputabile al debitore. In conclusione, risarcibili possono essere solo i danni immediati e diretti.

Ecco perché, nel caso in argomento, si è precisato l'assunto per cui solo qualora il denunciato riesca a provare la calunniosità della condotta del denunciante, per un reato perseguibile d'ufficio (o a querela), egli avrà diritto alla soddisfazione della propria pretesa risarcitoria. Solo un comportamento in mala fede del denunciante può invero ripristinare quel nesso causale, prima interrotto dall'iniziativa statale, tra la denuncia (o querela) effettuata dal medesimo soggetto e il danno ingiustamente conseguitone al denunciato (o querelato) e quindi legittimare l'istanza risarcitoria eventualmente avanzata da quest'ultimo.

Riferimenti

Perrotta, La solidarietà passiva condominiale ha natura solidale ma parziaria, in Dir. & giust., 2015, fasc. 4, 235;

Grasso, Atto lecito dannoso e condominio, in Libro dell'anno del diritto, Treccani, 2017;

Caricato, Uso e abuso del ricorso all'indennità, in Resp. civ. e prev., 2017, fasc. 2, 625;

Tedeschi, Responsabilità civile (condominio), in Ius Condominio  e locazione.it, 2019;

Villa, Se il reato è perseguibile d’ufficio la denuncia non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, in Dirittoegiustizia.it, 2016.

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