Presenza di materiale scivoloso sui gradini della scala interna: non è circostanza imprevedibile ed inevitabile per il condominio
06 Novembre 2023
Massima La presenza di materiale scivoloso su scale condominiali, idoneo a causare cadute di chi vi transita, è evenienza che difetta tanto del carattere dell’imprevedibilità, stante il suo abituale verificarsi, quanto di quello dell’inevitabilità, potendovisi agevolmente porre rimedio con segnalazioni di vario genere, manufatti anti-scivolo e, prima di tutto, più frequenti pulizie. Il caso Una conduttrice di immobile locato all'interno di un condominio citava in giudizio quest'ultimo, e la amministratrice del condominio in proprio, per sentirli condannare al risarcimento del danno patito a seguito della caduta dalla scala condominiale, in discesa verso il piano terra, per la presenza di liquido inodore di consistenza oleosa, non segnalata. Precisamente, la conduttrice, dopo essere rovinata a terra, si rialzava grazie all'aiuto di una amica facendo rientro presso la propria abitazione, venendo poi colta da svenimento e ricadendo a terra; seguiva il trasporto in ospedale con autombulanza e qui curata. La conduttrice avanzava, quindi, una richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 c.c. che quantificava in € 130.167,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. I convenuti si costituivano contestando l'infondatezza della richiesta risarcitoria avversaria per assenza del nesso causale, eccependo, inoltre, la sussistenza del caso fortuito nonché il concorso di colpa della attrice ex art. 1227, comma 1, c.c., infine la quantificazione del danno ritenuta eccessiva. In via preliminare, l'amministratrice eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Entrambi i convenuti instavano per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni. La Compagnia, la medesima per entrambi, eccepiva la decadenza della amministratrice dalla copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1913 e 1915, comma 1, c.c., associandosi per il resto alle difese degli assicurati. La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica medico legale. Il Tribunale di Modena accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla amministratrice e dichiarava inammissibile ogni domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice, condannando quest'ultima a rifondere le spese di lite sopportate dalla amministratrice. Il giudice di prime cure, poi, condannava il Condominio: a rifondere alla condomina la somma di € 35.927,55, oltre interessi legali dalla decisione al saldo a titolo di risarcimento del danno; a rifondere metà delle spese di lite alla attrice, stante la sproporzione della richiesta risarcitoria, compensando fra il Condominio e l'attrice la restante metà delle spese di lite; poneva a suo carico le spese di c.t.u. Infine, il Tribunale condannava la Compagnia di assicurazioni a tenere indenne il Condominio da ogni somma corrisposta in forza della presente sentenza, spese di c.t.u comprese. La questione Vertendo in tema di caduta verificatasi sulle scale condominiali per presenza di materiale scivoloso sui gradini, il Tribunale di primo grado si sofferma sulla fattispecie della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e amplia il tema di indagine valutando la possibile incidenza del caso fortuito o del concorso di responsabilità della danneggiata nella causazione del danno. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Modena, chiamato a decidere in ordine alla causa promossa da una condomina conduttrice che, all'atto di scendere le scale, rovinava a terra ricorrendo alle cure del nosocomio, articola la propria decisione di condanna del Condominio in alcuni punti decisivi per la propria disamina. Sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva della amministratrice del condominio, convenuta sia quale rappresentante del Condominio sia in proprio, il Tribunale è univoco nel dichiarare che, mentre il condominio risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni causati da parti comuni, l'amministratrice è soggetta solamente alla azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio ex art. 1218 c.c., pur se tenuta alla gestione e custodia delle cose comuni, in accoglimento della eccezione formulata. Il Tribunale si appresta, quindi, ad un esame dei requisiti propri della responsabilità “da custodia” disciplinata dall'art. 2051 c.c. riassumendo le condizioni alla base di siffatta responsabilità, ovvero la relazione di un rapporto di custodia tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto chiamato a risponderne, ovvero il condominio, nonché la dimostrazione - da parte della danneggiata - del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno patito. Istruita la causa, siffatta prova viene fornita attraverso le prove orali di due testi, presenti nella immediatezza del fatto contestato. Precisamente, viene confermata la dinamica dei fatti riportata dalla danneggiata e data la prova della presenza, non segnalata, di un liquido incolore in quantità non marginale sul pianerottolo e sui gradini delle scale nonché delle calzature idonee al cammino indossate dalla condomina (scarpe da ginnastica). Il giudice di prime cure, viceversa, non ritiene provato l'operare del caso fortuito né la responsabilità dell'attrice nella causazione del danno, così come eccepito dalla difesa dei convenuti. Infatti, la presenza di materiale scivoloso sulle scale condominiali, idoneo a causare cadute di chi vi transita è una circostanza che difetta sia del carattere dell'imprevedibilità, stante il suo abituale verificarsi, sia del requisito della inevitabilità, ben potendovisi agevolmente porre rimedio con segnalazioni, manufatti anti-scivolo e pulizie più frequenti, escludendo in toto la sussistenza del caso fortuito. Inoltre, l'escussione del teste che dichiarava di non eseguire le pulizie in condominio da circa due settimane (essendo nel periodo di vacanza) accerta una specifica condotta omissiva colposa del condominio, idonea a fondare anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. Conseguentemente, il Tribunale valuta la possibile incidenza di un concorso di colpa della danneggiata, ritenendo come nulla possa imputarsi a quest'ultima in relazione alla prima caduta sulle scale condominiali, essendo peraltro irrilevante che la caduta si sia verificata di giorno e in luogo noto, e che non sia stato utilizzato il corrimano (trattandosi di giovane donna in salute, calzante scarpe da ginnastica). Invece - a detta del giudicante emiliano - è da ritenersi colposa la scelta della condomina di rialzarsi subito dopo la caduta e di rientrare nella propria abitazione, favorendo lo svenimento che ha causato la seconda caduta; per questa ragione, il risarcimento del danno riconosciuto alla danneggiata viene diminuito di 1/3 ai sensi degli artt. 1227, comma 1, e 2056 c.c. Siffatto danno - non patrimoniale - deve ristorare i pregiudizi derivati dalla prima caduta dalle scale e anche dalla seconda caduta causata dallo svenimento, entrambe dipese dal trauma da caduta sofferto dalla danneggiata: esso viene quantificato sulla base delle risultanze della c.t.u. medico legale espletata in corso di causa e determinato in € 43.584,00 con riferimento alle Tabelle di Milano (del 2014, vigenti al tempo del sinistro), poi ridotto nella misura di 1/3 per il concorso colposo della danneggiata ad € 29.056,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, ottenendo l'importo finale di € 35.927,55 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. Il Tribunale accoglie, inoltre, la domanda di manleva formulata dal Condominio nei confronti della Compagnia di assicurazioni per i danni involontari derivanti dalla proprietà del fabbricato e dalla conduzione delle parti comuni, entro il limite massimale previsto per sinistro, a copertura di ogni somma da quest'ultimo pagata in forza della sentenza e delle spese per la difesa tecnica. In conclusione, il Condominio è condannato a pagare, oltre al risarcimento del danno e alle spese di c.t.u., la metà delle spese di lite nei confronti della attrice, compensando tra dette le parti la restante metà, in quanto la richiesta risarcitoria formulata dalla attrice - accolta per meno di 1/3 della somma pretesa - è da ritenersi sproporzionata. L'attrice, invece, è condannata a rifondere le spese di lite alla amministratrice convenuta, stante l'accoglimento della eccezione del difetto di legittimazione passiva. Osservazioni La pronuncia del Tribunale di Modena in esame tratta il tema della responsabilità delle cose in custodia previsto dall'art. 2051 c.c. e delinea, ancora una volta, le particolarità che questo istituto esplica all'interno della materia condominiale. Il Condominio, inteso come l'insieme dei comproprietari delle unità immobiliari facenti parte, è responsabile dei danni causati dalle cose comuni. La norma cui fare riferimento è l'art. 2051 c.c. e prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Soffermandoci solo brevemente sui requisiti di tale tipologia di responsabilità, l'obbligo di custodia del Condominio, e quindi dell'amministratore condominiale, si sostanzia nella vigilanza delle aree comuni condominiali e nella conservazione di un idoneo stato di manutenzione della res comune, ovvero che essa risulti priva di insidie e pericoli, per evitare che il loro uso possa provocare danni ai condomini o a terzi, come i comuni avventori di un compendio immobiliare. La sentenza in esame, dopo avere affrontato e risolto la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale modenese, nel senso di ritenere responsabile il Condominio dei danni subiti dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo Ella dimostrato il nesso casuale tra la cosa in custodia e il pregiudizio patito, si sofferma su due importanti concetti volti ad escludere - ove sussistenti - la responsabilità del condominio inteso quale custode della res comune. In prima battuta, come recita giustappunto la predetta disposizione codicistica di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità da custodia è esclusa in presenza del caso fortuito; essa, infatti, è “esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile (Cass. nn. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007)” (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11695). Secondo la difesa del Condominio convenuto, la presenza del liquido incolore - determinante la caduta della condomina - configurerebbe un caso fortuito in quanto evento imprevedibile ed inevitabile che altrimenti non si sarebbe verificato. In realtà, si legge in motivazione (pag. 4) che : “La presenza di materiale scivoloso su scale condominiali, idoneo a causare cadute di chi vi transita è, al contrario, evenienza che difetta tanto del carattere dell'imprevedibilità, stante il suo abituale verificarsi - comprovato, tra l'altro, dalla copiosa giurisprudenza pronunciatasi in materia - quanto di quello dell'inevitabilità, potendovisi agevolmente porre rimedio con segnalazioni di vario genere, manufatti anti scivolo e, prima di tutto, più frequenti pulizie”. Con queste considerazioni, il Tribunale rimarca, invece, che la circostanza evidenziata (presenza del liquido incolore sui gradini) risulterebbe frequente, e quindi altamente prevedibile, e rimediabile - affatto inevitabile - ben potendo il Condominio, per mano dell'amministratore, apprestare tutte quelle misure ed accortezze idonee a scongiurare qualsiasi situazione ipoteticamente pregiudizievole, come collocare cartelli, segnaletiche, manufatti ad hoc anti-scivolo o, semplicemente, intensificare le pulizie delle aree comuni. Tanto è che, nella deposizione resa da un teste, veniva espressamente affermato che le pulizie non venivano eseguite da un lasso di tempo piuttosto considerevole - circa due settimane - coincidente con il periodo di vacanza di colui che si occupava delle stesse. In ogni caso, è d'evidenza che “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (così Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23727), circostanza questa che, nel caso di specie, non ha trovato conferma alcuna. In seconda analisi, la difesa del Condominio convenuto evidenzia come anche il fatto colposo della vittima valga ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità del Condominio custode. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito non attiene al comportamento del responsabile in sé e per sé considerato (ovvero del danneggiante, quindi, nel nostro caso, del Condominio), ma al profilo causale dell'evento integrato da un fattore esterno, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, che interviene nella determinazione del danno con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, così interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Nella fattispecie de qua, il Tribunale esclude la scarsa diligenza e la mancanza di attenzione della danneggiata per essere il sinistro verificatosi di giorno ed in luogo conosciuto. Parimenti, non rivestirebbe rilievo alcuno la circostanza che la danneggiata non abbia utilizzato il corrimano nella discesa delle scale essendo una donna giovane, in salute e che calzava scarpe comode, da ginnastica, tutte evenienze tali da escludere l'adozione di particolari e specifiche cautele (v., contra, App. Genova 18 ottobre 2021, n. 1048, in un caso di assenza di responsabilità in capo al condominio per la caduta di un condomino se il fatto è accaduto in pieno giorno, in un'area illuminata artificialmente e il danneggiato non percorreva le scale sul lato del corrimano, privandosi pertanto di un sicuro punto d'appoggio). Precisamente, in altre fattispecie portate all'attenzione della Suprema Corte, si è statuito che: “In caso di caduta dalle scale del condominio per la presenza di una macchia scivolosa, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno se il pericolo era prevedibile ed evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza. Dunque, la distrazione o l'imprudenza della vittima possono essere di tale intensità da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento” (così Cass. civ., sez. VI, 16 ottobre 2019, n. 26258). Il concorso del fatto colposo del danneggiato può, altresì, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9146). Secondo il Tribunale di Modena, nessuna censura può essere mossa alla condotta della condomina danneggiata in relazione alla prima caduta sulle scale condominiali, avvenuta a causa della presenza del liquido trasparente e non segnalato, già oggetto di attenta disamina attraverso le prove testimoniali delle persone presenti al momento del fatto. Il giudice di prime cure ritiene, invece, passibile di una condotta colposa la scelta della danneggiata di rialzarsi dopo la caduta e di recarsi presso la propria abitazione, favorendo il successivo svenimento - non preferendo attendere in loco, sulle scale, i soccorsi nel frattempo chiamati - che ha determinato una riduzione del risarcimento del danno in favore di 1/3 ai sensi degli artt. 1227, comma 1, e 2056 c.c. Lo stesso giudice ha valutato che la condomina “fosse comprensibilmente scossa in quel momento, e quindi non nelle condizioni ideali per assumere una decisione lucida” (v. pag. 5 della motivazione) e, ciò nonostante, ha deciso di penalizzare la donna che, trovandosi in uno stato d'animo in cui la capacità di intendimento era compromessa, ha maturato la volontà di rialzarsi e fare rientro a casa - essendo peraltro la propria abitazione vicino ai primissimi gradini teatro della caduta - anziché valutare ed intendere siffatta azione quale gesto istintivo. Riferimenti AA.VV., Il nuovo condominio, a cura di Triola, Torino, 2017, cap. XX; Rezzonico, Manuale del condominio, Rimini, 2018, 788; Tosatti, Caduta in condominio e danno non patrimoniale, in Condominioweb.com, 18 luglio 2022; Trapuzzano, Commento sub art. 2051 c.c., in Codice della responsabilità civile, Milano, 2017. |