I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare
14 Novembre 2023
Massima La violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può ingenerare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c. Il caso La Corte di Appello riformava parzialmente la decisione del Tribunale che, accertato che il convenuto era il padre dell’attrice, lo condannava oltre al pagamento di una somma a titolo di mantenimento comprensiva degli arretrati, anche al risarcimento del danno per i pregiudizi non patrimoniali subiti in conseguenza del mancato riconoscimento della paternità, rideterminando il quantum facendo ricorso ai parametri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno parentale ed applicando degli adattamenti dettati dalla particolarità della fattispecie. La Corte di cassazione ha cassato la decisione sul punto ritenendo che gli adattamenti non fossero conformi al principio di equità. La questione Quali sono le circostanze da considerare per un’equa liquidazione del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare? Le soluzioni giuridiche La Corte di Appello aveva determinato l'importo del danno non patrimoniale subito dalla attrice per mancato riconoscimento della paternità applicando una decurtazione del 75% rispetto all'importo minimo previsto dalle tabelle di Milano per l'ipotesi di danno da perdita di congiunto per adattare il criterio alle particolarità del caso concreto, ritenendo che la domanda fosse sfornita di specifica prova “non essendo stato allegato nulla in ordine alle eventuali occasioni economiche perdute e/o che abbiano in qualche modo migliorato il proprio status professionale”. A tal proposito la Corte di merito aveva ritenuto di bilanciare i seguenti aspetti: in favore della danneggiata, la sofferenza morale e psichica subita da quest'ultima per essere vissuta senza l'apporto del sostegno economico e morale della figura paterna, ed in favore del danneggiante, la sua peculiare situazione economica ed il fatto che la perdita del rapporto parentale non avesse carattere definitivo. La decisione è stata impugnata dalla figlia per due motivi:
La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i due motivi in quanto entrambi volti a contestare le modalità di individuazione e quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, li ha ritenuti fondati. Osservazioni La Corte ha affermato che, come in ogni ipotesi di lesione di diritti costituzionalmente protetti, anche per l'ipotesi di danno da illecito endofamiliare, la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale imponga di tener conto di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, valutando distintamente le conseguenze sulla sfera interiore (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne) attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. La SC sottolinea che, ai fini liquidatori, sia necessario procedere ad una compiuta istruttoria, per accertare il danno in concreto e non in astratto, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. Nell'esaminare la fattispecie, la Corte di Cassazione ha rilevato come, nonostante la Corte di merito avesse espressamente riconosciuto la sussistenza dell'illecito endofamiliare ed apprezzato le conseguenze pregiudizievoli sia della sfera interiore che di quella dinamico-relazionale (“essendo stato [il padre] totalmente assente dalla vita della famiglia, le ha procurato una lesione al suo diritto ad avere una relazione filiale con il padre ed ha inciso in maniera fortemente negativa sulla sfera intima, affettiva e relazionale”), nel procedere alla liquidazione abbia tuttavia individuato i profili pregiudizievoli in modo sommario, astratto e generico, in tal modo compromettendo la possibilità di correlare con puntualità la quantificazione del danno alla sua precisa entità. Infatti, ancorché il giudice del merito nel liquidare un danno con il criterio equitativo per evitare di scadere nel mero arbitrio debba solamente indicare, anche sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione (Cass. 2327/2018), è pur vero che debbano ritenersi censurabili le liquidazioni equitative basate su criteri “manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza” (Cass. 4310/2018). Sulla base di tali principi, ormai radicati in giurisprudenza, la sentenza in commento ha ritenuto che la liquidazione operata dalla Corte distrettuale fosse in patente violazione dell'art. 1226 c.c., poiché l'aver valorizzato le condizioni economiche del danneggiante che non costituiscono un fattore di incidenza sull'entità del danno non patrimoniale e l'aver ritenuto che la perdita del rapporto parentale non fosse definitiva nonostante l'evidenza di un completo disinteresse del padre a riallacciare i rapporti, oltre alla sua totale assenza nel corso della vita della figlia, è stata considerata come una svalutazione, se non una vanificazione, del danno pur accertato nell'an, costituendo un apprezzamento che ha omesso di tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto ed ha valorizzato circostanze prive di incidenza negativa sull'ammontare del pregiudizio, ponendosi per di più irragionevolmente in contrasto con gli accertamenti compiuti. In conclusione, dalla decisione in commento è possibile trarre le seguenti indicazioni di massima in merito al criterio da utilizzare nel procedere all'accertamento ed alla conseguente liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente ad illecito endofamiliare:
D'altronde, una volta ammessa la riferibilità sotto l'aspetto liquidativo del danno in questione ai criteri previsti per il danno da perdita/lesione del rapporto parentale, analogo riferimento appare consentito effettuare anche ai fini dell'accertamento del pregiudizio non patrimoniale subito, che l'orientamento “unanime” della più recente e costante giurisprudenza in tema di danno parentale ritiene presunto in presenza di stretti rapporti parentali sulla base dell'assunto secondo il quale “l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo, l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. civ., 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. civ., III, 11 dicembre 2018 n. 31950)” (fra le varie v. Cass. civ., 30 agosto 2022, n. 25541) di tal ché si dovrebbe di contro ritenere presumibile, sempre secondo l'id quod plerumque accidit, che il rifiuto di un genitore ad instaurare un rapporto con il figlio, possa ingenerare in esso analoga sofferenza. |