Il bonus turismo non è compensabile con un debito iva inesistente
15 Novembre 2023
Il caso di specie Nella vicenda in esame, l'istante con l'intento di eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, inviava apposita istanza al Ministero del Turismo. A seguito di decreto di concessione dei benefici in parola, l'istante risultava assegnataria di una somma a titolo di contributo a fondo perduto a titolo di credito d'imposta. A causa delle difficoltà dell'utilizzo del credito di imposta, l'istante ritiene di poter chiedere a rimborso l'eccedenza IVA versata in compensazione mediante modello F24 con credito d'imposta spettante per gli interventi eseguiti ai sensi di quanto previsto dal d.l.. 6 novembre 2021 n. 152 e dalla normativa vigente. Aspetti fiscali L'agevolazione in commento, introdotta dall'art. 1 d.l. n. 152/2021, consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, fino all'80% delle spese ammissibili, e/o di un contributo a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili per un importo massimo di 40.000 euro, in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo commisurato alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive. Con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta in oggetto all'articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. La Soluzione del Fisco L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non condividere la soluzione prospettata dall'istante, con cui si proponeva di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del d.p.r. n. 100/1998. Dunque, secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'espediente indicato dal contribuente avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'invenzione di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA. Per le ragioni esposte, l'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di procedere alla compensazione del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico con un debito IVA inesistente. |