Sospendere la delibera per il Superbonus è possibile, ma solo se sussistono i presupposti di leggeFonte: Trib. Trani , 12 giugno 2023
21 Novembre 2023
Massima Ai fini della sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare avente ad oggetto il c.d. Superbonus, la perdita del beneficio fiscale non involge la validità della delibera, con la quale l’assemblea abbia deciso la realizzazione di lavori straordinari necessari per l’efficientamento energetico dell’immobile e non solo il godimento delle agevolazioni, che costituiscono un’opportunità sotto il profilo fiscale. Il caso Alcuni condomini impugnavano una delibera assembleare per sentirne dichiarare la nullità/annullabilità sotto vari profili. Gli attori, infatti, ne avevano contestato la legittimità lamentando che: i lavori per l’esecuzione del cappotto termico incidevano sui diritti dei singoli (doglianza respinta poiché, secondo il Tribunale, non specificava quale poteva essere l’impatto delle opere sulle proprietà esclusive); non era stato costituito il fondo speciale preventivo per la realizzazione di interventi straordinari (il fondo, invece, risultava essere stato costituito con delibera di poco successiva); la sussistenza di difformità urbanistiche ed abusi edilizi, che avrebbero escluso il diritto di accedere al Superbonus e che invalidavano la deliberazione oggetto di impugnativa (sul punto il Tribunale rilevava, in particolare, che eventuali difformità urbanistiche, peraltro genericamente richiamate, non determinano la perdita dei benefici fiscali); l’illegittimità della delega affidata all’amministratore per la firma del contratto e di tutti i documenti necessari per l’inizio dei lavori, che aveva impedito ai condomini di esprimersi sul contenuto del contratto (il Tribunale, a questo proposito, richiamava il potere di rappresentanza dell’amministratore che, in quanto mandatario, può sottoscrivere un contratto di appalto, salvo le sue responsabilità per avere travalicato i limiti del mandato a lui conferito). Così sintetizzati i motivi di impugnativa, gli attori promuovevano istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare ravvisando nella stessa il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Il Tribunale rigettava l’istanza, rinviando il provvedimento relativo alle spese alla definizione del giudizio di merito. La questione In tema di sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, si rende necessario effettuare un accertamento della sussistenza dei presupposti che giustifichino paralizzare, temporaneamente, l’obbligatorietà della delibera stessa. Le soluzioni giuridiche Quanto al fumus, il giudicante esprimeva una verosimile prognosi di infondatezza della pretesa invalidità della delibera impugnata, lasciando ovviamente impregiudicati gli ulteriori approfondimenti connessi allo svolgimento del procedimento di cognizione piena. Più articolata la decisione sotto il profilo del periculum, che ha portato alla pronuncia del principio enucleato nella massima qui richiamata relativa ad una situazione di fatto che, nell’esame dei contrapposti interessi, ha visto pendere la bilancia dalla parte del condominio. In effetti la gravità del periculum conseguente ad una sospensiva della delibera si profilava evidente per il condominio, le cui condizioni strutturali (distacco dell’intonaco dalla facciata) richiedevano interventi rilevanti, con tempistiche programmate proprio per beneficiare di incentivi fiscali. Per contro, l’interesse degli attori non poteva essere considerato di pari rilevanza dal momento che i medesimi, per motivi meramente economici, non avevano ritenuta conveniente la scelta di effettuare lavori di efficientamento energetico dell’immobile. L’interesse del condominio a non vedere concessa la sospensiva della delibera assembleare era prevalente a quello contrario di parte attrice, considerando che un eventuale arresto dell’esecuzione del deliberato avrebbe paralizzato la gestione del bene comune su decisioni oramai assunte. Il Tribunale, quindi, rigettava l’stanza di sospensione. Osservazioni La decisione del Tribunale di Trani offre lo spunto per formulare alcune considerazioni sul tema della sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari che, pur essendo dichiaratamente obbligatorie per tutti i condomini (art. 1137, comma 1, c.c.), possono subire una battuta di arresto nella loro applicazione. L'operatività della delibera, infatti, resta tale anche se questa sia stata impugnata, fatta eccezione del caso in cui non sia stato il giudice ad inibire l'efficacia della stessa (ivi comma 3). Va detto che l'art. 1137 c.c. ha subìto, con l'entrata in vigore della l. n. 220/2012, una rilevante modifica sia per un aspetto sostanziale, sia per quello procedimentale. Quanto al primo profilo il cambiamento non può che essere correlato all'esigenza di chiarire quali siano i soggetti legittimati a chiedere l'annullamento giudiziale di una deliberazione (assenti, presenti contrari e astenuti) i quali, naturalmente, non possono che essere titolari del pari diritto di fare istanza per la sospensiva sia ante causam, che contestualmente all'atto di citazione che introduce il giudizio di impugnazione. Nel testo antecedente alla riforma, invece, l'azione e la connessa istanza cautelare erano riservate ai soli condomini assenti e dissenzienti, mentre per gli astenuti la giurisprudenza aveva pensato a colmare un palese vuoto legislativo. Inoltre, il riferimento alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento collegiale risultava essere più che sommaria, essenziale. Per quanto concerne l'aspetto relativo alle modalità per esercitare il diritto inibitorio, la norma pregressa era altrettanto essenziale, ma allo stesso tempo generica, stabilendo che la sospensione dell'esecutività della delibera era ordinata dall'autorità stessa. Nulla di più in termini. Attualmente (art. 1137, ultimo comma, c.c.) è previsto che l'istanza di sospensione possa essere presentata prima dell'inizio della causa di merito, senza che questo sospenda o interrompa il termine di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione. Il relativo procedimento segue la disciplina dettata in materia di procedimenti cautelari (exartt. 669-bis ss. c.p.c.), con l'esclusione dell'applicazione dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. (esclusione ora eliminata dalla c.d. riforma Cartabia). Fatta questa breve premessa, passiamo ad analizzare i due presupposti che devono coesistere per ottenere la sospensiva della delibera: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Preliminarmente, va osservato che la presentazione dell'istanza in questione porta all'apertura di un procedimento cautelare che si chiude con un provvedimento, di carattere provvisorio, di accoglimento o rigetto. Anche se si verte nell'ambito di una controversia condominiale, la procedura è esclusa dall'obbligo di promuovere la mediazione obbligatoria al fine di rendere la domanda giudiziale procedibile, in ossequio all'art. 5 di cui al d.lgs. n. 28/2010, come ultimamente aggiornato dal d.lgs. n. 149/2022. Entrambi le condizioni sono oggetto di una valutazione da parte del giudice, il quale opera in due direzioni diverse anche se, poi, il risultato della decisione deve sempre determinare una congiunta ricorrenza dei requisiti. L'accertamento del fumus - come accennato - si sostanzia in un esame prudenziale e preventivo dei fatti di causa dal quale il giudicante può trarre elementi presuntivi tali da individuare una attendibile prognosi favorevole in merito alla fondatezza della domanda. Il periculum, invece, rappresenta un presupposto ancora più soggettivo, essendo strettamente collegato agli effetti che l'immediata esecuzione della delibera assembleare potrà determinare nella sfera dell'attore. Quindi, il punto focale che il giudice deve tenere presente è se la mancata concessione della sospensiva determini per l'interessato un rischio irreparabile, ovvero se tale ineluttabilità, tipica per la concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., possa essere valutata con minor rigore. Il Tribunale di Trani ha deciso in questo senso, affiancando anche un orientamento dottrinale (Celeste) secondo il quale il giudice deve valutare le conseguenze pratiche che la sua decisione sull'inibitoria potrà avere nei confronti dei soggetti coinvolti nel giudizio di impugnazione, comparando, da un lato, il danno che subirebbe il condomino a seguito dell'esecuzione della delibera impugnata e, dall'altro, il danno che subirebbe viceversa il condominio in connessione alla sospensione della stessa. Una comparazione, peraltro, che ritroviamo anche nell'art. 2378, comma 3, c.c. in materia di impugnazione delle delibere societarie. Tornando al caso specifico, la sospensiva era stata richiesta per una delibera che interessava lavori condominiali per l'ammissione al Superbonus 110%, ma i motivi addotti a fondamento dell'azione non erano stati ritenuti dal Tribunali fondati ai fini della sussistenza del periculum in mora. Ed invero per la perdita eventuale dei benefici fiscali, introdotti con la normativa concernente i c.d. “Superbonus”, il giudicante ha evidenziato che tale circostanza non involge la validità della delibera, che rimane tale se assunta con le modalità e maggioranze previste dalla legge. Il venire meno delle agevolazioni, in realtà, potrebbe determinare una responsabilità civile in capo a quei soggetti che abbiano causato i ritardi nell'esecuzione tempestiva di tutti gli adempimenti necessari per godere delle agevolazioni in questione. In questi termini, pertanto, la delibera non può essere attaccata, trattandosi di due fasi differenti e separate di uno stesso obiettivo. Quanto all'incidenza del cappotto termico sulle proprietà individuali va detto che, se è vero che l'assemblea, secondo la normativa in vigore (art. 119, comma 9-bis, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella l. 17 luglio 2020, n. 77) può decidere sulle opere di efficientamento energetico, tra le quali rientra anche questo tipo di intervento, con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo dei millesimi di proprietà, rimane il fatto che, come affermato dalla giurisprudenza (in primis Trib. Roma 16 dicembre 2020, n. 17997, seguita da Trib. Roma 25 luglio 2023, n. 11708) se i lavori, che incidono sulla proprietà individuale (balcone o terrazzo), comportano una riduzione della superficie calpestabile la deliberazione non può che essere presa con l'unanimità dei consensi. In tal caso, la delibera è palesemente nulla. Ma a questo si deve aggiungere un ulteriore elemento posto in evidenza dallo stesso Tribunale: ovvero che, in ogni caso, il condomino che sostiene l'illegittimità della deliberazione sotto il profilo a momenti richiamato non lo può fare in termini generici ma deve dimostrare la fondatezza del proprio assunto. Da ultimo, appare interessante anche la questione concernente le asserite difformità urbanistico/edilizie che, secondo la normativa vigente non escludeva il soggetto dal diritto di poter usufruire del Superbonus 110%, non decadendo dallo stesso, dal momento che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. Riferimenti Celeste - Della Corte, Sospensione della delibera impugnata, in Condominioelocazione.it, 17 ottobre 2023; Scarpa, Riforma processo civile: le modifiche al procedimento di sospensione delle deliberazioni condominiali, in Altalex.com, 2 agosto 2022; Gallucci, Sospensione delibera assembleare, quando si può ottenere? in Condominioweb.com., 7 gennaio 2020; Scalettaris, Mediazione e impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, in Arch. loc. e cond., 2019, fasc. 2, 127; Celeste, Codice del condominio, Milano, 2018, 1030. |