Il danno da grave lesione del rapporto parentale può essere liquidato congiuntamente al danno da perdita del detto rapporto?

04 Dicembre 2023

Il Tribunale di Ancora chiarisce se, ai congiunti della vittima primaria che sia deceduta a causa delle lesioni provocate dall’altrui fatto illecito, possono essere liquidati congiuntamente il danno da lesione e da perdita del rapporto parentale.

Massima

L’ulteriore pregiudizio lamentato dagli attori, ossia i parenti superstiti della vittima primaria che hanno chiesto anche il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale consistente nell’apprensione per le sorti del proprio caro e nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare assistenza nei 52 giorni di malattia che hanno preceduto la morte, può essere ricompreso nella voce “E” delle nuove tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la quale consente di tenere in considerazione sia l’attività di assistenza sanitaria e/o domestica sia l’agonia e la penosità della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.

Il caso

La moglie, i figli ed i nipoti di Tizio, venuto a mancare dopo 52 giorni di malattia per le conseguenze di un metoselioma plurimo, hanno adito il Tribunale di Ancona per sentire condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis.

Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha liquidato il risarcimento applicando le nuove tabelle milanesi, ma ha escluso il diritto degli attori ad una personalizzazione dell’ammontare del risarcimento, che costoro avevano chiesto in ragione dell’asserita concorrenza di alcuni pregiudizi extratabellari, e cioè:

a) il danno connesso alla precedente lesione del rapporto parentale e consistita nella apprensione per le sorti del proprio caro e nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare prolungata assistenza alla vittima;

b) la maggiore sofferenza da essi patita per avere acquisito la consapevolezza che la malattia era stata causata dalla colposa condotta del datore di lavoro, che invece avrebbe dovuto adoperarsi per salvaguardare la salute dei propri dipendenti;

c) la paura di potersi ammalare per essere stati a contatto con i medesimi agenti nocivi che hanno cagionato la morte del parente.

La questione

Ai congiunti della vittima primaria che sia deceduta a causa delle lesioni provocate dall’altrui fatto illecito può essere liquidato il danno da lesione del rapporto parentale congiuntamente al danno da perdita del detto rapporto?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Ancona, dopo avere ribadito l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale ed avere precisato, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, che questo si compone sia della sofferenza sul piano strettamente emotivo per la perdita affettiva sia dell'aspetto dinamico–relazionale consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana dei superstiti, afferma – quanto ai valori tabellari da applicare – di volere dare continuità all'orientamento locale, che ha optato per le tabelle del Tribunale di Milano nella versione recentemente aggiornata per adeguarsi ai principi enunciati dalla Cass. n. 37009/2021.

Quindi il Giudice, dopo avere dato compiutamente conto degli esiti dell'istruttoria, che hanno consentito di accertare l'intensità del legame affettivo esistente tra la vittima ed i superstiti, ha tuttavia escluso il diritto degli attori ad una personalizzazione dell'ammontare del risarcimento.

Invero, per due dei tre pregiudizi extratabellari (e cioè il maggior dolore derivante dalla consapevolezza che a causare la letale malattia era stata la condotta del datore di lavoro, che invece avrebbe dovuto salvaguardare la salute dei propri dipendenti, e la paura di potersi ammalare della medesima patologia per essere stati a contatti con gli agenti nocivi che ne sono la causa) non è stata data prova; quanto al terzo pregiudizio extratabellare (e cioè il danno da lesione del rapporto parentale, consistente nella penosa condizione in cui hanno vissuto gli attori nei 52 giorni di malattia che hanno preceduto il decesso, tra la paura della perdita del parente stretto e l'assistenza di cui aveva necessità l'ammalato) il Giudice ha negato l'aumento del risarcimento chiesto dagli attori rispetto ai valori tabellari ritenendo che l'esigenza di garantire l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi imponga di attenersi rigidamente ai parametri indicati nel sistema tabellare, limitando la possibilità di applicare dei correttivi esclusivamente in presenza di situazioni particolarmente eccezionali.

Ciò senza sacrificare il pieno e satisfattivo ristoro del danno, ben potendo il Giudice – attraverso il sistema tabellare – “attribuire rilievo a circostanze soggettive, idonee a personalizzare adeguatamente il risarcimento del danno ed a riconoscere al danneggiato una somma corrispondente al pregiudizio effettivamente subito”.

In particolare, attraverso il punto E delle nuove tabelle milanesi – che valorizza la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale, sia in termini di sofferenza interiore sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria - sarà possibile attribuire un ulteriore “punteggio” che adegui l'ammontare del risarcimento al caso concreto.

E poiché la voce E della detta tabella consente di tenere in considerazione sia l'attività di assistenza sanitaria e/o domestica nonché l'agonia e la penosità della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, ossia elementi che consentono di apprezzare il danno da lesione del rapporto parentale, il Tribunale, liquidando l'ammontare del risarcimento, ha riconosciuto al coniuge ed ai figli superstiti del de cuius l'intero importo liquidabile applicando la lettera “E” del criterio tabellare (30 punti) ed ai nipoti quasi il massimo (28 punti).

Osservazioni

La sentenza in esame è di particolare interesse perché affronta il problema della configurabilità di un danno da perdita del rapporto parentale al quale sia associato un precedente danno da grave lesione del rapporto parentale.

Il primo pregiudizio è stato identificato con la lesione del diritto “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.”, che ben può coesistere con l'ulteriore pregiudizio consistente nel danno morale soggettivo (la sofferenza ed il dolore) per la perdita di una persona cara (in questi termini Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828).

Il secondo, invece, consiste nella profonda alterazione del complessivo assetto familiare derivato dalle gravi lesioni patite dalla vittima primaria, le quali, “provocando una  rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano”, si risolvono “nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni” dello stretto congiunto e – anche in questo caso – possono bene accompagnarsi alla sofferenza psichica valutabile come danno morale soggettivo (in questi termini Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827).

Danno, quello da lesione del rapporto parentale nella sua duplice declinazione della sofferenza soggettiva e della componente dinamico – relazionale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita, che tuttavia può ritenersi sussistente, quanto meno limitatamente alla prima componente, anche in assenza di riflessi sulla relazione familiare in termini di “totale sconvolgimento” (Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2020 n. 7748).

Sulla peculiare questione trattata dal Tribunale di Ancona non si rinvengono specifici precedenti della Suprema Corte, ma l'argomento è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. X, 14 maggio 2021 n. 4075), il quale ha riconosciuto al parente superstite sia il danno da perdita del rapporto parentale che quello da lesione del medesimo rapporto valorizzando, quanto al secondo, il fatto che dovesse ritenersi “la altamente presumibile compromissione della qualità della vita e della sofferenza in capo alla vittima secondaria per il lungo periodo in cui il padre è stato portatore delle lesioni gravissime sino alla data del decesso”, in un caso in cui lo stato di malattia è durato circa 18 anni.

Anche il Tribunale meneghino, però, ha liquidato il danno in maniera unitaria riconoscendo al danneggiato la complessiva somma di € 336.500,00 ossia l'importo massimo risarcibile in base alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella versione anteriore al loro adeguamento alla più recente giurisprudenza della Cassazione.

Le due vicende non sono esattamente sovrapponibili, non potendosi comparare l'apprensione per le sorti del parente ammalato e le diuturne ed intense cure rese necessarie dallo stato di malattia protrattosi per 52 giorni con la sofferenza e la compromissione della qualità della vita di chi sia stato al fianco della vittima primaria venuta a mancare per le conseguenze della grave patologia durata 18 anni.

Il tempo o, meglio, l'intervallo temporale intercorrente tra la lesione e/o lo stato di malattia e l'evento morte, tuttavia potrebbe rappresentare lo spartiacque tra la liquidazione della sola perdita del rapporto (sia pure, se ne sussistono i presupposti, rafforzata applicando la lettera E delle tabelle meneghine) ed il riconoscimento anche della lesione parentale.

D'altronde, il danno da lesione del rapporto parentale, pur non dovendo consistere necessariamente nel totale sconvolgimento delle relazioni familiari, deve avere la attitudine di peggiorarle nella loro proiezione futura.

Inoltre, non è nemmeno trascurabile che le attuali tabelle prevedono un sistema a punti che, per quanto riguarda l'età della vittima primaria e di quella secondaria, è inversamente proporzionale: maggiore sarà l'età, minore saranno i punti attribuiti.

Sicché, nei casi – estremi – come quello deciso dal Tribunale di Milano ci sarà una stretta correlazione tra l'ammontare del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che dovrà essere liquidato tenendo conto dell'età delle vittime quando si è verificato il decesso, ed il danno da grave lesione: invero al ridursi del primo sarà inevitabile l'espandersi del secondo, rimanendo imprescindibile la necessità di assicurare sempre l'esatto ed integrale ristoro di ogni pregiudizio ed al contempo di evitare ogni duplicazione risarcitoria.

Laddove la sopravvivenza della vittima primaria sia stata relativamente breve, le eventuali ricadute dello stato di salute del leso sulla qualità della vita del parente in termini di sofferenza soggettiva e/o di peggioramento delle relazioni familiari potranno essere apprezzate – come ha fatto il Tribunale di Ancona – ricorrendo alla lettera “E” delle tabelle milanesi.

Tuttavia, non deve sottovalutarsi la difficoltà di stabilire cosa si debba intendere per sopravvivenza breve.

Detto altrimenti, è breve una sopravvivenza di pochi mesi mentre non lo è già quella di uno o più anni?

Qui il terreno si fa particolarmente impervio, ma qualche indicazione credo che la offrano proprio le nuove tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Queste sono congegnate, per ciò che concerne l'età delle vittime, secondo una scala da 0 a 100 anni suddivisa per fasce di età di 10 anni.

All'interno di una determinata fascia di età il punteggio attribuito è lo stesso e quindi è del tutto irrilevante se, ad esempio, la vittima primaria avesse 31 o 39 anni.

Potrebbe non essere irragionevole allora ritenere che si avrà anche danno da lesione del rapporto parentale se la vittima primaria è sopravvissuta più di dieci anni, così individuandosi nella decade quel “minimo” intervallo temporale in cui è possibile proiettare nel futuro l'attitudine delle lesioni patite dalla vittima primaria ad incidere, modificandole in senso peggiorativo, sia sullo stato soggettivo della vittima secondaria sia sulle relazioni familiari e/o affettive.

La questione, tuttavia, potrebbe trovare più compiuta sistemazione nelle predisponende tabelle di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale cui sta lavorando l'Osservatorio di Milano.

Invero, ove si ritenesse che questo pregiudizio possa essere liquidato congiuntamente al danno da perdita del rapporto quando la sopravvivenza della vittima primaria sia stata “apprezzabile” dal punto di vista temporale, le tabelle potrebbero essere l'occasione per specificare in quali casi si possa ragionevolmente ritenere (ovviamente nella misura in cui  sia soddisfatto l'onere di allegazione e prova) che il decesso della vittima primaria preceduto da un periodo di sopravvivenza, gravemente menomato dalle lesioni e/o dallo stato di malattia, possa riflettersi sulla qualità della vita degli stretti congiunti in termini di maggiore sofferenza e di peggioramento delle relazioni affettive sotto il profilo dinamico – relazionale e dunque sia suscettibile di autonoma liquidazione.

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