Concordato con terzo assuntore: non si applica l’imposta di registro all’accollo dei debiti

05 Dicembre 2023

Mentre al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, la contestuale assunzione delle passività non è autonomamente assoggettabile a tassazione, rappresentando un effetto legale naturale del decreto di omologa.

Massima

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 21 comma 3 del d.P.R. 131/1986, l'imposizione fiscale grava sugli asset costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore; l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile. È quanto ha sancito la Cassazione con l'ordinanza 31590 del 14 novembre 2023, con cui ha accolto il ricorso di una società.

Il caso

La vicenda riguarda un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro relativo al decreto con cui il Tribunale aveva omologato la proposta di concordato fallimentare, depositata dal terzo assuntore.

Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all’articolo 8, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, con l’applicazione quindi dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti. I

Invece, la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore, in quanto disposta direttamente dalla legge e correlata anche all’interesse del terzo assuntore che, animato da intenti legittimamente speculativi, mira a conseguire, dal ricavato della vendita dei beni e dall’esperimento delle azioni, un quid, economicamente apprezzabile, rispetto ai debiti che si è accollato. Dunque, l’assunzione delle passività non è autonomamente assoggettabile a tassazione, ex articolo 21, comma 3, del d.P.R. 131/86.

La questione

La questione fondamentale trattata dalla pronuncia in commento riguarda la deducibilità del costo in caso di fattura con indicazioni generiche e gli elementi per dimostrare la natura intracomunitaria della cessione in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

La soluzione giuridica

L’accollo delle passività, non costituisce un atto negoziale a sé stante e autonomo, ma un atto accessorio e dovuto e come tale non autonomamente sottoponibile all’imposta di registro. Pertanto, in applicazione del terzo comma dell’articolo 21 del d.P.R. 131/86, al fine di evitare un’illegittima duplicazione del prelievo fiscale, l’imposizione graverà solo sugli asset costituenti l’attivo fallimentare trasferito all’assuntore, che rappresenta la base imponibile. Peraltro, l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, risultando quest’ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione (cfr. Cass. 29842/2023, 11925/2021 e Cass. 13352/2020).

Osservazioni

Il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo; non si può quindi applicare al concordato con assuntore lo stesso orientamento (e cioè l'imposta di registro in misura fissa) che è praticato per i decreti di omologa (cfr. Cass. 13352/2020).

È proprio la connessione invocata dall'amministrazione fra beni ceduti e accollo dei debiti fallimentari a fare in modo che quest'ultimo sia escluso dalla base imponibile. Il concordato fallimentare non ha natura contrattuale: è la legge che attribuisce all'omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi fra le parti, che ne costituiscono solo il presupposto e ne restano assorbiti. Gli obblighi del terzo assuntore non possono essere ritenuti assimilabili al prezzo dei beni ceduti ex articolo 43, secondo comma, del d.P.R. 131/1986: l'assunzione dei debiti è un effetto naturale e imprescindibile del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare, che resta sottoposto al controllo degli organi della procedura; le passività, piuttosto, concorrono a diminuire in modo intrinseco lo stesso valore dei beni trasferiti.

Di conseguenza al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va, pertanto, applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del d.P.R. 131/1986 secondo cui “Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni”.

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