Acquisto di bonus edilizi: rilevanza reddituale dell’acquisto di crediti da parte di professionisti

La Redazione
13 Dicembre 2023

Acquisto di crediti d'imposta da bonus fiscali ex artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020.  Rilevanza reddituale derivante dal differenziale tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'Istante, studio di commercialisti, intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti. Ciò posto, ha chiesto al Fisco i chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ‘'differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, il quale assimila, ai fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi. Tale assimilazione alle società semplici comporta che le associazioni professionali (come l'Istante) non possano svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile è costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione. Il reddito complessivo così determinato è imputato per trasparenza, ai sensi del medesimo articolo 5, in capo a ciascun associato. Nel caso di specie, il credito acquisito dall'Istante deriva dall'opzione esercitata da un contribuente titolare della detrazione, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute nel 2022. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso di specie, l'Istante intende acquistare crediti di imposta corrispondenti alla detrazione nella misura del 110 per cento, da utilizzare in compensazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 121 del decreto Rilancio e 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti associati né rappresentano il corrispettivo in natura di  prestazioni professionali rese dai medesimi soggetti. Pertanto, alla luce di quanto illustrato, in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, il Fisco ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante.

Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2023 (paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali (ad esempio applicando il cd. sconto in fattura) rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione ivi disciplinata, costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

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