Responsabilità civile
RIDARE

Garanzia per vizi nella vendita e regime di prescrizione applicabile

18 Dicembre 2023

Il tema affrontato dall'ordinanza in commento riguarda l'interruzione del termine di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta. La Corte di Cassazione, richiamando alcuni principi affermati in passato dalle Sezioni Unite, ha affermato un importante principio a tutela dei consumatori.

Massima

L'art. 1495 c. 3 c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e s. c.c., ivi comprese quelle che si manifestando con condotte stragiudiziali; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., anche per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia, effetto che può realizzarsi anche mediante la manifestazione della disponibilità a riparare il bene difettoso, ma senza raggiungere un risultato utile ad eliminare il vizio denunciato.

Il caso

Il compratore di un’autovettura presso una concessionaria chiedeva, in sede di accertamento tecnico preventivo, che venissero verificati i vizi, già presenti all’atto dell’acquisto, che inficiavano il veicolo e che ne avevano impedito l’utilizzo, vizi per i quali l’auto era stata più volte condotta presso la sede la venditrice, che aveva dimostrato la sua disponibilità ad eliminare i difetti ma che, ciò nonostante, non era riuscita nell’intento.

A seguito di tale accertamento preventivo, l’acquirente del veicolo instaurava una causa di merito diretta ad accertare la sussistenza di detti vizi già presenti al momento dell’acquisto, al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo corrisposto ed il risarcimento del danno commisurato al forzato fermo tecnico che ne era conseguito.

La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo l’intervenuta prescrizione dell’intentata azione di garanzia per vizi e insistendo, in ogni caso, per l’infondatezza della domanda.  

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione della somma pagata a titolo di prezzo di acquisto oltre che al risarcimento dei danni.

Decidendo sull’appello formulato dalla società venditrice, quale convenuta soccombente, la competente Corte di appello lo accoglieva solo parzialmente, nel senso di confermare la condanna alla restituzione del prezzo, ma negando il risarcimento del danno riconosciuto con la sentenza di prime cure.

La questione

Il tema centrale sottoposto all'esame della Corte di legittimità ha riguardato l'esame del quesito sul se l'art. 1495 c. 3 c.c. - nel disporre che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna – vada inteso o meno nel far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, senza, però, sottrarre il termine stesso alle cause di interruzione di cui all'art. 2943 c.c. e, quindi, sul se detta prescrizione annuale debba o meno considerarsi interrotta, specificamente ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando sia intervenuto, in via stragiudiziale, un riconoscimento da parte del venditore del diritto del compratore alla garanzia.

La soluzione giuridica

Con la sentenza in oggetto, la Corte di cassazione ha dato risposta positiva al quesito puntualizzando che non può escludersi l'idoneità di atti interruttivi della prescrizione diversi dagli atti stragiudiziali, nei quali si esprime l'interesse del compratore ad invocare la responsabilità del venditore e, precisamente, il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, realizzatosi - nel caso di specie - mediante il compimento (o meglio il tentativo di procedere all’esecuzione) di interventi riparatori sul bene, ovvero il veicolo oggetto di compravendita nella specie, già viziato all’atto dell’acquisto.

Osservazioni

La pronuncia di legittimità – come reso chiaro dal percorso logico-argomentativo adottato a sostegno della soluzione adottata – si salda, per pervenire alla conclusione raggiunta con l’importante intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, concretatosi con l’emanazione della sentenza Cass. SU 11 luglio 2019 n. 18672.

La questione degli atti idonei a interrompere il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. si era già posto, in modo particolare, proprio con riguardo all’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella pratica, in cui il venditore riconosca l’esistenza dei vizi della cosa venduta e si impegni ad eliminarli (c.d. riconoscimento operoso).

Tale problema era stato già affrontato – ancorché in via incidentale - dalle stesse Sezioni Unite (Cass. SU 21 giugno 2005 n. 13294), la quale, nell’esaminare la questione della natura giuridica di tale impegno, ed in particolare se questo integrasse o meno novazione oggettiva dell’obbligazione di garanzia, aveva analizzato anche la connessa questione della idoneità di tale impegno ad interrompere il termine di prescrizione delle azioni edilizie.

Con detta pronuncia era stato escluso che l’impegno del venditore di per sé desse vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, affermando che esso piuttosto consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell’esercizio delle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo previste in suo favore, assumendo tale impegno il valore di riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione in conformità all’art. 2944 c.c.

Pertanto, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia) inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore avrebbe valore attuativo della precedente obbligazione, nel senso che esso dovrebbe essere esclusivamente preordinato a realizzare il risultato economico che il compratore si prefigurava di ottenere dal contratto di compravendita. Tale impegno, pertanto, non estingueva l’originaria obbligazione di garanzia, ma costituisce un quid pluris rispetto ad essa in quanto ampliativa delle modalità di attuazione di quel diritto, consentendo al compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all’art. 1495 c.c., sostanziandosi in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c.

Con la citata più recente sentenza Cass. SU 11 luglio 2019 n. 18672, le Sezioni unite hanno risolto, in senso positivo, la questione – oggetto di preesistente contrasto - sul se, con riferimento all’azione di garanzia per vizi di cui all’art. 1495 c.c., trovi applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l’altro, delle ordinarie cause di interruzione e sospensione, ivi comprese, perciò, anche quelle previste dall’art. 2945 n. 4 c.c., ovvero quelle che si manifestano in via stragiudiziale nelle forme dalla stessa norma contemplate (tra le quali la più ricorrente è la notificazione di un atto di messa in mora del debitore).

In definitiva, con Cass. SU 11 luglio 2019 n. 18672 è stato affermato il principio generale in base a cui, in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore (in particolare quelle compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c. 1 c.c.), costituiscono - ai sensi dell’art. 2943 n. 4 c.c. - atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495 c. 3  c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c. 1 c.c.

Proprio sulla scia di questo importante approdo giurisprudenziale, la sentenza qui in discorso ha completato lo sviluppo giurisprudenziale correttamente interpretandolo nel senso che, una volta ammessa la non necessità della domanda giudiziale, perché le dichiarazioni di volontà del compratore di attivare la garanzia valgono ad interrompere il breve termine prescrizionale dell'art. 1495 c.c., non si vedono ragioni ostative per non attribuire effetto interruttivo alla decorrenza dello stesso termine al riconoscimento del vizio da parte del venditore, che può concretarsi attraverso la manifestazione della sua volontà di eseguire interventi riparatori sul bene oggetto di compravendita (come verificatosi nel caso di specie affrontato nella pronuncia in disamina).

Guida all'approfondimento

  • Paoloefisio Corrias, La natura della garanzia nella vendita. (Una traiettoria d'indagine), in Resp. civ. prev. 2023, n. 3, I, 710 e ss.
  • Marta Magliulo – Roberto Pardolesi, Sull'interruzione della prescrizione della garanzia per vizi nella compravendita, in Foro it. 2019, n. 10, I, 3116 e ss.
  • Alessandro Ciatti Càimi, L'interruzione della prescrizione per i rimedi edilizi nella vendita. (Conformità della cosa venduta), in Giur. It 2020, n. 6, 1343 e ss.
  • Giovanni Paolo Travaglino, Garanzia per i vizi e prescrizione: una difficile pronuncia delle Sezioni Unite, in Giur. it. 2020, n. 1, 39 e ss.

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