Istanza di mediazione ed impugnazione della delibera assembleare: le domande devono essere corrispondenti

17 Gennaio 2024

Il procedimento di mediazione (obbligatoria, delegata o volontaria) è strettamente connesso al processo civile e, nei casi previsti dalla legge, determina la procedibilità o meno dell’azione promossa dall’attore. Nel rapporto che identifica i due procedimenti il primo è caratterizzato da una serie di regole che ne individuano tempi e modalità di esercizio. Tra queste, la giurisprudenza, quasi esclusivamente di merito, ha messo in rilievo che, pur con le peculiarità legate alle fattispecie concrete, deve sussistere una condizione di simmetria tra gli elementi costitutivi della mediazione obbligatoria e del conseguente ed eventuale giudizio di merito. Il Tribunale di Napoli ha affrontato la problematica, che riguardava un giudizio di impugnativa di delibera assembleare, e si è uniformato alla giurisprudenza costante.

Massima

È fondata l'eccezione di improcedibilità, formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, della domanda di annullamento di una delibera condominiale se la domanda di mediazione e quella relativa all'impugnativa non hanno gli stessi elementi, in quanto la mediazione è effettiva solo ove la parte chiamata viene messa in condizione di conoscere tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza, perciò, deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale.

Il caso

Impugnata, per vizi meramente formali, una delibera assembleare di cui era stato chiesto l'annullamento dopo che il procedimento di mediazione aveva avuto - a detta degli attori - esito negativo e senza che il Condominio chiamato vi avesse dato adesione, il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda di cui, in ogni caso, veniva chiesto il rigetto. Assumeva, infatti, il Condominio l'intervenuta decadenza dall'azione ordinaria per violazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c., dal momento che la domanda di mediazione doveva essere considerata non proposta essendo priva dei motivi di impugnazione che, invece, sarebbero stati resi noti solo dopo la notifica del relativo atto di citazione. Tale circostanza, infatti, si era verificata dopo la scadenza del termine di legge, considerato che i motivi di impugnativa configuravano una ipotesi di annullabilità della delibera. Il verbale della mediazione, inoltre, era privo della firma in calce del mediatore.

L'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta veniva ritenuta fondata e la domanda dichiarata improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti, come previsto dall'art. 92 c.p.c., in considerazione della sostanziale novità della questione trattata e conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione anche di merito.

La questione

Il caso deciso dal giudice monocratico ha per oggetto un’eccezione più volte sollevata nell’àmbito dei giudizi di impugnativa delle delibere assembleari, ovvero se e come la domanda di mediazione debba rispecchiare quella di una conseguente impugnazione.

Le soluzioni giuridiche

Premessa, da parte del giudice monocratico, la distinzione tra delibere nulle ed annullabili come oramai saldamente fissata dal supremo organo di nomofilachia (Cass. civ., sez. un., 13 aprile 2021, n. 9839 e Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806) ed accertato che l'azione incardinata rientrava nell'ambito dell'annullamento della delibera assembleare, i cui termini di decadenza sono fissati dall'art. 1137 c.c., la sentenza ha richiamato e fatto sua la motivazione di vari precedenti di merito ed in particolare di una decisione (Trib. Roma 29 dicembre 2021, n. 20160), con la quale è stato affermato che una domanda di mediazione, generica nel petitum e/o causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità di quella di impugnazione della delibera assembleare.

Tale effetto decadenziale è strettamente collegato al regolare avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto l'azione di merito (nella specie: domanda di annullamento della delibera assembleare) è da considerarsi procedibile solo se la procedura conciliativa sia stata validamente incardinata. In particolare, per quanto concerne il profilo oggettivo delle due istanze, il riscontro è positivo quando ci si trovi in presenza di una simmetria tra le due domande, nel senso che l'oggetto della mediazione deve rispecchiare l'oggetto futuro della domanda giudiziale.

Questo dato di fatto, che assume particolare rilevanza nel caso qui esaminato dal momento che i termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. hanno carattere perentorio, rende ancora più decisiva la circostanza secondo la quale la mancanza di coincidenza tra i fatti costitutivi delle due domande determinerebbe uno svilimento della procedura di mediazione, ridotta ad un mero adempimento burocratico che, in quanto tale, non soddisferebbe le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione.

In conclusione, quindi, nella fattispecie, non è sufficiente avviare il procedimento di mediazione indicando come oggetto solo l'impugnativa di una delibera assembleare, ma è essenziale che ne vengano anche indicati i motivi che, poi, saranno quelli sui quali si fonderà l'azione giudiziaria.

Osservazioni

Come accennato, la sentenza del Tribunale di Napoli si è uniformata a precedenti decisioni di merito i cui estensori si sono pronunciati sempre nello stesso senso.

L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 dispone che ladomanda di mediazionedeve indicare “l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Questi ultimi due elementi, in particolare, devono essere presenti anche nell'atto di citazione con il quale si introducono tutti i giudizi che sono soggetti alla preventiva mediazione obbligatoria. Detto questo, per il giudizio di impugnativa della delibera assembleare vi è un fattore che lo contraddistingue: la decadenza dell'azione ove non sia stata incardinata nel termine di cui all'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni dalla data dell'assemblea per i condomini presenti e contrari ed astenuti, mentre per gli assenti il termine decorre dal momento della comunicazione del verbale assembleare.

Oggetto e ragioni della domanda altro non solo che il petitum e la causa petendi, rispetto ai quali il legislatore del 2010 non ha posto condizioni, limitandosi a formulare per essi una generica, pur necessaria, definizione degli elementi costitutivi della domanda di mediazione, talchè il c.d. principio di simmetria è di chiara derivazione giurisprudenziale. Tutto ciò ha determinato un inevitabile problema di coordinamento tra i due procedimenti, quello preventivo di mediazione e quello di merito di impugnazione della deliberazione, che si sostanzia nell'individuazione di eventuali punti critici omissivi del primo rispetto al secondo, che potrebbero determinare la decadenza del termine di cui all'art. 1137 c.c.

Da ciò emerge una stretta connessione tra le due procedure che devono riprodurre gli stessi elementi, soggettivi ed oggettivi, per non determinare gli effetti negativi dell'improcedibilità della domanda di merito e, nel caso di cui ci stiamo occupando, della decadenza. Quanto a ciò, il Condominio convenuto, infatti, aveva sostenuto che la mancata corrispondenza dell'oggetto tra la domanda di mediazione e quella di impugnazione aveva determinato, in pratica, una situazione di tamquam non esset della prima, con i riflessi di decadenza per la seconda.

I giudici di merito – come detto - si sono espressi in senso conforme sulla questione come, ad esempio, quando è stato affermato che la simmetria deve sussistere tra i fatti narrati in sede di mediazione e quelli esposti in sede processuale, quantomeno per quelli principali (Trib. Roma 11 gennaio 2022, n. 259; Trib. Larino 24 ottobre 2022, n. 508; Trib. Nuoro 28 agosto 2023, n. 473). E' stato, altresì, evidenziato che l'espressione “ragioni della pretesa” contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 deve essere interpretata nel senso che l'allegazione della situazione di fatto può essere anche tale da configurare un contesto ingiusto per il quale si prospetti una futura possibile azione di merito, senza che sia necessario inquadrare giuridicamente il fatto. Tutto ciò poiché per l'istanza di mediazione, diversamente da quanto previsto per l'atto di citazione ed il ricorso, non è previsto che colui che agisce in giudizio debba indicare gli elementi di diritto della pretesa vantata.

Il fine di tali principi coincide evidentemente con la ratio che il legislatore ha voluto perseguire con l'introduzione del procedimento della mediazione obbligatoria avente ad oggetto tutte le materie contemplate dal provvedimento del 2010 e dalle sue successive modifiche: l'intento di realizzare, efficacemente, una effettiva deflazione del contenzioso giudiziario che si può conseguire solo se, in via generale ma ancora di più nel caso dell'azione di impugnazione delle delibere assembleari, le parti si vengano a trovare, già in sede di mediazione, su di un piano paritetico attuabile attraverso un contraddittorio effettivo, che ponga il chiamato alla mediazione in grado di conoscere le questioni che saranno oggetto del futuro giudizio di merito.   

Un'ultima osservazione riguarda la genericità dell'oggetto dell'istanza di mediazione che - come osservato dal giudice partenopeo - non si può limitare ad indicare solo che la questione in contestazione è l'impugnativa della delibera assembleare. Sul punto, è stato ritenuto (Trib. Monza 14 marzo 2022, n. 598) che una siffatta formulazione della domanda di conciliazione per la sua indeterminatezza non può penalizzare il condominio per non aver raggiunto il quorum deliberativo nonostante la regolare convocazione dell'assemblea. Anzi, l'astrattezza della domanda, che va ben al di là della mancanza di simmetria qui esaminata, costituisce un giustificato motivo per la mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione escludendo, così, l'applicazione della sanzione prevista all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (secondo la versione della norma antecedente alla c.d. riforma Cartabia, introdotta con d.lgs. n. 149/2022).

Riferimenti

Barni, Simmetria di contenuti tra istanza di mediazione e atto introduttivo del processo e soddisfacimento della condizione di procedibilità, in Diritto.it, 3 maggio 2022;

Viola, La domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudiziale, in Altalex.com, 20 marzo 2012.

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