Cessione di crediti connessi ai bonus edilizi
10 Gennaio 2024
Il caso di specie Nella vicenda in esame, l’istante è una banca capogruppo che propone ai clienti, tra i vari prodotti, un conto deposito con operatività legata a un conto corrente bancario aperto in Italia e intestato allo stesso cliente (conto d’appoggio). Considerato che ai propri clienti non è offerta la possibilità di aprire un conto corrente bancario, il citato conto d’appoggio è necessariamente aperto presso un’altra banca. La società istante fa sapere che vuole effettuare alcune operazioni di acquisto e successiva cessione dei crediti fiscali edilizi. In particolare, l'istante chiede se tra i soggetti che possono rendersi acquirenti di ''ultima cessione'' da parte di banche o soggetti appartenenti a gruppi bancari per i quali la norma menziona esclusivamente coloro che abbiano stipulato un contratto di ''conto corrente'' possano essere ricondotti anche coloro che abbiano in essere con l'istante un ''conto deposito''. Aspetti fiscali In argomento, si osserva che il Decreto Aiuti, per quanto riguarda i cessionari, ha inserito anche i “clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo'' mentre la legge di conversione (legge n. 91/2022) ha sostituito il riferimento ai ''clienti professionali privati'' con i ''soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206'', senza facoltà di ulteriore cessione. Il documento di prassi evidenzia, come indicato anche dalle schede di lettura della Camera nella revisione della disciplina dei bonus edilizi, che la ratio delle modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio è quella di coniugare l'esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai bonus edilizi, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali. La Soluzione del Fisco L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che qualora il sottoscrittore di un conto deposito, con le caratteristiche menzionate nel quesito, sia il medesimo soggetto titolare del ''conto d'appoggio'' consistente in un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario, al fine di rispettare la predetta ratio delle norme di presidio alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi, si rende necessaria un'interpretazione logicosistematica delle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. La predetta identità soggettiva, infatti, consente di contenere il rischio di frodi fiscali poiché restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto un ''conto deposito'' la cui operatività è connessa a un conto corrente intestato al medesimo titolare seppur in altro istituto di credito, in luogo di un conto ordinario. Non assimilare la fattispecie appena descritta al rapporto esistente tra la banca e i propri correntisti (diversi dai consumatori), infatti, limiterebbe la possibilità di operare l'''ultima cessione'' contenendo la circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi oltre quanto appare il perimetro delle disposizioni qui in commento che escludono nel rapporto tra le banche e i propri clienti esclusivamente ''consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo'' In sintesi, l'istante potrà operare la cessione dei crediti connessi ai cd. bonus edilizi ai clienti che sottoscrivono il ''conto deposito'' descritto in istanza. |