Cessione di crediti connessi ai bonus edilizi

La Redazione
10 Gennaio 2024

Ultima cessione dei crediti d'imposta a favore dei titolari di soli conti deposito

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l’istante è una banca capogruppo che propone ai clienti, tra i vari prodotti, un conto deposito con operatività legata a un conto corrente bancario aperto in Italia e intestato allo stesso cliente (conto d’appoggio). Considerato che ai propri clienti non è offerta la possibilità di aprire un conto corrente bancario, il citato conto d’appoggio è necessariamente aperto presso un’altra banca. La società istante fa sapere che vuole effettuare alcune operazioni di acquisto e successiva cessione dei crediti fiscali edilizi. In particolare, l'istante chiede se tra i soggetti che possono rendersi acquirenti di ''ultima cessione'' da parte di banche o soggetti appartenenti a gruppi bancari ­ per i quali la norma menziona esclusivamente coloro che abbiano stipulato un contratto di ''conto corrente'' ­ possano essere ricondotti anche coloro che abbiano in essere con l'istante un ''conto deposito''.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che il Decreto Aiuti, per quanto riguarda i cessionari, ha inserito anche i “clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo'' mentre la legge di conversione (legge n. 91/2022) ha sostituito il riferimento ai ''clienti professionali privati'' con i ''soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206'', senza facoltà di ulteriore cessione. Il documento di prassi evidenzia, come indicato anche dalle schede di lettura della Camera nella revisione della disciplina dei bonus edilizi, che la ratio delle modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio è quella di coniugare l'esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai bonus edilizi, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali.

La Soluzione del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che qualora il  sottoscrittore  di  un  conto  deposito,  con le  caratteristiche menzionate  nel  quesito,  sia  il  medesimo  soggetto  titolare  del  ''conto  d'appoggio''  consistente  in  un  conto  corrente  detenuto  presso  un  altro  ente  finanziario,  al  fine  di rispettare la predetta ratio delle norme di presidio alla cessione dei crediti connessi ai  bonus edilizi, si rende necessaria un'interpretazione logico­sistematica delle disposizioni  di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. La predetta identità soggettiva, infatti, consente di contenere il rischio di frodi fiscali poiché restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto un ''conto deposito'' la cui operatività è connessa a un conto corrente intestato al medesimo titolare  seppur in altro istituto  di credito, in luogo  di  un conto  ordinario. Non assimilare la  fattispecie appena descritta al  rapporto esistente tra la banca  e  i  propri  correntisti  (diversi  dai  consumatori),  infatti,  limiterebbe  la  possibilità  di  operare  l'''ultima  cessione''  contenendo  la  circolazione  dei  crediti  connessi  ai  bonus edilizi oltre quanto appare il perimetro delle disposizioni qui in commento che escludono nel rapporto tra le banche e i propri clienti esclusivamente ''consumatori o utenti, come  definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo''

In sintesi, l'istante potrà operare la cessione dei crediti connessi ai cd. bonus edilizi ai  clienti  che  sottoscrivono  il  ''conto  deposito''  descritto  in  istanza.

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