Valutazioni di responsabilità in caso di interventi in edilizia libera senza asseverazione di congruità delle spese
12 Gennaio 2024
Il caso di specie Nella vicenda in esame, l'istante chiede chiarimenti sulla documentazione obbligatoria ai fini e per gli effetti del comma 6bis dell'articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. L'Istante rappresenta che quale fornitore ha realizzato degli interventi che specifica essere ''riconducibili ad interventi c.d. in ''edilizia libera''. Premesso ciò, chiede delucidazioni in merito alla documentazione da possedere al fine di beneficiare dell'esenzione da ''qualsiasi responsabilità solidale'' per aver eventualmente concorso, con la controparte, in una violazione derivante da colpa (ad esclusione dei casi di dolo) in merito agli sconti applicati in fattura su interventi, che la stessa dichiara di aver effettuato in edilizia libera. La domanda viene posta con particolar riguardo all'obbligo di possesso (o meno) a tal fine dell'asseverazione della congruità delle relative spese, disciplinata alla lettera e) del citato comma. Aspetti fiscali In argomento, si osserva nelle Circolari n. 33/E del 2022 e n. 27/E del 2023 è stato precisato che permane sempre a prescindere dal possesso della documentazione elencata al comma 6bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio la responsabilità a titolo di ''dolo'' (elemento soggettivo che deve essere verificato sia al momento dell'acquisto del credito da bonus edilizi e anche al momento di presentazione della delega di pagamento modello F24 contenente la compensazione con un credito che potrebbe essere ''inesistente'', in tal modo rendendo ininfluente il possesso della documentazione elencata al comma 6bis). Su tutti i predetti aspetti rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. La Soluzione del Fisco L'Agenzia delle Entrate ha precisato che della lista dei documenti si indica ''asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici''. Inoltre, con la citata Circolare n. 27/E del 2023, è stato specificato che il comma 6bis deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 6quater, con il quale è stato previsto che il «mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza (...)». Tutto ciò premesso, e fermo restando che, in ogni caso, secondo il Fisco non è possibile riconoscere aprioristicamente alcuna esenzione dalla responsabilità solidale in capo ai fornitori/cessionari, stante il tenore letterale della disposizione qui in commento, deve ritenersi condivisibile la soluzione prospettata dall'Istante per cui il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ''quando obbligatorie per legge'. |