Crisi d'impresa
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La sospensione dei termini prevista dal “Cura Italia” si applica all’art. 69-bis l. fall?

La Redazione
18 Gennaio 2024

Il Tribunale di Napoli Nord ha rimesso alla Corte di cassazione una questione di diritto attinente all’applicabilità, o meno, della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali previsto dall’art. 83 del decreto “Cura Italia” anche ai termini di decadenza di cui all’art. 69-bis l. fall.

La vicenda vede la curatela fallimentare promuovere un'azione revocatoria fallimentare nei confronti della amministratrice della società fallita. La convenuta, essendo l'azione stata proposta oltre il termine triennale previsto dall'art. 69-bis, comma 1, l. fall., ne ha eccepito la relativa decadenza.

Poiché, tuttavia, il termine suddetto veniva a scadere in data 19 aprile 2020, durante il periodo di operatività della “sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” introdotto dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 “Cura Italia” (periodo corrente dal 9 marzo - 15 aprile 2020, poi esteso sino al 11 maggio 2020), il Tribunale ritiene che occorra comprendere se la disposizione in esame comporti la sospensione anche del termine di decadenza ex art. 69-bis eccepito dalla convenuta oppure se, al contrario, tenendo conto della natura sostanziale (e non processuale) di tale termine, lo stesso abbia continuato a decorrere nel periodo emergenziale.

Il Tribunale segnala infatti l'esistenza, sul punto, di un orientamento volto ad escludere l'applicabilità del citato art. 83 al termine di decadenza ex art. 69-bis, proprio in quanto esso riguarderebbe i soli termini processuali e non anche i termini di decadenza e prescrizione, ai quali dovrebbe riconoscersi natura meramente sostanziale.

Lo stesso Tribunale, tuttavia, ritiene – sulla base di alcune considerazioni per le quali si rimanda alla ordinanza allegata – che l'art. 83 cit. si presti anche ad una possibile diversa interpretazione, tale da estendere l'applicabilità della sospensione ivi prevista anche al termine decadenziale di cui all'art. 69-bis, comma 1, l. fall.. 

La questione rimessa alla Corte è dunque formulata nel modo seguente:

“Dica la Corte di cassazione se l'art. 83, secondo comma, D.L. “Cura Italia”, nella misura in cui dispone, per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi esteso sino al 11 maggio 2020 (cd. “fase 1” dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) che “…è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali” debba essere inteso nel senso che debbano ritenersi sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini di decadenza di cui all'art. 69 bis l. fall. o debba invece essere interpretato nel senso che detti termini di decadenza abbiano continuato a decorrere anche nel predetto periodo emergenziale”.

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