Superbonus: congruità della spesa per gli infissi riferibile al prezzo d’acquisto

La Redazione
23 Gennaio 2024

Superbonus – attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'istante, condomino di un ''condominio minimo'', unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), in particolare la sostituzione (come intervento ''trainato'') delle finestre e le persiane ''ad arco'' dell'intero edificio. Considerato che al momento della firma del contratto di appalto il prezzario della Regione non prevedeva questa tipologia di infisso, è stato utilizzato il listino della vicina Regione. L'istante fa sapere che a lavori ancora in corso, la Regione in cui ricadono i lavori ha provveduto ad aggiornare il listino prezzi con la particolare tipologia di infisso. Chiede quindi se ai fini della congruità della spesa si possa far riferimento al listino aggiornato o a quello precedentemente utilizzato riferito alla Regione vicina.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato, fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa sul Superbonus.

In sintesi, alla luce delle regole innanzi esposte:

  • l'asseverazione di congruità dei costi, obbligatoria per i lavori di Superbonus in caso di cessione del credito ma anche per la detrazione diretta, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento di effettuazione della spesa;
  • mentre, nel caso di uno sconto in fattura integrale, e in assenza di un pagamento materiale, bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura.