L’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA: l’iter giurisprudenziale sino al d.lgs. 22 novembre 2023 n. 184 (in vigore dal 23 dicembre 2023)

Filippo Rosada
24 Gennaio 2024

Dopo un lungo travaglio giurisprudenziale “nostrano” ed europeo, con una “spruzzata” legislativa concessa da un decreto ministeriale, si è giunti al recepimento della direttiva dell’Unione Europea n. 2021/2118 attraverso il d.lgs. 22 novembre 2023 in vigore dal 23 dicembre 2023 che così delimita l’ambito di applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti: “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c. i veicoli […] utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”.

L’interpretazione della novella riveste particolare importanza, in quanto riguarda i confini all’interno dei quali i danni conseguenti ad un incidente stradale possono essere risarciti dall’assicuratore RC auto.

L'iter giurisprudenziale e legislativo

Per affrontare il problema, necessita ripercorrere brevemente l'iter giurisprudenziale e legislativo che ha interessato la vicenda.

La questione principale che ha generato non pochi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, prima della riforma, è stata l'estensione alle aree private della normativa sulla circolazione stradale e quindi dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, come delineata dall'art. 122 CAP che al comma 1 così dispone: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91 comma 2 del Codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Isvap, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

In ausilio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 8090/2013; idem, n. 13254/2006) che con chiarezza ha evidenziato come ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria RCA, non conti la natura pubblica o privata dell'area, essendo rilevante unicamente se questa sia frequentata da un numero indeterminato o meno di persone.

Successivamente si è pronunciata la Corte di giustizia UE (sez. II, 20 giugno 2019, N. C-100/2018) che ha stabilito come l'art. 3, par. 1, della prima direttiva, doveva essere interpretato nel senso che “rientra nella nozione di circolazione dei veicoli una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso e abbia causato dei danni all'immobile”.

Si può notare che ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria già non rilevava più la natura della strada (se pubblica o privata), ma se il veicolo viene utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto.

Il Collegio della III sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria 18 dicembre 2019, n. 33675, ha rimesso al massimo consesso di legittimità la questione di speciale importanza riguardante la possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Secondo il Collegio, la nozione di circolazione evincibile dalla lettera dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 sembrerebbe, per certi versi, incompatibile con il modello voluto dal legislatore sovranazionale nella parte in cui limita e circoscrive l'operatività della copertura assicurativa ai soli veicoli “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

Nelle more della decisione a Sezioni Unite, veniva emanato il d.m. 54/2020 (GU 17 giugno 2020 n. 152), che all'art. 1 (Sezione II, Condizioni del contratto base RC) ha stabilito che:

  • La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
  • L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.

In data 30 luglio 2021, è stata depositata la decisone a Sezioni Unite n. 21983 di cui giova riportare la massima per esteso: 

Ai fini dell'operatività della garanzia per RCA, l' art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La novella e la sua interpretazione alla luce della giurisprudenza di riferimento 

In data 16 novembre 2023 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il d.lgs. 22 novembre 2023 n. 184 che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto (entrata in vigore il 23 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto).

Il particolare, l'art. 2 “c” (Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) interviene sull'art. 122 CAP così innovandolo: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del Codice civile i veicoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

In estrema sintesi, secondo la nuova disposizione normativa, l'assicurazione obbligatoria si applica a prescindere dal terreno sul quale il veicolo viene utilizzato (strada pubblica o privata), purché, però, l'utilizzo del mezzo avvenga conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

Per comprendere cosa si debba intendere per uso conforme di un veicolo quale mezzo di trasporto, si deve, probabilmente, fare riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-514/16 (del 28 novembre 2017), che ha escluso la copertura assicurativa in un sinistro causato da un trattore impegnato nello spargimento di sostanze erbicide:  L'art. 3, par. 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l'incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida.

Secondo la predetta decisione, o il veicolo, nel momento in cui si verifica l'incidente, è utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, oppure l'assicurazione RCA non opera.

C'è da chiedersi se tra gli utilizzi non conformi alla funzione di mezzo di trasporto, rientri anche l'uso del veicolo quale arma per togliere la vita ad un soggetto.  Sul punto, nel 2017 (Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19368) si era espressa la Suprema Corte, affermando che la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato. 

Nella parte motiva del precedente giurisprudenziale richiamato, si dà atto che il veicolo non era stato utilizzato in modo conforme alle sue caratteristiche e che si trattava di una circolazione di un veicolo adoperato in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.  Ciò nonostante, osserva la Corte, in nome dell'esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato – esigenza che è a fondamento dell'intero sistema della responsabilità civile autoveicoli, tanto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a coprire anche il danno causato da veicolo non assicurato – il contratto di assicurazione viene, in un certo senso, a scindersi. In un caso come quello odierno (uso del veicolo come arma) il contratto opera in favore del terzo danneggiato che ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno; ma non opera in favore dell'assicurato danneggiante, contro il quale l'assicuratore avrà il diritto di regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse.

I supremi giudici, pur identificando un uso non conforme/improprio del veicolo, hanno ritenuto operativa la polizza, con diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.

Un precedente della Corte di Giustizia Europea Causa C-442/2010 (sent. 1° dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson) riguardante un incidente stradale in cui la vittima era il trasportato/proprietario del veicolo, è stato risolto stabilendo che il contratto RCA deve coprire tutte le vittime diverse dal conducente del veicolo che ha causato il danno, a meno che non ricorra una delle eccezioni espressamente previste dalla prima, seconda o terza direttiva.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto e agli approdi giurisprudenziali europei e “nostrani” richiamati, ciò che si può certamente affermare e che per stabilire l’ambito di applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria non abbia più alcun rilievo se il sinistro si sia verificato su una strada pubblica o privata.

Appare, invece, di non facile soluzione stabilire con precisione quando l’utilizzo di un veicolo sia o meno conforme alla funzione di mezzo di trasporto.

Il problema appare ancor più evidente se il veicolo utilizzato è una macchina operatrice (gru, camion con braccio meccanico, muletto, ecc.), oppure quando il veicolo è adoperato per compiere un reato.

Parrebbe potersi affermare, però, che, se il discrimine fosse unicamente l’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto, allora non dovrebbe incidere sull’applicabilità dell’assicurazione obbligatoria se nel mentre del trasporto, decido di compiere un delitto con l’utilizzo del veicolo.  Ciò che rileva è la funzione quale mezzo di trasporto, non il suo fine.

Allo stesso modo pare di poter affermare che se una macchina operatrice causa un sinistro nel compiere il lavoro per il quale è stata costruita, non può ritenersi applicabile l’assicurazione obbligatoria.  Come detto, ciò che rileva è che la funzione del veicolo sia il mero trasporto.

Forse, per dirimere la questione ed evitare decisioni difformi, la soluzione più appropriata sarà ricorrere, in via pregiudiziale, alla Corte di Cassazione, chiedendo, in subordine, ove se ne ravvisasse la necessità, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per ottenere un intervento chiarificatore.

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