Le condizioni del superbonus per onlus, odv e aps

La Redazione
25 Gennaio 2024

Superbonus –applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis del decreto legge n. 34 del 2020

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'ONLUS istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10­bis dello stesso articolo 119. Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10­bis, la locuzione «attività di prestazione di servizi socio­sanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva Il comma 10­bis dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 stabilisce che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di servizi socio­sanitari e assistenziali, i  cui  membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2  e D/4,  posseduti  a titolo  di  proprietà,  nuda  proprietà,  usufrutto  o  comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari,  per il  rapporto tra la  superficie complessiva  dell'immobile  oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del  Mercato Immobiliare (OMI). Considerato, inoltre, che la norma fa riferimento allo svolgimento di «attività di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali», il Fisco ritiene che rientrino in tale àmbito, ad esempio, anche le attività svolte dalle ONLUS nei settori dell'assistenza sociale e socio­sanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha precisato l'Istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito), nei quali svolge attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e socio­sanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997. Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista al citato comma 10­bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.