Il custode giudiziario è sempre responsabile per i danni causati dal bene di cui ha la custodia?

12 Febbraio 2024

Di recente, la Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi in merito alla responsabilità del soggetto al quale, in sede giudiziaria, sia stata affidata la custodia di un bene immobile. Tale responsabilità è strettamente connessa alle modalità di esercizio dell’incarico da parte del custode, sul quale grava il rischio per i danni prodotti dal bene e che non siano riconducibili al caso fortuito, identificabili in un fattore estraneo, imprevedibile e non evitabile.

Massima

Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.

Il caso

I proprietari di un appartamento si rivolgevano al Tribunale, asserendo che, in loro assenza, dal sovrastante immobile sottoposto a custodia giudiziaria si erano verificate delle infiltrazioni di acqua che avevano interessato alcune parti della loro proprietà. Essi chiedevano, quindi, che il custode fosse condannato al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'Appello, sovvertendo la decisione di prime cure, rigettava la domanda proposta in primo grado.

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, nel merito, che il giudice del gravame con riferimento alla violazione di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c. non aveva considerato fatti determinanti ai fini della decisione: tra tutti, che il custode giudiziario era l'esclusivo detentore delle chiavi di accesso all'appartamento dal quale si erano propagate le infiltrazioni.

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ed ha rinviato la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

La questione

Il tema della controversia consiste nell’individuazione del corretto esercizio dei doveri del custode giudiziario per escludere una sua responsabilità nel verificarsi di eventi dannosi, con conseguente sua condanna al risarcimento dei relativi danni.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha immediatamente individuato il vulnus della sentenza di appello, che aveva richiamato le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, effettuato dopo diversi mesi dall’allagamento dell’appartamento degli attori, secondo le cui risultanze le cause andavano attribuite al fatto doloso di ignoti che avevano manomesso il tubo di raccordo tra la caldaia e l’impianto idrico. Il tutto omettendo di considerare fatti storici ed oggetto di discussione: ovvero che il custode giudiziario da lungo tempo aveva a disposizione le chiavi dell’immobile che aveva provocato i danni e che, per giunta, era disabitato.

Questo voleva dire - ad avviso dei giudicanti - non avere considerato, in modo corretto, che sulla res veniva esercitata una “immanente signoria di fatto” da parte del custode giudiziario, unico soggetto che poteva accedere all’immobile. Ergo i giudici del gravame avevano perso di vista il punto centrale della controversia per attribuire rilevanza ad un fatto ipotetico, non accertato (la manomissione, forse dolosa, dell’impianto di riscaldamento) e frutto di congetture risultanti dall’accertamento tecnico preventivo, senza fornire una spiegazione sul perché il custode non si fosse tempestivamente cautelato per prevenire eventuali eventi dannosi (ad esempio semplicemente chiudendo il rubinetto dell’acqua sito all’interno dell’appartamento a lui dato in custodia).

Con l’accoglimento di questo motivo gli altri restavano assorbiti.

Osservazioni

In primo luogo, si evidenzia che la fattispecie in esame è soggetta alla normativa precedente all'attuale riforma del codice di procedura civile e le specifiche norme di riferimento sono gli artt. da 65 a 67 c.p.c., che non sono stati toccati dalle recenti modifiche. L'ordinanza in commento offre, altresì, una occasione per formulare alcune considerazioni in ordine alla figura del custode giudiziario nominato per un bene immobile, ai suoi compiti ed alle sue responsabilità collegate all'applicabilità dell'art. 2051 c.c.

La prima disposizione da prendere in considerazione è l'art. 65 c.p.c., il quale stabilisce che quando i beni sono sottoposti a pignoramento o sequestro la conservazione e l'amministrazione sono affidate ad un custode (se la legge non dispone diversamente), il quale ha diritto ad un compenso che viene determinato dal giudice che ha provveduto alla nomina.

L'attenzione deve essere focalizzata sull'attività che il custode nella veste di ausiliario del giudice, deve svolgere per assicurare la “conservazione” del bene si sostanzia nell'esercizio di tutti gli adempimenti che si rendono necessari per garantire che la res rimanga integra nella sua consistenza fisica. Integrità che ha riflessi anche in termini economici dal momento che venendo meno la prima si potrebbe verificare anche una perdita di valore del bene stesso. L'attività del custode, quindi, spazia dalla messa in atto di interventi di tipo conservativo alla pura prevenzione, da attuare secondo il buon senso che viene chiesto all'uomo medio nello svolgimento di qualsiasi incarico.  

Premesso che i compiti del custode sono delimitati dal carattere ordinario dell'attività, poiché per quanto eccedente da tale ambito è necessaria l'autorizzazione del giudice, è evidente che quando il bene sottoposto a custodia sia costituito da un bene immobile la detenzione delle chiavi di accesso al medesimo rappresenta il mezzo attraverso il quale la disponibilità del bene passa nella sfera esclusiva di controllo del custode. A maggior ragione - come nel caso oggetto del provvedimento in esame - se il bene non sia occupato dal legittimo proprietario.

Che il soggetto in questione debba esercitare l'incarico secondo i criteri cui si deve ispirare il buon padre di famiglia trova conferma nell'art. 67 c.p.c. che prevede, in caso contrario, una responsabilità civile a suo carico cui consegue un obbligo di risarcimento per i danni cagionati alle parti. Parti che non necessariamente sono solo i proprietari dell'immobile ma anche i terzi, come è accaduto nel caso oggetto del provvedimento emesso dalla Corte di cassazione nel quale il danneggiato era il proprietario di un immobile che aveva patito infiltrazioni da un sovrastante appartamento affidato in custodia.

Queste disposizioni, in particolare l'art. 67 c.p.c., devono essere inevitabilmente collegate con l'art. 2051 c.c.  che disciplina la responsabilità del soggetto che ha cagionato il danno causato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito.

È principio acquisito che la responsabilità in questione ha carattere oggettivo e non soggettivo fondandosi sul nesso di causalità tra il bene in custodia ed il danno. Sarà, quindi, necessario che l'attore dimostri il legame conseguenziale tra la cosa in custodia e “l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Da ciò deriva che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741; Cass. civ. sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2284).   

Nel caso in esame, tali elementi sussistevano, dal momento che il custode aveva esercitato il pieno potere fisico sulla res oggetto di custodia attraverso la detenzione delle chiavi di accesso all'appartamento e, parimenti, non vi era dubbio che le infiltrazioni nell'immobile degli attori erano provenute dal bene in custodia. Peraltro, il custode per essere esentato da responsabilità non poteva neppure invocare il caso fortuito poiché, come emerge da un inciso della motivazione, lo stesso non aveva adottato quel comportamento ispirato alla diligenza del buon padre di famiglia. Infatti, non può essere ignorato che uno dei primi accorgimenti da prendere quando l'immobile non è abitato è quello di chiudere il rubinetto dell'acqua proprio per impedire - come nel caso concreto - eventuali perdite ed infiltrazioni. A ciò, invece, non aveva provveduto il custode, il quale era entrato nel possesso delle chiavi dell'appartamento, abbandonato dal proprietario, addirittura due mesi prima dell'evento dannoso, mentre la chiusura del rubinetto era stata effettuata dall'amministratore del condominio, tramite un idraulico di fiducia, ma solo contestualmente all'allagamento.

Da ultimo, va anche evidenziato come sia stato affermato (ivi Cass. n. 5741/2009) che nella persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. Nel caso in esame, tuttavia, è opportuno ribadire che la ragione determinante per l'accoglimento della domanda è stato il giudizio sulla posizione del custode rispetto alla res a lui affidata e non anche - come affermato dal giudice del gravame - le conclusioni del tutto ipotetiche del consulente tecnico in ordine alle cause dell'evento dannoso.   

Riferimenti

Nicola, Poteri e compiti del custode nell’espropriazione immobiliare, in CondominioWeb.com., 27 aprile 2021;

Arseni, La responsabilità civile per la custodia della cosa e recenti interventi della Cassazione, in Diritto.it, 3 luglio 2019;

Galipò, La posizione del custode giudiziario con riferimento alla situazione condominiale dell’immobile pignorato, in Il caso.it, 5 novembre 2016.

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