Superbonus con contributo per la ricostruzione

La Redazione
13 Febbraio 2024

Superbonus nel caso di interventi su immobili che hanno già ripristinato l'agibilità usufruendo del contributo per la ricostruzione.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'edificio condominiale è stato dichiarato inagibile con esito ''B'' e che ne è stata rispristinata l'agibilità utilizzando i contributi per la ricostruzione. Tenuto conto che i condomini intendono eseguire gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Superbonus), in data 23 novembre 2022, è stata presentata apposita ''CILAS''. Con documentazione integrativa l'Istante ha prodotto, tra l'altro, la richiamata ''CILAS'' e la delibera assembleare condominiale. Ciò premesso, l'Istante chiede se sia possibile applicare le disposizioni del art. 119 comma 8-ter del citato art. 119 ai sensi del quale il c.d. Superbonus spetta, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ancorché l'edificio condominiale sia attualmente ''agibile''.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, è stato chiarito che, a determinate condizioni, la detrazione di cui al citato art. 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo art. 119, senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota. La risoluzione chiarisce, altresì, che al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8-ter del citato art. 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo art. 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.  Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui: il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)».

La Soluzione del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di specie, il fabbricato condominiale era stato già oggetto di interventi di ricostruzione che ne avevano ripristinato l'agibilità conseguente l'evento sismico e, pertanto gli interventi che si intendono eseguire, di efficientamento energetico, saranno effettuati su un immobile ''agibile'' che, in quanto tale, come rappresentato in istanza, non ha «in corso pratiche per l'assegnazione di contributi post­sisma». Considerato, dunque, che nel caso in esame non sussistono le condizioni richieste ai fini dell'applicazione del citato comma 8-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio, l'Istante potrà fruire, nel  rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla  norma,  del Superbonus, con la progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione, con le modalità e alle condizioni previste dal comma 8-bis.

In particolare, ai sensi del citato comma 8-bis, nel testo attualmente vigente, per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023. Per i medesimi soggetti, la detrazione è pari al 70 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

In sintesi, il Fisco distingue tra edifici agibili e inagibili, discriminante fondamentale per capire se si può 'prendere' il Superbonus con aliquota piena oppure bisogna 'accontentarsi' dell'aliquota minore (in funzione dell'anno di sostenimento delle spese). In pratica, in virtù della disciplina dei rapporti tra il Superbonus e i contributi destinati agli immobili danneggiati dal sisma, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi erogati a seguito di eventi sismici. Le erogazioni invece sono escluse se il danno esisteva anche prima dell'evento sismico e se lo stesso danno non sia così grave da determinare l'inagibilità dell'immobile.